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  • 1 Post di condobip

Cessazione del diritto di passaggio

Questa è la discussione "Cessazione del diritto di passaggio" inserita in Essere Proprietari Immobiliari nella categoria PROPRIETARI DI IMMOBILI
Ho acquistato una cascina dove vige un diritto di passaggio. Il cascinale faceva parte di un unico casolare diviso in due unità separate degli anni ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di legolas78
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    Lightbulb Cessazione del diritto di passaggio

    Ho acquistato una cascina dove vige un diritto di passaggio. Il cascinale faceva parte di un unico casolare diviso in due unità separate degli anni 70. Il passaggio della casa adiacente nella ora mia proprietà era obbligatorio per poter accedere alla strada comunale. Da molti anni i vicini hanno costruito una nuova strada che porta direttamente sulla strada comunale (diversa da quella che porta la mia proprietà), più pratica ma leggermente più lunga. Il vecchio atto di proprietà della casa parla del diritto di passaggio ma non specifica di che tipo.
    Posso eliminare il diritto di passaggio avendo il vicino un'altra uscita anche se il diritto è certificato nell'atto notarile?

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  2. #2
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    Se come dici questa servitù di passaggio è menzionata sull'atto notarile, un'altro accordo notarile la cancellerà, per cui dovresti metterti d'accordo con il vicino e cancellare la servitù, oppure si estinguerà se questo vicino non userà più il passaggio per 20 anni, vedi a proposito l'articolo 1073 - Estinzione per prescrizione, del Codice Civile.

    A Adriano Giacomelli piace questo messaggio.

  3. #3
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    ma il vicino non intende rinunciare al diritto


  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Se la servitù era originata per fondo intercluso ed ora non lo è più, potresti fare istanza al Giudice;

    Codice Civile Art. 1055. Cessazione dell'interclusione.
    Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.


    Se invece questa servitù è stata volontaria, cioè a pagamento o da contratto (come pare), non puoi aggravarla o chiuderla;

    Codice Civile Art. 1067. Divieto di aggravare o di diminuire l'esercizio della servitù.
    Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
    Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.


    Ultima modifica di condobip; 2-11-2011 alle 06:57

  5. #5
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    Concordo, in mancanza di accordo esperita la mediazione non resta che adire il Giudice.
    Avv. Luigi De Valeri


  6. #6
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    concordo con condobip e con l'avvocato


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