Benvenuto su PROPIT.IT


La prima esclusiva community per Proprietari Immobiliari!


  •  » Ti piacerebbe discutere di Compravendita Mutui Edilizia e Catasto?
  •  » Hai bisogno di aiuto per risolvere un problema che riguarda la Casa?
  •  » Ti piacerebbe saperne di più sulle leggi, sulla Finanza e sul Fisco?
  •  » Ti piacerebbe condividere tutto questo con migliaia di persone come te?

...allora sei nel posto giusto!


La nostra Community è molto attiva e cresce ogni giorno di più. Unisciti a noi per discutere su ogni cosa riguardi la Casa, la Proprietà Immobiliare e non solo!


SI! Voglio registrarmi gratuitamente e subito!


p.s.: Se sei già registrato ma non ti ricordi i tuoi dati di accesso, clicca Qui

+ Rispondi + Crea Nuova Discussione
Risultati da 1 a 14 di 14
Like Tree4Mi Piace
  • 2 Post di maidealista
  • 1 Post di adimecasa
  • 1 Post di mapeit

Contratto di locazione

Questa è la discussione "Contratto di locazione" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
E' valido il contratto di locazione stipulato stipulato tra il proprietario e due inquilini (uomo e donna conviventi) ? Grazie da Movie Discussioni Simili: Contratto ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di gatta ciro
    Registrato dal
    05/2011
    Località
    Casoria
    Messaggi
    1
    Piaciuto
    0 volte
    Discussioni
    1

    Contratto di locazione

    E' valido il contratto di locazione stipulato stipulato tra il proprietario e due inquilini (uomo e donna conviventi) ? Grazie da Movie

    Discussioni Simili:

  2. #2
    L'avatar di maidealista
    Registrato dal
    05/2010
    Località
    varese
    Messaggi
    3.128
    Piaciuto
    1515 volte
    Discussioni
    411
    E' valido e i due (o più) conduttori sono fra loro solidali.

    A robe e gatta ciro piace questo messaggio.
    Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    http://www.laketours.it/siteimgs/castellicannero.jpg
    Moderatore Forum

    Staff di propit.it

  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
    Registrato dal
    10/2009
    Località
    Almè - Bergamo
    Messaggi
    2.762
    Piaciuto
    536 volte
    Discussioni
    6
    più che valido è normale che sia così, almeno si rendono solidali nella responsbilità del contratto stesso

    A gatta ciro piace questo messaggio.
    adimecasa

    località : Bergamo

  4. #4
    Membro Junior L'avatar di renato53
    Registrato dal
    03/2010
    Località
    bergamo
    Messaggi
    26
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    2
    vorrei fare 2 domande x quanto riguarda la locazione : la cessione di fabbricato la si deve presentare ancora ? i tributi all'agenzia delle entrate ( € 3,72 ) si pagano ancora ? grazie a chi mi vorrà rispondere


  5. #5
    Membro Senior L'avatar di happysmileone
    Registrato dal
    11/2011
    Località
    roma
    Messaggi
    115
    Piaciuto
    22 volte
    Discussioni
    3
    se registri il contratto con la cedolare secca (via internet modello Siria) o presso l'agenzia delle entrate non e' piu' necessario presentare la cessione di fabbricato alla questura ne' pagare altri tributi alla agenzia delle entrate. Se precedentemente l'immobile era locato devi pero' fare comunicazione all'ufficio del registro e pagare 67,00 € con codice tributo 113 T utilizzando un modello F23 in banca.
    se registri il contratto senza cedolare secca devi fare comunicazione di fabbricato e pagare le tasse di registro come in precedenza, almeno non ho letto nula di diverso in merito.


  6. #6
    Membro Premium L'avatar di mapeit
    Registrato dal
    01/2011
    Località
    Udine
    Messaggi
    715
    Piaciuto
    241 volte
    Discussioni
    8
    Non è così.
    Per quanto riguarda la comunicazione di cessione del fabbricato, non serve se registri in qualsiasi modo il contratto di locazione e se affitti i locali come privato.
    "L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78.
    Più recentemente, l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
    Premesso quanto sopra, a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 – per tutti i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 – che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita – non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
    Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni."

    (tratto dal sito della Polizia di Stato).

    A dieman piace questo messaggio.

  7. #7
    Membro Premium L'avatar di mapeit
    Registrato dal
    01/2011
    Località
    Udine
    Messaggi
    715
    Piaciuto
    241 volte
    Discussioni
    8
    Citazione Originariamente Scritto da happysmileone Visualizza Messaggio
    se registri il contratto con la cedolare secca (via internet modello Siria) o presso l'agenzia delle entrate non e' piu' necessario presentare la cessione di fabbricato alla questura ne' pagare altri tributi alla agenzia delle entrate. Se precedentemente l'immobile era locato devi pero' fare comunicazione all'ufficio del registro e pagare 67,00 € con codice tributo 113 T utilizzando un modello F23 in banca.se registri il contratto senza cedolare secca devi fare comunicazione di fabbricato e pagare le tasse di registro come in precedenza, almeno non ho letto nula di diverso in merito.
    Non capisco il significato di questa frase. L'opzione per la cedolare secca si può esercitare senza pagare nulla e senza fare la risoluzione anticipata del contratto di locazione, come sembrerebbe da ciò che hai scritto.


  8. #8
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
    Registrato dal
    10/2009
    Località
    Almè - Bergamo
    Messaggi
    2.762
    Piaciuto
    536 volte
    Discussioni
    6
    La cessione fabbricati non va fatta per le locazioni comunitarie, va fatta per gli estraeuropei

    adimecasa

    località : Bergamo

  9. #9
    Membro Senior L'avatar di happysmileone
    Registrato dal
    11/2011
    Località
    roma
    Messaggi
    115
    Piaciuto
    22 volte
    Discussioni
    3
    Volevo solo avvertire il lettore che, se precedentemente avesse locato lo stesso immobile ed indipendentemente dal tipo di registrazione del nuovo contratto di affitto, deve denunciare al registro la fine del precedente contratto sia nel caso di scadenza contrattuale che per risoluzione anticipata.
    Grazie per gli altri chiarimenti e riferimenti giuridici che hai fornito per la cessione di fabbricato.


  10. #10
    Membro Senior L'avatar di happysmileone
    Registrato dal
    11/2011
    Località
    roma
    Messaggi
    115
    Piaciuto
    22 volte
    Discussioni
    3
    Hai per caso qualche riferimento in merito da citare circa l'applicazione per gli estracomunitari della necessita' di fare la comunicazione? O e' inserito nei riferimenti citati da Mapei?
    Grazie


  11. #11
    Membro Premium L'avatar di mapeit
    Registrato dal
    01/2011
    Località
    Udine
    Messaggi
    715
    Piaciuto
    241 volte
    Discussioni
    8
    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    La cessione fabbricati non va fatta per le locazioni comunitarie, va fatta per gli estraeuropei
    Quella si chiama "Dichiarazione di ospitalità per cittadino straniero" e si riferisce ad un'altra Legge, precisamente all'art. 7 del Dlgs. 25/7/1998 n. 286, tuttora in vigore per i soli cittadini extracomunitari.


  12. #12
    Membro Junior L'avatar di renato53
    Registrato dal
    03/2010
    Località
    bergamo
    Messaggi
    26
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    2
    ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato


  13. #13
    L'avatar di maidealista
    Registrato dal
    05/2010
    Località
    varese
    Messaggi
    3.128
    Piaciuto
    1515 volte
    Discussioni
    411
    Citazione Originariamente Scritto da happysmileone Visualizza Messaggio
    deve denunciare al registro la fine del precedente contratto sia nel caso di scadenza contrattuale che per risoluzione anticipata.
    Mi sembra che l' obbligo della registrazione e del pagamento di € 67 sia relativo alla sola risoluzione anticipata.
    Se il contratto è giunto alla sua scadenza naturale nulla è dovuto...

    Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    http://www.laketours.it/siteimgs/castellicannero.jpg
    Moderatore Forum

    Staff di propit.it

  14. #14
    Membro Senior L'avatar di happysmileone
    Registrato dal
    11/2011
    Località
    roma
    Messaggi
    115
    Piaciuto
    22 volte
    Discussioni
    3
    Credo tu abbia ragione : dall'elenco dei codici registro nelle istruzioni del modello F23 risulta solo la risoluzione con codice 113T e nulla e' previsto per la cessazione.

    Imposta registro per affitto fondi rustici 108T
    Imposta registro per atti, contratti verbali e denunce 109T
    Imposta registro per cessioni (contratti di locazione e affitti) 110T
    Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 115T
    Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - annualità
    112T
    successive
    Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 107T
    Imposta registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 114T
    Imposta registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti) 113T
    Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari 104T


+ Rispondi

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi