Se ho capito bene, posso sbattere fuori dai locali condominiali (le aree condominiali sono un luogo privato non liberamente aperto al pubblico) eventuali soggetti che si intrufolano con la scusa di fare promozione/pubblicità...
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Se ho capito bene, posso sbattere fuori dai locali condominiali (le aree condominiali sono un luogo privato non liberamente aperto al pubblico) eventuali soggetti che si intrufolano con la scusa di fare promozione/pubblicità...
Bene, bene. Era ora.
davvero interessante questa sentenza.... ovviamente il pensiero mi corre agli scocciatori che suonano i campanelli condominiali a tutte le ore e anche dopo una gentile risposta "no grazie non mi interessa" continuano ad insistere in modo davvero estenuante .... unico dubbio... non sempre poi i giudici assumono linee di decisioni similari....
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quindi a fronte di una norma purtroppo sempre .... interpretabile.... si corre anche il rischio di ... aimèsoccombere...
Questa sentenza aumenterà l'assunzione dei buttafuori privati, categoria in crisi.
Se cominciamo a cacciar fuori tutti quelli che ci stanno sui...., non finiamo più
Beh, intanto iniziamo a buttare fuori quelli che non vogliamo in casa... È già qualcosa
Ho esaminato la sentenza della Suprema Corte.
Le conclusioni sono che:"..... anche uno "studio professionale non fa perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall'ingresso dei propri locali - o di invitare ad allontanarsene - le persone che egli ritenga di non ammettere,per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass.pen sez5 879/1997 Tv,206905).
S'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino,per un nuovo giudizio che,nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza,si attenga ai principi di diritto enunciati...valutando se l'autotutela,in concreto realizzata,abbia travalicato limiti imposti in quanto accompagnata da manifestazioni sproporzionate di violenza,non funzionali al mero "allontanamento" del cliente dallo studio del professionista...omissis.....Deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2010 e depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011".
Che dire?
Mi sembra corretta,fermo restando che non si possano, nel cacciare il cliente dal proprio studio, adoperare le maniere forti.E su questo si pronuncerà l'altra sezione della Corte,
Gatta
Giusta osservazione del Gatta ... personalmente non mi è mai capitato di estromettere con le maniere forti un cliente dallo studio. Ad altri colleghi avvocati di Roma è andata peggio ... hanno dovuto chiamare la P.S. perchè minacciati a ... studio.
Comunque la sentenza è da leggere con attenzione per chi esercita la libera professione e non solo ricordandosi però di evitare il "malo modo" di cui si legge nel titolo per non passare al torto.
Avv. Luigi De Valeri
Ultima modifica di StLegaleDeValeriRoma; 7-03-2011 alle 15:03
Ma che ha fatto l'avv.to? l'ha presa a calci nel sedere e le ha fatto sbattere la testa contro lo stipite della porta......? Sicuramente, per arrivare aal C.S.C.Cmq. importante decisione era ora, di solito danno sempre ragione ai clienti beceri e maleducati.
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