Nel caso di specie, considerato che il "falso" acquirente ha avuto il possesso del bene per oltre dieci anni, mi pare che la sentenza si inquadri esattamente anche nel diverso istituto di cui all'art. 1159 c.c.
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Ennio Alessandro Rossi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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Nel caso di specie, considerato che il "falso" acquirente ha avuto il possesso del bene per oltre dieci anni, mi pare che la sentenza si inquadri esattamente anche nel diverso istituto di cui all'art. 1159 c.c.
Art. 1159.Usucapione decennale.Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile._______________Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2009, n. 17462 in .
Interessante decisione dei giudici del "nostro" Tribunale...peraltro in linea con vari precedenti.
Quando si organizzano le "furbate" con i prestanomi, occorre non solo costruirle bene ma anche preoccuparsi della manutenzione dell'edificio per almeno dieci anni...eseguendo le opere di intervento prima della scadenza del decennio.Avv. Luigi De Valeri
Ultima modifica di StLegaleDeValeriRoma; 7-02-2012 alle 05:48
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