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Cedolare secca sugli affitti - breve guida

Questa è la discussione "Cedolare secca sugli affitti - breve guida" inserita in Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge nella categoria AREA LEGALE
1) dal 2011 è facoltativo aderire alla "cedolare secca" sia per nuovi contratti, sia per contratti già in essere. Tale norma vale ESCLUSIVAMENTE per contratti ...

  1. #1
    L'avatar di Adriano Giacomelli
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    Cedolare secca sugli affitti - breve guida

    1) dal 2011 è facoltativo aderire alla "cedolare secca" sia per nuovi contratti, sia per contratti già in essere. Tale norma vale ESCLUSIVAMENTE per contratti AD USO ABITATIVO PRIVATO e pertinenze collegate e locate congiuntamente.
    2) aderendo, non sono dovute le tasse di bollo e di I° registrazione, di successive proroghe e di risoluzione.
    3) La cedolare secca del 21% o (19% in Comuni ad alta tensione abitativa), deve essere versata entro il termine stabilito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
    4) ATTENZIONE! Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante da locazione d'immobile ad uso abitativo non viene indicato o indicato in maniera inferiore si applicano penali RADDOPPIATE da 200 al 400% dell'imposta non versata.
    5) ATTENZIONE! Chi avesse malauguratamente affittato in "nero" sappia che l'inquilino ha facoltà di registrare il contratto effettivo, la durata scatta dalla data di effettiva registrazione, con diritto automatico di rinnovo per altri quattro anni, con determinazione del canone alla misura del triplo della rendita catastale OVVERO 1/3 di un canone di mercato.
    6) Chi opta per la cedolare secca non potrà adeguare il canone con gli aggiornamenti ISTAT.

    Si evince, per lo scrivente, che il quadro di riferimento legislativo, è un duro colpo alle affittanze in "nero" e quindi un valido mezzo di emersione dell'evasione.
    Di seguito la tebella per facilitare le valutazioni di convenienza:
    REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA
    fino a 15.000 € 23%
    da 15.001 a 28.000 € 27%
    da 28.001 a 55.000 € 38%
    da 55.001 a 75.000 € 41%
    oltre 75.000 € 43%

    A voi l'attenta valutazione.

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    A Jrogin, ansenise, peppuccio e altri 1 piace questo messaggio.
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  2. #2
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    Grazie Adriano pr il memorandum.

    Vista la tua preparazione ti chiedo:
    gli affitti temporanei ad uso turistico a tuo parere rientrano nella nuova normativa della cedolare secca??

    Jrogin alias Giuseppe Nigro | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  3. #3
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da Jrogin Visualizza Messaggio
    gli affitti temporanei ?
    Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
    Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione
    Vedi lettera I di :
    Cedolare secca sulle locazioni : istruzioni per l' uso.

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  4. #4
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    per applicare la cedolare secca le due parti devono essere persone fisiche!

    A maidealista piace questo messaggio.
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  5. #5
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    Mi risulta che la cedolare secca è applicabile anche se il Conduttore è società che prende l'immobile come abitazione.
    Sbaglio?


  6. #6
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    NO! solo per locazioni abitative i cui contraenti siano AMBEDUE soggetti privati.
    Io trovo scritto questo.

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  7. #7
    L'avatar di maidealista
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    Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
    L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
    Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali
    +
    Requisiti degli immobili per esercitare l'opzione
    L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate insieme all’abitazione.
    Sono interessate, quindi, soltanto:
    · le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
    · le relative pertinenze (solo se locate insieme all’abitazione).
    La nuova tassazione sostitutiva non si applica per gli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
    Vedi lettere B e C di :
    Cedolare secca sulle locazioni : istruzioni per l' uso.

    Ultima modifica di maidealista; 14-04-2011 alle 11:42
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  8. #8
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    Il comma 6 parla di esercizio d'impresa ma non è chiaro se si riferisca ad ambedue. Sicuramente al Locatore, che deve essere una persona fisica, ma il conduttore? Non vi è la certezza ma un'interpretazione.
    Si dovrebbe richiedere un parere scritto dell'Ade. Chi fa da cavia?

    Ciao! Emiliano

  9. #9
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    Alla ricerca di un volonteroso......:
    Il servizio consente di ricevere informazioni su temi fiscali tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia.
    Agenzia delle Entrate - Servizi online - Contatta l'Ufficio
    email :
    Agenzia Entrate - Servizi: Richiesta informazioni via e-mail


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  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Tapinaz Visualizza Messaggio
    Il comma 6 parla di esercizio d'impresa ma non è chiaro se si riferisca ad ambedue. Sicuramente al Locatore, che deve essere una persona fisica, ma il conduttore? Non vi è la certezza ma un'interpretazione.
    Si dovrebbe richiedere un parere scritto dell'Ade. Chi fa da cavia?
    Per quanto riguarda il Locatore, DEVE essere persona fisica, ma io parlavo di società nella veste di Conduttore (inquilino) che prende l'appartamento come ABITAZIONE. So che può essere strano ma, in una trasmissione radiofonica che va in onda tutti i giorni dalle 12.15 alle 13.00 (non so se posso fare il nome), affrontando l'argomento mi sembra abbiano detto proprio questo.


  11. #11
    L'avatar di Adriano Giacomelli
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    Escludo che una società possa prendere in locazione a uso abitativo e il locatore decida di optare per la cedolare secca.

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  12. #12
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    Io invece ritengo di si.
    Il classico caso della banca che prende il locazione un appartamento per il direttore di un'agenzia.


  13. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da onesense Visualizza Messaggio
    Io invece ritengo di si.
    Il classico caso della banca che prende il locazione un appartamento per il direttore di un'agenzia.
    OTTIMO ESEMPIO. E ce ne sarebbero molti altri. Chi dà conferma su questo aspetto?


  14. #14
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    L'abitudine.... qualche anno addietro, era la locazione ad uso foresteria per evitare l'applicazione della 392/78 (Equo Canone).
    Poi, il più delle volte i locatori ne uscivano regolarmente bastonati.
    Ora, si tratterebbe di un uso effettivo per quei fini.
    Quindi, la conferma esiste, dipende da una valutazione dell'Agenzia delle Entrate farla rientrare nella applicazione della cedolare.

    Ciao! Emiliano

  15. #15
    Membro Senior L'avatar di Tapinaz
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    Cito da risposta del Sole24ore a domanda specifica

    Contratto uso foresteria

    Un contratto ad uso foresteria (privato che affitta a società immobile A/3 ad uso abitativo per i dipendenti) è ammesso al regime della cedolare secca?

    Inviata il 19 aprile 2011 alle ore 11.18
    La risposta dell'esperto

    Il provvedimento del direttore delle Entrate del 7 aprile 2011 non lo afferma espressamente, ma non detta requisiti restrittivi per il locatario: quindi, nel caso di specie l'opzione è esercitabile per i redditi da locazione percepiti nel 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011 (presentata nel 2012). Sul punto, comunque, è opportuna una presa di posizione ufficiale delle Entrate.

    Inviata il 19 aprile 2011 alle ore 14.14



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    Ciao! Emiliano

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