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  • 1 Post di Siusso

Affitto di studio medico solo per alcuni giorni

Questa è la discussione "Affitto di studio medico solo per alcuni giorni" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Salve, Sono un dentista e come tale in possesso di partita IVA . Da tempo ho in affitto, per 1 giorno la settimana, uno studio ...

  1. #1
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    Affitto di studio medico solo per alcuni giorni

    Salve,
    Sono un dentista e come tale in possesso di partita IVA. Da tempo ho in affitto, per 1 giorno la settimana, uno studio di proprietà di un collega, comprensivo delle attrezzature . Fino ad ora il collega mi ha fatto una fattura con l'iva. Ora un collega mi ha detto che lui, in condizioni analoghe, non deve pagare l'iva.
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  2. #2
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    Secondo me è sbagliato non pagare l'IVA. Ho trovato questo link:

    http://www.ordinemediciroma.it/OMWeb...ti/Info_94.pdf

    ... dove ci sono queste parole:

    Riaddebito degli altri costi.
    Il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese sostenute è contenuto nella
    CM 58/E del 18.6.2001:
    “Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più
    professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere
    realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme
    rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo
    sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.”.
    Ciò significa che il professionista intestatario delle utenze, o del contratto di locazione, ai fini della
    ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve:
    • emettere fattura, di norma con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria
    competenza;

    • considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i
    costi sostenuti ed i rimborsi percepiti) anziché un aumento dei componenti positivi di reddito.
    Ne consegue che i rimborsi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività
    professionale ma vanno a diminuire i costi sostenuti nell’attività professionale. Ciò tra l’altro
    consente una corretta stesura degli studi di settore. Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.


    Ultima modifica di possessore; 8-01-2012 alle 08:30

  3. #3
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    Ma non si tratta di uno studio medico già affittato e quindi, diciamo così, subaffittato. Chi affitta e' proprietario dell'immobile, oltre ad essere anch'esso dentista ed esercitando, in altri giorni della settimana la professione
    Quote.....

    ... dove ci sono queste parole:

    Riaddebito degli altri costi.
    Il corretto trattamento fiscale cui assoggettare il riaddebito delle spese sostenute è contenuto nella
    CM 58/E del 18.6.2001:
    “Il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più
    professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere
    realizzato attraverso l’emissione di fattura assoggettata ad IVA. Ai fini reddituali, le somme
    rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo
    sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.”.
    Ciò significa che il professionista intestatario delle utenze, o del contratto di locazione, ai fini della
    ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve:
    • emettere fattura, di norma con applicazione dell’IVA, per la quota di spese non di propria
    competenza;

    • considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i
    costi sostenuti ed i rimborsi percepiti) anziché un aumento dei componenti positivi di reddito.
    Ne consegue che i rimborsi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività
    professionale ma vanno a diminuire i costi sostenuti nell’attività professionale. Ciò tra l’altro
    consente una corretta stesura degli studi di settore. Non deve essere applicata la ritenuta d’acconto.
    [/QUOTE]


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