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  • Scende da € 12.500 a € 5.000 il limite per i pagamenti in contanti

    Dal 31 maggio 2010 è sceso da € 12.500 ad € 5.000 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali e circolari, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

    Le variazioni in tema di uso del contante e dei titoli al portatore sono cosi' riassumibili:
    1. è stato introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore fra soggetti diversi per importi pari o superiori ad € 5.000;

    2. gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad € 5.000 devono indicare ilnome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 5.000;

    3. i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad €5.000. Se gli stessi sono esistenti alla data del 31 maggio 2010 sarà necessario entro il 30 giugno 2011 procedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore ad € 5.000;

    4. è stato introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad € 5.000;

    5. è stato introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggettitenuti agli adempimenti antiriciclaggio l' obbligo di astenersi dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministerodell’Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
    Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad€ 5.000 quali esemplificatamente:
    1. incasso o pagamento delle fatture in contanti;
    2. movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata(es: finanziamento o distribuzione di utili);
    3. transazioni infragruppo;
    4. emissione di obbligazioni;
    5. incasso o pagamento di caparre.
    SANZIONI

    Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenutoa comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire laclausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad € 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superioread € 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate. E’ fatta salva la possibilità di avvalersi dell’oblazione ai sensi dell’art.16 della L. n.689/81.
    Commenti 3 Commenti
    1. L'avatar di Jrogin
      Molto utile ed interessante questo sunto sulle nuove disposizioni.

    1. L'avatar di ada1
      E quali regole si devono seguire quando, con soldi depositati su un conto bancario italiano, si intende pagare (tramite assegno o bonifico intestato ad un soggetto straniero) l'acquisto -ad esempio- di un appartamento in uno Stato estero ?
      O anche semplicemente trasferire, in tutta legalità, una somma da una banca italiana ad una banca straniera (cioé locata in territorio straniero) ?

    1. L'avatar di maidealista
      Con un semplice bonifico di cui viene assicurata la tracciabilità.