E' valido e i due (o più) conduttori sono fra loro solidali.
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4Mi Piace Questa è la discussione "Contratto di locazione" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
E' valido il contratto di locazione stipulato stipulato tra il proprietario e due inquilini (uomo e donna conviventi) ? Grazie da Movie Discussioni Simili: Contratto ...
E' valido il contratto di locazione stipulato stipulato tra il proprietario e due inquilini (uomo e donna conviventi) ? Grazie da Movie
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E' valido e i due (o più) conduttori sono fra loro solidali.
Maidealista alias Marco | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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più che valido è normale che sia così, almeno si rendono solidali nella responsbilità del contratto stesso
adimecasa
località : Bergamo
vorrei fare 2 domande x quanto riguarda la locazione : la cessione di fabbricato la si deve presentare ancora ? i tributi all'agenzia delle entrate ( € 3,72 ) si pagano ancora ? grazie a chi mi vorrà rispondere
se registri il contratto con la cedolare secca (via internet modello Siria) o presso l'agenzia delle entrate non e' piu' necessario presentare la cessione di fabbricato alla questura ne' pagare altri tributi alla agenzia delle entrate. Se precedentemente l'immobile era locato devi pero' fare comunicazione all'ufficio del registro e pagare 67,00 € con codice tributo 113 T utilizzando un modello F23 in banca.
se registri il contratto senza cedolare secca devi fare comunicazione di fabbricato e pagare le tasse di registro come in precedenza, almeno non ho letto nula di diverso in merito.
Non è così.
Per quanto riguarda la comunicazione di cessione del fabbricato, non serve se registri in qualsiasi modo il contratto di locazione e se affitti i locali come privato.
"L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78.
Più recentemente, l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Premesso quanto sopra, a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 – per tutti i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 – che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita – non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.
Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni."
(tratto dal sito della Polizia di Stato).
La cessione fabbricati non va fatta per le locazioni comunitarie, va fatta per gli estraeuropei
adimecasa
località : Bergamo
Volevo solo avvertire il lettore che, se precedentemente avesse locato lo stesso immobile ed indipendentemente dal tipo di registrazione del nuovo contratto di affitto, deve denunciare al registro la fine del precedente contratto sia nel caso di scadenza contrattuale che per risoluzione anticipata.
Grazie per gli altri chiarimenti e riferimenti giuridici che hai fornito per la cessione di fabbricato.
Hai per caso qualche riferimento in merito da citare circa l'applicazione per gli estracomunitari della necessita' di fare la comunicazione? O e' inserito nei riferimenti citati da Mapei?
Grazie
ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato
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Credo tu abbia ragione : dall'elenco dei codici registro nelle istruzioni del modello F23 risulta solo la risoluzione con codice 113T e nulla e' previsto per la cessazione.
Imposta registro per affitto fondi rustici 108T
Imposta registro per atti, contratti verbali e denunce 109T
Imposta registro per cessioni (contratti di locazione e affitti) 110T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 115T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - annualità
112T
successive
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 107T
Imposta registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 114T
Imposta registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti) 113T
Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari 104T
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