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Cessione fabbricato per locazione: abolita?

Questa è la discussione "Cessione fabbricato per locazione: abolita?" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Una domanda sulla comunicazione di cessione fabbricato: è stata abolita in ogni caso oppure è stata abolita per i casi di contratti con adesione a ...

  1. #1
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Cessione fabbricato per locazione: abolita?

    Una domanda sulla comunicazione di cessione fabbricato: è stata abolita in ogni caso oppure è stata abolita per i casi di contratti con adesione a cedolare secca oppure non è stata abolita in nessun caso?
    Grazie.

    Discussioni Simili:
    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

  2. #2
    L'avatar di maidealista
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    Recentemente però l'art.3 comma 3 del D.L 14.03.2011 n.23 (con decorrenza 7.04.2011) ha stabilito che non sussiste più l'obbligo della comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il contratto di locazione. L'art.3 comma 6 dello stesso decreto prevede tuttavia che la comunicazione deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. L'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 4 del D.L. 13.05.2011 n.70 (con decorrenza 14.05.2011) ha estesotale esenzione dall'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di compravendita di immobili o di diritti immobiliari, per cui sia avvenuta la registrazione.
    Cessione di fabbricato
    +
    3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione
    assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21
    marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta
    di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
    http://www.fiscooggi.it/files/art_3_dl_23.pdf


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  3. #3
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Quindi l'obbligo della comunicazione viene meno anche nel caso di NON adesione alla cedolare secca, giusto?

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  4. #4
    L'avatar di maidealista
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    Così l' ho inteso....

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  5. #5
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Citazione Originariamente Scritto da maidealista Visualizza Messaggio
    Così l' ho inteso....
    Grazie!

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  6. #6
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    Scusate, ma il D. Lgs. 23/11 si applica solo alla fattispecie della cedolare secca. A mio modo di vedere l'obbligo sussiste ancora nel caso di contratti di locazione soggetti a tassazione ordinaria.


  7. #7
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    purtroppo nel mio comune la polizia locale pretendono la cessione fabbricati, non solo agli apolidi ma anche agli europei, e non intendono altre soluzioni

    adimecasa

    località : Bergamo

  8. #8
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    purtroppo nel mio comune la polizia locale
    Svolgono solo la funzione di ritrasmetterli alla Questura...

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  9. #9
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    Esatto. Nel mio di paese non la richiedono per i cittadini italiani, ma è invece obbligatoria per gli extracumunitari e apolidi. Il fatto è che si erano dimenticati di dirmelo..e quindi adesso sono in attesa della mora, in quanto ho locato un appartamento registrando il contratto, ma non depositando la cessione di fabbricato.
    Vedremo.


  10. #10
    Membro Senior L'avatar di massimoca
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    Citazione Originariamente Scritto da maidealista Visualizza Messaggio
    Così l' ho inteso....
    e così è.Massimo


  11. #11
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    o è obbligatorio consegnare la cessione o non è obbligatorio, poi che sia trasmessa o meno poco importa, quello che conta secondo le nuove normative si consegna o non si consegna per gli europei la cessione fabbricati????????????????????????????

    Ultima modifica di adimecasa; 13-10-2011 alle 10:32
    adimecasa

    località : Bergamo

  12. #12
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    NON si consegna SOLO in caso di adesione al regime di cedolare secca


  13. #13
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    Per i cittadini italiani vale quanto riportato sul sito della Polizia di Stato:
    Cessione di fabbricato
    I cittadini comunitari sono assimilati a quelli italiani (compresi gli Svizzeri).
    Per i cittadini stranieri, già prima valeva l'obbligo di usare un altro tipo di comunicazione, la c.d. "Dichiarazione di ospitalità".
    Ai sensi dell’art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”. Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso.
    Per "straniero" si intende esclusivamente "extracomunitario".
    http://questure.poliziadistato.it/file/2090_1869.pdf

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  14. #14
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Credo che nel caso dell'extracomunitario occorra anche il permesso o la carta di soggiorno.

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  15. #15
    Membro Senior L'avatar di Fausto1940
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    Fermo restando l'assunto di Mapeit e del quale sposo in toto il contenuto, ricapitolando il tutto alla luce del DL 13-05 2011 n° 70 (G:U: del 14-05-2011):
    NON esiste l'obbligo della comunicazione "antiterrorismo" limitatamente alle compravendite immobiliari o altri diritti reali.Leggasi l'art. 5 che al 4° comma recita:" Per semplificare....., la registrazione dei contratti di compravedita aventi per oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art.12....("antiterrorismo").
    NON esiste l'obbligo della comunicazione PER I SOLI CONTRATTI di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo [U]per i quali si opti per il regime della cedolare secca[U]
    RESTA L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE entro le 48 ore dalla consegna dell'immobile ( quindi, non dalla stipula del contratto) per i contratti di locazione per i quali non si sia optato (o non sia possibile di optare) per la cedolare secca, oltre che per i contratti di affitto o di comodato relativi a beni immobili.

    Ultima modifica di Fausto1940; 13-10-2011 alle 13:12 Motivo: evidenza
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