Le variazioni in tema di uso del contante e dei titoli al portatore sono cosi' riassumibili:
2. gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 devono indicare ilnome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 5.000;
3. i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad €5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad € 5.000;
4. è stato introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad € 5.000;
5. è stato introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggettitenuti agli adempimenti antiriciclaggio l' obbligo di astenersi dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministerodell’Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
2. movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata(es: finanziamento o distribuzione di utili);
3. transazioni infragruppo;
4. emissione di obbligazioni;
5. incasso o pagamento di caparre.
Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenutoa comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire laclausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad € 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superioread € 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate. E’ fatta salva la possibilità di avvalersi dell’oblazione ai sensi dell’art.16 della L. n.689/81.


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