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Cedolare secca sulle locazioni : istruzioni per l' uso.

Questa è la discussione "Cedolare secca sulle locazioni : istruzioni per l' uso." inserita in Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge nella categoria AREA LEGALE
L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la ...

  1. #46
    Nuovo Iscritto L'avatar di il pescatore 75
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    L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato

    File Allegati

  2. #47
    Membro Senior L'avatar di massimoca
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    Citazione Originariamente Scritto da il pescatore 75 Visualizza Messaggio
    L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato
    grazie per la risposta.
    Quello che mi lascia perplesso è quanto contenuto nel file allegato e cioè: Chi affitta un locale non è più obbligato alla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza, questo è quanto prevede l’articolo
    3 D. lgs. N 23/ 2011 al comma 3.

    Ma l' art. 3 D.Lgs n° 23/11 comma 3, fa sempre comunque riferimento ai contratti con opzione cedolare secca.
    Io vorrei sapere se questa mia osservazione è giusta oppure se è certo che tutti i contratti di locazione che verranno registrati sono esenti dalla comunicazione di cessione del fabbricato.


  3. #48
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Io la comunicazione la farei in ogni caso. Ma non perché sia un obbligo: è invece un mio interesse far sapere all'autorità di P.S. chi abita nella mia casa. Magari mi potrebbero dire che ho appena dato in affitto la casa ad un malvivente, magari ricercato.

    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

  4. #49
    Membro Premium L'avatar di mapeit
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    Citazione Originariamente Scritto da il pescatore 75 Visualizza Messaggio
    L'oblico di denunzia alle autorità di pubblica sicurezza non è più obbligatorio per tutti i contratti di locazione, non solo per chi opta per la cedolare secca. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca e sul oblico di comunicazione alle autorità leggi allegato
    Innanzitutto l'allegato pubblicato da Navacasa.it non è un documento che fa testo, come potrebbe esserlo una circolare dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero degli Interni e penso che spetti proprio a quest'ultimo stabilire quando la "Comunicazione di Cessione di Fabbricato" non sarà più necessaria tramite una comunicazione ufficiale.
    In secondo luogo al momento non esiste nessuna comunicazione o dichiarazione che contenga tutti gli elementi per poter sostituire la "Comunicazione di Cessione di Fabbricato". Non dimentichiamoci infatti che questa contiene gli estremi di un documento di identità dell'inquilino, pertanto richiede la prova di un'identificazione certa da parte del locatore. Sia il mod. Siria, che il mod. 69 per la registrazione dei contratti non dispongono di tali dati che dovrebbero poi essere "girati" dall'Agenzia delle Entrate all'autorità di P.S. competente per ubicazione dell'imobile.
    Credo quindi che sia oltremodo più saggio, per mettersi al riparo da eventuali omissioni, continuare a comunicare all'autorità di P.S. qualsiasi stipula di un contratto di locazione, in particolar modo se si tratta di cittadini non italiani.

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  5. #50
    L'avatar di maidealista
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    Dalla Polizia di Stato :
    Cessione di fabbricato
    La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda il proprietario di un immobile che affitta, vende o comunque consente, a qualsiasi titolo l'uso esclusivo, di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore a trenta giorni.
    In tali casi,( previsti dall'art.12 del decreto legge 21.03.1978 n.59 convertito in legge il 18.05.1978 n.191), il titolare dell'immobile deve presentare la comunicazione in questura entro 48 ore dalla cessione, compilando un modulo da consegnare all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questura / Commissariato di Pubblica Sicurezza/ Municipio, se si tratta di comuni dove non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stessi uffici.
    Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.
    Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate.
    Cessione di fabbricato


    Ultima modifica di maidealista; 18-07-2011 alle 23:56
    Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  6. #51
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    Bene bene, allora siamo tranquilli !!

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  7. #52
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    Tranquilli si è quando la polizia sa chi abita in un tuo appartamento. Quindi la comunicazione è quanto meno molto opportuna.

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    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

  8. #53
    Membro Junior L'avatar di domenico1963
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