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Raccomandata in ritardo per la cedolare secca

Questa è la discussione "Raccomandata in ritardo per la cedolare secca" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
All'inizio digiugno ho registrato un contratto con la cedolare secca, ma all'ufficio dell'entrate non mi è stato comunicato niente inerente alla raccomandata, soltanto per caso ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di bettys
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    Raccomandata in ritardo per la cedolare secca

    All'inizio digiugno ho registrato un contratto con la cedolare secca, ma all'ufficio dell'entrate non mi è stato comunicato niente inerente alla raccomandata, soltanto per caso son venuta a conoscenza dopo tre mesi l'addetto al pubblico mi aveva dato anche tutti i fogli con i punti da seguire .......ora l'ho inviata in ritardo e dovrò informarmi cosa succederà, secondo se come di dice nel contratto viene menzionato che viene effettuata la cedolare secca non bisogna spedire la raccomandata, per quale motivo allora non vale la stessa cosa se mettiamo a conoscenza il conduttore tramite lettera consegnata direttamente grazie e saluti...

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  2. #2
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    Tocchi un punto aperto di discussione.
    Mi sembra di aver capito che non hai inserito nessuna clausola relativa all'applicazione della cedolare nel contratto. Dunque avresti dovuto inviare la raccomandata prima di registrare il contratto. L'invio tardivo è inefficace e perdi i benefici.
    L'AdE, con la circolare n. 26/E del 1 giugno 2011 ha asserito che non è valida la raccomandata a mano, ma solo quella spedita a mezzo posta. In realtà la Cassazione, in una sentenza recente, equipara la validità della raccomandata a mano a quella della raccomandata spedita a mezzo posta.
    Io personalmente sposo la sentenza della Cassazione, altri preferiscono non aprire eventuali conflitti con l'AdE e si adeguano alla suddetta circolare.
    Detto questo, quest'anno tu e l'inquilino dovrete pagare bolli, imposta di registro e mora, per le quote di spettanza. Potrai, alla scadenza della prima annualità, aderire al regime di cedolare secca.

    A ChiaraB di Solo Affitti piace questo messaggio.

  3. #3
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    ogni ufficio l'addetto allo sportello del'ADE, la gira come vuole e non vogliono sentir ragione, chiedi ad un altro ufficio chiarimenti in merito e poi agirài in seguito

    adimecasa

    località : Bergamo

  4. #4
    Membro Premium L'avatar di mapeit
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    La risposta di tovrm è chiara ed esauriente sul tema, così come abbiamo discusso in altra parte del forum.
    Tuttavia, personalmente, io non credo che l'Agenzia delle Entrate controllerà mai, a meno che non si svolga nell'ambito di un controllo più esteso sul contribuente, che a ogni contratto registrato con l'opzione per la "cedolare secca" corrisponda un invio di raccomandata all'inquilino.
    Il problema è che l'invio "postale" della raccomandata fornisce una data certa in base alla quale si può appurare che la raccomandata sia stata inviata all'inquilino prima della registrazione del contratto, mentre una raccomandata a mano, pur fornenedo la prova che l'inquilino è stato informato dell'opzione e del suo diritto a non vedersi applicare aumenti, non fornisce una data certa dell'inoltro della comunicazione.
    Per questo motivo la citata circolare 26/E del 1/6/2011 esclude la possibilità di avvalersi della raccomandata a mano, mentre ammette la possibilità che tale comunicazione venga inserita direttamente nel testo del contratto. Infatti, dovendo questo essere registrato entro 30 giorni, vi è perlomeno la certezza che l'informazione all'inquilino sia stata fornita in tempo utile, ovvero prima della registrazione.

    A maidealista piace questo messaggio.

  5. #5
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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    Citazione Originariamente Scritto da mapeit Visualizza Messaggio
    Il problema è che l'invio "postale" della raccomandata fornisce una data certa in base alla quale si può appurare che la raccomandata sia stata inviata all'inquilino prima della registrazione del contratto, mentre una raccomandata a mano, pur fornenedo la prova che l'inquilino è stato informato dell'opzione e del suo diritto a non vedersi applicare aumenti, non fornisce una data certa dell'inoltro della comunicazione.
    Sono d'accordo con le tue considerazioni, ma ammetterai che accettare la raccomandata a mano avrebbe permesso di «sanare» situazioni come quella qui prospettata, generata peraltro dalla confusione generale creatasi al momento dell'introduzione dell'opzione.

    L'interpretazione dell'AdE mi sembra alquanto talebana...


  6. #6
    Membro Premium L'avatar di mapeit
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    Certamente concordo con te sull'opportunità di permettere un mezzo meno "talebano" di comunicazione di tale scelta all'inquilino, proprio perché situazioni come quella di bettys sono e saranno all'ordine del giorno.
    Se vogliamo aggiungere altra carne al fuoco, il costringere un locatore a recarsi all'Ufficio Postale per inviare la raccomandata (pochi utilizzano il servizio "online" delle Poste che è anche molto caro) significa fargli perdere mezza giornata, con le code che si verificano giornalmente alle Poste.
    Ma questo evidentemente non scoraggia chi della (e nella...) burocrazia vive e sguazza, tanto sicuramente i "burocrati" che redigono e interpretano le norme avranno a disposizione il fattorino che va a fare le code per loro in Posta e in altri lughi ameni. Questi "signori" vivono lontani, molto lontani, dalla quotidianità con la quale il cittadino succube e senza mezzi si scontra ogni giorno. Non sanno cosa vuol dire raggiungere un ufficio postale in orario di apertura (magari chiedendo un permesso sul luogo di lavoro), parcheggiare l'auto senza incorrere una multa, trovarsi di fronte le code di pensionati che vanno a ritirare la pensione scambiando - ognuno di essi - lunghi convenevoli con l'impiegato di turno, ritirare il numero e vedere che si hanno 20 persone davanti con un'attesa prevista di 40 minuti... aspettare in piedi, pagare 3 Euro e ritornare di corsa alle proprie occupazioni.
    Probabilmente ci vorrebbe un'altra "legge Brunetta" che li costringesse, quando redigono una norma o la interpretano, a provare personalmente non meno di 10 volte la trafila che stanno per architettare con la loro azione. Sono sicuro che entro pochi anni la nostra normativa si semplificherebbe al massimo.

    A lucaimmobiliare2009 piace questo messaggio.

  7. #7
    Membro VIP L'avatar di tovrm
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  8. #8
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    Intervengo solo ora .sul tema, dopo aver letto i contributi anche in altre discussioni sul tema. Mie osservazioni:
    La legge D. Lgs. 14 marzo 2011 , n. 23 all’art.3 comma 11 dispone che: “.... L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.” e al comma 4 “...Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio
    dell'opzione di cui al comma 1 ....,”
    Il provvedimento è stato emanato il 7 aprile 2011 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 2011/55394) e recita: all’art. 1.5: “Il locatore, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata
    dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”

    Quindi nel Provvedimento che era tenuta ad emanare l’AdE non “inventa” l’esclusione della possibilità della raccomandata a mano e non “inventa” il fatto che se si scrive sul contratto che si adotta l’opzione, allora la raccomandata non serve. Sono due elementi che introduce solo a giugno nella circolare 26E (1 giugno 2011), andando, a mio parere indebitamente oltre il dettato della legge e del suo stesso provvedimento. Quando una legge richiede la certezza della data e la necessità dell’invio della raccomandata a mezzo Posta lo fa esplicitamente con una formula tipo “Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale” (v. ad es. l'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59). In questa legge non c’è niente del genere. L’Ade insomma, ma solo nella circolare non nel provvedimento, va oltre le sue attribuzioni emanando una richiesta in carenza di potere e come tale illegittima.
    Quindi, come altri, penso anch’io che debba bastare (anche alla luce della sentenza della Cassazione) una raccomandata a mano. Intanto preparando il ricorso alla Commissione Tributaria... I ricorsi si possono anche vincere.


  9. #9
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    Elisabetta in teoria tu hai perfettamente ragione, però capisci che ricorrere in Commissione Tributaria con argomenti del genere è un'azione dall'esito molto incerto.
    Intanto tieni presente che con i recenti provvedimenti (D.L. 98/2011, cosiddetta "manovra estiva") la composizione delle Commissioni Tributarie è stata profondamente mutata, decretando l'incompatibilità all'incarico dei collegi giudicanti per tutti i professionisti iscritti agli Albi, i loro coniugi, conviventi, parenti e affini. Questo per evitare che fossero "troppo favorevoli al contribuente" !!!
    Ora i collegi giudicanti sono presieduti da un magistrato, molto spesso ignorante in materie fiscali, e composti da pensionati o dipendenti dello Stato (leggi ex dell'Agenzia delle Entrate) o da ex militari della Guardia di Finanza (stessa famiglia allargata) o da insegnanti di materie economiche o giuridiche.
    Tale composizione rende di fatto i giudizi molto più sensibili ai riferimenti normativi ed interpretativi prodotti dagli organi di Governo e dalle istituzioni di controllo che ai criteri giurisprudenziali di carattere generale.
    Pertanto, a meno che qualcuno non compia un iter (a sue spese) che porti una fonte normativa accreditata e "super partes" a prendere una decisione contraria, che costituisca fonte di giurisprudenza "di merito", credo che la prassi (raccomandata postale o clausola contrattuale) definita come unica consentita dalla circolare 26/E dell'AdE abbia poca possibilità di essere contraddetta anche da parte di una Commissione Tributaria.


  10. #10
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    Certamente Mapei, chi stipula ora un contratto con cedolare secca è meglio faccia così. Però molti hanno creduto che bastasse la solita raccomandata a mano in base alla lettura delle legge e dei provvedimenti dell’AdE. Come la sistemano la cosa? Una raccomandata posteriore non conta niente, quindi bisogna giocarsela su quella a mano. Altri riferimenti normativi credo stiano nello Statuto dei diritti del contribuente, la L. 27 luglio n.212, richiamata anche nei provvedimenti dell’AdE.
    “art.1 comma 2. L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
    Credo che questo comma neghi valore di diritto all’interpretazione data nella circolare 26E dell’AdE che esclude la raccomandata a mano. Il fatto stesso, poi, che l'AdE si premuri di aggiungere questa richiesta, assente nella legge e nei provvedimenti, fa capire che evidentemente il dubbio c'era. Ma solo un'altra legge può scioglierlo.

    “art.6 comma 2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”
    “art.10 comma 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”
    “art.6 comma 3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”

    L’ultima frase dell’art.6 comma 3, fa pendere l’ago della bilancia dalla parte della raccomandata a mano, non essendo specificato nella legge che debba essere una raccomandata postale.
    Mi sembra poi chiaro il senso di questi tre articoli: l’Amministrazione non è lì solo per sanzionare, ma anche per collaborare e aiutare il contribuente a orientarsi e a presentare già atti perfetti, sia tramite il personale addetto che attraverso una modulistica che lo aiuti.
    Se veramente la legge richiede la raccomandata postale, quando ci si presenta allo sportello col mod.69 dovrebbero chiederci se la raccomandata è stata fatta. Se non è stata fatta, ci dovrebbero dire di andarla a fare e di ripresentarsi per la registrazione il giorno dopo.
    Meglio ancora, proprio nello spirito di collaborare col cittadino e di aiutarlo a non sbagliare, sarebbe l’inserimento nel mod.69 (o nel Siria) di alcune righe destinate all’indicazione del numero della raccomandata inviata agli inquilini nel caso dell’opzione- cedolare secca. E’ vero che la legge non proibisce di esercitare l’opzione se non c’è stata la preventiva comunicazione, solo le nega effetto, ma nello spirito dello Statuto dei Diritti del contribuente, questa sarebbe l’unica via certa per aiutarlo a non sbagliare.
    Non è che, non essendo previsto dalla legge che ci sia una raccomandata postale, questa richiesta del numero della raccomandata sarebbe un po’ illegittima e per quello non ce l’hanno messa?

    In generale, comunque, mi sembra che tra legge, provvedimenti e circolare, lo Statuto dei Diritti, tra l’altro improntato a “chiarezza, semplificazione...” sia stato un po’ violato. Pensate al caos interpretativo che si è scatenato..

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  11. #11
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    Ancora per Mapeit. Ho solo una esperienza di ricorso alla Commissione Tributaria. Era contro un Comune per una questione ICI. Anche allora l’Ufficio Tributi aveva aggiunto delle richieste non presenti nel Regolamento emanato dal Consiglio Comunale, quindi andando oltre le sue attribuzioni e in carenza di potere, anche allora era stato maltrattato lo Statuto dei diritti del contribuente, anche allora c’era una norma nel Regolamento che si prestava a diverse interpretazioni. Per questo avevo invocato il “fumus boni iuris”. Non siamo nemmeno arrivati a una sentenza, perché il Comune, letto il ricorso, si è ritirato dandomi ragione (ragione sempre negata prima di arrivare alla Commissione Tributaria). Certo l’Agenzia delle Entrate ha le spalle più larghe, la questione ha carattere nazionale e non locale, chi ha il “fumus” è una legge dello Stato e non un Regolamento comunale... Ma non si può nemmeno ingoiare sempre tutto.

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  12. #12
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    Anch'io ho avuto un'esperienza come la tua in tema di ICI dove il Comune si è ritirato prima della sentenza e si è pure accollato le spese
    Però qui è una questione nazionale e senza dubbio, anche se ti ripeto che dal punto di vista teorico tu hai perfettamente ragione e sposo a 360 gradi le tue convinzioni, dal punto di vista della prassi con la quale ho spesso a che fare negli uffici pubblici lo statuto del contribuente viene calpestato e stropicciato migliaia di volte. Basti pensare quante volte ti chiedono di produrre documenti di cui entrerebbero facilmente in possesso richiedendoli loro direttamente alla stessa o a un'altra pubblica amministrazione. Non è questa forse una continua e ripetuta violazione dello statuto del contribuente ?
    Purtroppo, nella prassi, bisogna rendersi conto di aver a che fare con tante Italie (quello che pensano all'AdE di Roma non è sempre uguale a ciò che pensano all'AdE di Milano) e con tanti funzionari che non hanno nessun interesse reale a facilitarti il compito, tanto a loro non viene nulla in tasca. Per cui se ti dicono che una cosa non si può fare sta a te decidere se ti conviene (finanziariamente) opporti anche se hai ragione, oppure no. Sono molte le situazioni così in Italia purtroppo.

    Ultima modifica di mapeit; 26-01-2012 alle 16:50

  13. #13
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    Citazione Originariamente Scritto da mapeit Visualizza Messaggio
    Basti pensare quante volte ti chiedono di produrre documenti di cui entrerebbero facilmente in possesso richiedendoli loro direttamente alla stessa o a un'altra pubblica amministrazione. Non è questa forse una continua e ripetuta violazione dello statuto del contribuente ?
    Vorrei a tale proposito rilevare che nel caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.

    Inoltre, dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. L'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà al cittadino.
    La novità è stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.


  14. #14
    Membro Premium L'avatar di mapeit
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    Speriamo solo che venga applicata e che non ci si senta dire, come al solito, "sa... lei ha ragione però se la richiediamo noi passa troppo tempo, se invece ce la fa avere lei facciamo prima..."


  15. #15
    Membro Junior L'avatar di Elisabetta48
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    Al Comune di Parma lo fanno. Se domandi un certificato ti chiedono per cosa serve e non ne rilasciano di destinati ad altre amministrazioni pubbliche. Ti danno in mano il modulo per la autocertificazione


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