Benvenuto su PROPIT.IT


La prima esclusiva community per Proprietari Immobiliari!


  •  » Ti piacerebbe discutere di Compravendita Mutui Edilizia e Catasto?
  •  » Hai bisogno di aiuto per risolvere un problema che riguarda la Casa?
  •  » Ti piacerebbe saperne di più sulle leggi, sulla Finanza e sul Fisco?
  •  » Ti piacerebbe condividere tutto questo con migliaia di persone come te?

...allora sei nel posto giusto!


La nostra Community è molto attiva e cresce ogni giorno di più. Unisciti a noi per discutere su ogni cosa riguardi la Casa, la Proprietà Immobiliare e non solo!


SI! Voglio registrarmi gratuitamente e subito!


p.s.: Se sei già registrato ma non ti ricordi i tuoi dati di accesso, clicca Qui

+ Rispondi + Crea Nuova Discussione
Risultati da 1 a 8 di 8
Like Tree2Mi Piace
  • 1 Post di acquirente
  • 1 Post di Jrogin

Se il compratore si ritira dopo la proposta d'acquisto

Questa è la discussione "Se il compratore si ritira dopo la proposta d'acquisto" inserita in Compravendita Immobiliare nella categoria PROPRIETARI DI IMMOBILI
Se per un motivo qualsiasi ma valido, un compratore si ritira da una proposta d'acquisto quali sono le conseguenze? Grazie . Discussioni Simili: Recesso da ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di Gianni Cavalieri
    Registrato dal
    05/2010
    Località
    rovigo
    Messaggi
    27
    Piaciuto
    4 volte
    Discussioni
    5

    Se il compratore si ritira dopo la proposta d'acquisto

    Se per un motivo qualsiasi ma valido, un compratore si ritira da una proposta d'acquisto quali sono le conseguenze? Grazie .

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro VIP L'avatar di acquirente
    Registrato dal
    06/2010
    Località
    milano
    Messaggi
    1.132
    Piaciuto
    403 volte
    Discussioni
    29
    Citazione Originariamente Scritto da Gianni Cavalieri Visualizza Messaggio
    Se per un motivo qualsiasi ma valido, un compratore si ritira da una proposta d'acquisto quali sono le conseguenze? Grazie .

    Nella proposta d’acquisto dovremo manifestare la nostra intenzione di acquistare quel determinato immobile alle condizioni proposte. Se le nostre condizioni saranno accettate dal venditore (accettazione scritta), le parti saranno vincolate a proseguire nella compravendita come stabilito nella proposta ed il venditore incasserà (solo allora) il nostro assegno, che diventerà caparra penitenziale o confirmatoria.


    Infatti l’art. 1326 del Codice Civile recita: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte”, mentre l’art. 1385 sulla caparra confirmatoria afferma: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
    se il venditore ha gia' accettato e firmato la proposta di acquisto, ed il compratore si ritira perde la caparra data e deve pagare anche la provvigione all'agenzia se la proposta di acquisto si e' trasformata con la firma del venditore in preliminare.

    Ultima modifica di acquirente; 25-07-2010 alle 15:18
    A Gianni Cavalieri piace questo messaggio.

  3. #3
    L'avatar di Ennio Alessandro Rossi
    Registrato dal
    01/2010
    Località
    Brescia
    Messaggi
    1.587
    Piaciuto
    801 volte
    Discussioni
    118
    La questione "proposta irrevocabile di acquisto" ha generato , genera e genererà conflitti anche presso i Tribunali in quanto ogni singolo caso và valutato nel merito ed in funzione dell' obbiettivo che le parti volevano perseguire con la sua proposizione ed accettazione . Parte della giurisprudenza sostiene la tesi del perfezionamento del contratto ex art. 1326 succitato una volta fatta l'accettazione . Altra parte della Giurisprudenza sostiene che la "Proposta irrevocabile di acquisto" è una "minuta" visto che le parti in genere (ma non sempre) la rinviano ad un atto successivo ove perfezionare gli accordi.
    Come si è visto su questo forum e sul cugino "immobilio" spesso chi la propone ritiene (sbagliando per inesperienza visto che di casa se ne compra una o due nella vita) la proposta alla stessa stregua di una "lettera di intenti " non impegnativa-
    Quando invece capisce che è tutt'altro frena, tenta di ritirarsi e cosi' facendo il piu' delle volte perde deposito cauzionale e provvigione che viene richiesta avendo il mediatore comunque concluso l'affare .
    Nel caso in esame percio' per dare una risposta compiuta occorrerebbe analizzare specificatamente i documenti scambiati e circolati fra tutti gli attori .
    cordialità

    Ultima modifica di Ennio Alessandro Rossi; 28-07-2010 alle 15:53
    Ennio Alessandro Rossi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    Esperto di propit.it
    Commercialista Esperto nella Compravendita Immobiliare
    http://www.realessandro.it
    *******L’opinione espressa non deve essere assunta a rango di consulenza per la quale occorre invece la consultazione del professionista di fiducia , della documentazione tecnico- specifica ed uno studio giurisprudenziale mirato *******
    Staff di propit.it

  4. #4
    L'avatar di Jrogin
    Registrato dal
    11/2009
    Località
    Viareggio, Italy, Italy
    Messaggi
    1.911
    Piaciuto
    644 volte
    Discussioni
    74
    Quoto in toto il post precedente di Ennio Alessandro Rossi

    A Ennio Alessandro Rossi piace questo messaggio.
    Jrogin alias Giuseppe Nigro | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    Moderatore Forum
    http://www.immobiliarenigro.com/ita/default/
    Staff di propit.it

  5. #5
    new
    new è offline
    Nuovo Iscritto L'avatar di new
    Registrato dal
    01/2011
    Località
    treviso
    Messaggi
    2
    Piaciuto
    0 volte
    Discussioni
    1
    Se la proposta è vicolata all'erogazione del mutuo e se esso non viene concesso al proponente, determinando la nullità e privando di efficacia la proposta con previsione di restituzione dell'assegno consegnato a garanzia, il proponente deve comunque la provvigione all'agenzia?


  6. #6
    L'avatar di Ennio Alessandro Rossi
    Registrato dal
    01/2010
    Località
    Brescia
    Messaggi
    1.587
    Piaciuto
    801 volte
    Discussioni
    118
    No in quanto la conclusione del contratto era subordinato ad una clausola sospensiva ; Contratto non perfezionato= provvigione non dovuta

    Ennio Alessandro Rossi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    Esperto di propit.it
    Commercialista Esperto nella Compravendita Immobiliare
    http://www.realessandro.it
    *******L’opinione espressa non deve essere assunta a rango di consulenza per la quale occorre invece la consultazione del professionista di fiducia , della documentazione tecnico- specifica ed uno studio giurisprudenziale mirato *******
    Staff di propit.it

  7. #7
    Membro Junior L'avatar di volant
    Registrato dal
    06/2010
    Località
    livorno
    Messaggi
    13
    Piaciuto
    0 volte
    Discussioni
    3
    Carissimi il 30\12 avevo un rogito come venditore. nel compromesso , alla voce della data del rogito sono riportate le seguenti parole e null'altro " entro e nn oltre il 30\12\2010".
    Però prima di natale abbiamo avvisato il compratore che un documento importante non era stato richiesto al comune (cert. congruità) e che quindi saremmo stati costretti, io e mio fratello, a spostrare il rogito di una quindicina di giorni. Bene, prorpio oggi mi contatat il cpompratore che mi dice che a causa dell'aumento dei tassi di interesse del mutuo e di uno stato ansioso sopraggiunto a causa di questa incessante trattativa ( è durata solo 3 mesi) lui non vuole più casa e rivuole indietro il suo anticipo versato a me e mio fratello. Io mi sono opposto e gli ho detto di leggersi bene il compromesso e di contatatre l'agenzia con la quale abbiamo firmato il compromesso e di chiedere, a loro, ino sull'iter da seguire. Ma effettivamente...come siamo messi? Lui può decidere di tirarsi indietro adducendo a questo ritardo del rogito o a motivi come precedentemente descritti?
    Grazie


  8. #8
    Membro VIP L'avatar di acquirente
    Registrato dal
    06/2010
    Località
    milano
    Messaggi
    1.132
    Piaciuto
    403 volte
    Discussioni
    29
    Citazione Originariamente Scritto da volant Visualizza Messaggio
    Carissimi il 30\12 avevo un rogito come venditore. nel compromesso , alla voce della data del rogito sono riportate le seguenti parole e null'altro " entro e nn oltre il 30\12\2010".
    Però prima di natale abbiamo avvisato il compratore che un documento importante non era stato richiesto al comune (cert. congruità) e che quindi saremmo stati costretti, io e mio fratello, a spostrare il rogito di una quindicina di giorni. Bene, prorpio oggi mi contatat il cpompratore che mi dice che a causa dell'aumento dei tassi di interesse del mutuo e di uno stato ansioso sopraggiunto a causa di questa incessante trattativa ( è durata solo 3 mesi) lui non vuole più casa e rivuole indietro il suo anticipo versato a me e mio fratello. Io mi sono opposto e gli ho detto di leggersi bene il compromesso e di contatatre l'agenzia con la quale abbiamo firmato il compromesso e di chiedere, a loro, ino sull'iter da seguire. Ma effettivamente...come siamo messi? Lui può decidere di tirarsi indietro adducendo a questo ritardo del rogito o a motivi come precedentemente descritti?
    Grazie
    assolutamente no. il ritardo del rogito non gli da' la facolta' di ritirarsi dal contratto senza conseguenze. il termine della data del rogito entro e non oltre il 31.12.2010 NON e' vincolante.
    se non si dovesse presentare al rogito dovrete mandargli una raccomandata A/R e metterlo in mora, dandogli un altro appuntamento fra 15 gg max per un altro rogito al quale se non si presentera' lo considererete inadempiente e riterrete sciolto il contratto.
    naturalmente tratterete la caparra che vi ha versato.
    ciao

    Ultima modifica di acquirente; 2-01-2011 alle 21:27

+ Rispondi

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi