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Risultati da 1 a 5 di 5

Disdetta contratto locazione

Questa è la discussione "Disdetta contratto locazione" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Salve: ho affittato la mia abitazione con un contratto classico 4+4 andando ad abitare con il nio conpagno. Se volessi tornare nella mia casa prima ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di verdoni
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    Disdetta contratto locazione

    Salve: ho affittato la mia abitazione con un contratto classico 4+4 andando ad abitare con il nio conpagno.
    Se volessi tornare nella mia casa prima della scadenza del contratto (anche prima dei primi 4 anni) sarebbe
    possibile??
    Grazie.
    Saluti a tutti

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  2. #2
    L'avatar di maidealista
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    1 - Con 6 mesi di preavviso, tramite RRR, o periodo inferiore se è prevista dal contratto la rescissione anticipata.
    2 - Con 6 mesi di preavviso, con medesime modalità, per gravi motivi (indicati) se il recesso non è previsto.


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  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    per quanto ne so devi aspettare i 4 anni prima di entrare in possesso del tuo appartamento, diverso se la richiesta è del locatario, che per gravi motivi può antisipare la disdetta, sempre comunicando cob regolare disdetta.

    adimecasa

    località : Bergamo

  4. #4
    L'avatar di maidealista
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    Ha ragione adimecasa, avevo capito che tu fossi il conduttore.....

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  5. #5
    Nuovo Iscritto L'avatar di vito Bertuglia
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    alla scadenza dei 4 anni è possibile per esigenze specifiche previste dalla Legge 431/98. Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del locatore)

    1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

    a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

    b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

    c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

    d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

    e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopra-elevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

    f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

    g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


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