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Asta giudiziaria - acquisto immobile assegnato

Questa è la discussione "Asta giudiziaria - acquisto immobile assegnato" inserita in Compravendita Immobiliare nella categoria PROPRIETARI DI IMMOBILI
Un saluto a tutti. Sarei interessato a partecipare ad un'asta giudiziaria per un immobile che nel 2006 è stato assegnato, dopo sentenza di separazione consensuale, ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di Jean64
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    Asta giudiziaria - acquisto immobile assegnato

    Un saluto a tutti.
    Sarei interessato a partecipare ad un'asta giudiziaria per un immobile che nel 2006 è stato assegnato, dopo sentenza di separazione consensuale, alla coniuge del proprietario, in quanto alla signora sono stati affidati i due figli minori che hanno 15 e 11 anni di età.
    A me l'immobile non servirebbe subito ma eventualmente vorrei richiedere un canone d'affitto alla signora che lo occupa, con il quale vorrei rimborsare le rate del mutuo che mi servirebbe per l'acquisto;
    vorrei sapere a quali ostacoli andrei incontro per far firmare un contratto d'affitto alla signora che, leggendo la sentenza di separazione, risulta avere diritto ad un assegno di mantenimento di 1800 euro mensili.
    Grazie per la risposta,
    Fabio

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  2. #2
    L'avatar di Marco Costa
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    Salve,
    presumo che le sia stato assegnato dal Tribunale con sentenza di separazione a titolo gratuito e quindi non penso tu possa stipulare con Lei un contratto di locazione e fargli pagare un canone
    ma attendiamo altri pareri

    Pallinoalba = Marco Costa = GURU si', ma per caso | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su "Mi Piace" o stellina nera
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  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    non cercare il freddo nel letto? a parte la battuta se l'immobile è stato assegnato dal giudice con sentenza per la separazione, potrài comperare la nuda proprietà, e nient'altro il godimento spetta al coniuge assegnatario con i figli minori, per comprerarlo all'asta lo puoi fare ma non pensare di andare ad abitarlo e/o fare un contratto di locazione con una che ha il diritto di abitazione per tanti anni ancora se non in via perpetua. ciao adimecasa

    Aggiunto dopo 2 minuti :

    X marco cosa sono quei 2 simboli sotto il tuo logo

    Ultima modifica di adimecasa; 14-03-2011 alle 15:12 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  4. #4
    Nuovo Iscritto L'avatar di Jean64
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    Ciao,
    grazie per le risposte,
    ma scusatemi l'ignoranza:
    che senso ha per la banca creditrice che ha richiesto il pignoramento mettere all'asta un
    immobile per il quale un eventuale acquirente non ha la possibilità di richiedere un canone
    d'affitto e nemmeno andarci ad abitare? Ma a chi conviene comprare quell'immobile?


  5. #5
    Membro VIP L'avatar di raflomb
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    Il vincolo per il godimento è limitato, e l'assegnazione al coniuge costituisce un deprezzamento del bene, pertanto alla banca non rimane altra scelta, ma tu otterresti una riduzione importante sul valore d'acquisto. Se il prezzo ti sembra ancora eccessivo, attendi che l'asta, come probabilmente sarà, andrà deserta, con la conseguenza che quando verrà riproposto il bene subirà un ulteriore abbattimento del prezzo di 1/4.
    E se anche in questa occasione non verrà assegnato, potrà subire ulteriore riduzione.
    Ove ti interessa il bene aspetta e spera.


  6. #6
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    Grazie Raflomb,
    ma potresti spiegarti meglio,
    cosa intendi dire con "il vincolo è limitato"?
    Nella perizia del geometra incaricato vi è scritto:
    "Non sussistono diritti di usufrutto, ad eccezione del diritto di abitazione della moglie separata. A tal proposito, ritengo il diritto personale la cui scadenza non è datata, pertanto stimabile nella misura del 50% dell'usufrutto alla stessa spettante."
    Cosa significa? La signora potrà occupare l'abitazione fin quando ne ha voglia senza possibilità alcuna di farla andare via?


  7. #7
    Membro VIP L'avatar di raflomb
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    In materia di separazione dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare non viene meno per il solo fatto della convivenza more uxorio o del nuovo matrimonio del coniuge assegnatario

    L’art. 155 quater, primo comma, del Codice Civile (introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) prevede la revoca dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

    Ci si chiede se tale revoca sia automatica in conseguenza della convivenza o del nuovo matrimionio dell’assegnatario, o se debba comunque tenere conto di altre circostanze.

    Per rispondere al quesito, bisogna comprendere prima di tutto le finalità dell’assegnazione della casa familiare.

    E’ ormai pacifico che l’assegnazione della casa coniugale sia strettamente legata all’affidamento della prole. Tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all’interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell’art. 30 Costituzione, che richiama alla responsabilità genitoriale.

    Il concetto di mantenimento comprende innanzitutto il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.

    Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.

    L’attribuzione dell’alloggio, quindi, è senz’altro condizionata all’interesse dei figli.

    Ne deriva che l’art. 155 quater del Codice Civile deve essere interpretato nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa non sono circostanze sufficienti, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione.

    La revoca dell’assegnazione, infatti, è essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore (Corte Costituzionale sentenza 308/2008).

    A Marco Costa piace questo messaggio.

  8. #8
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    in caso di asta deserta il giudice, ordina un abbattimento del costo di un 20% massimo x ogni chiamata, e fino alla terza in seguito indicherà una riduzione del 10% e così via, vedi che potrebbe in caso di abbattimento del valore interessare altri pretendenti a partecipare.


  9. #9
    Nuovo Iscritto L'avatar di carlo roccato
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    Ultima modifica di carlo roccato; 15-03-2011 alle 10:35 Motivo: errore

  10. #10
    L'avatar di Marco Costa
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    ciao,
    l'abbattimento del prezzo base d'asta dopo la prima andata deserta varia da tribunale a tribunale e da giudice a giudice , in Piemonte generalmente 1/4 o se espresso in percentuale 25% come scritto da Raflomb

    x adimecasa
    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    marco cosa sono quei 2 simboli sotto il tuo logo
    penso tu voglia intendete la Y rossa e la casetta...
    sono il mio indirizo email privato e il link al mio sito
    che ogniuno puo' inserire nella presentazione del proprio avatar
    nel mio caso la casetta (ovvero il sito) ti portera' (essendo un dipendente e non un libero professionista) al mio piccolissimo hobby ovvero un micro affittacamere sulle colline di Langhe e Roero in Piemonte ...
    saluti Marco

    Ultima modifica di Marco Costa; 15-03-2011 alle 11:15
    Pallinoalba = Marco Costa = GURU si', ma per caso | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su "Mi Piace" o stellina nera
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  11. #11
    Membro VIP L'avatar di raflomb
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Costa Visualizza Messaggio
    al mio piccolissimo hobby ovvero un micro affittacamere sulle colline di Langhe e Roero in Piemonte ...
    Marco, ho visitato il tuo sito, e devo dirti che è fatto di genuinità.
    Un giorno, prossimo, previa prenotazione, verrò a trovarti.


  12. #12
    L'avatar di Marco Costa
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    Grazie
    troppo gentile
    non ora pero'...c'e' un tempaccio pessimo piove da troppi giorni e... speriamo smetta prima di fare guai
    sai qui da dopo l'alluvione del 94 (io abito ad Alba) siamo sempre con le orecchie dritte quando piove un po' troppo a lungo... meglio l'autunno preiodo di vendemmia e fiere enogastronomiche
    saluti Marco

    Ultima modifica di Marco Costa; 15-03-2011 alle 16:48
    Pallinoalba = Marco Costa = GURU si', ma per caso | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su "Mi Piace" o stellina nera
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  13. #13
    Nuovo Iscritto L'avatar di Jean64
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    Bene,
    la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa non sono circostanze sufficienti, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione; un canone di locazione sembra che non si possa chiedere in quanto l'assegnataria ha diritto di abitare nell'immobile:
    ma allora se me lo aggiudicassi che cosa me ne faccio? Cosa devo sperare succeda per far si che io possa usufruire dell'immobile (venderlo od affittarlo)? Grazie ancora e scusate l'ignoranza in materia


  14. #14
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    Questi sono dei limiti oggettivi che determinano l'abbattimento del valore e la poco appetibilità dell'acquisto, ne consegue che prima di partecipare all'asta attendi che più aste vadano deserte in modo da ottenere ulteriori abbattimenti di 1/4, dopodichè devi vedere l'acquisto come un investimento a medio termine.
    Prima o poi delle condizioni per liberare l'immobile matureranno.

    A Marco Costa piace questo messaggio.

  15. #15
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    salve, sono totalmente inesperto riguardo alle vendite giudiziarie, ho letto la discussione e vorrei chiedere a raflomb: una di queste condozioni può essere per esempio che i figli non risultino più a carico della madre, cioè, quando entrambi iniziernno a lavorare?
    Se si il diritto di vivere nella casa da parte della madre e dei figli si perde automaticamente?


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