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  • 2 Post di maidealista

Ricevuta affitto. Pagamento effettuato con bonifico bancario.

Questa è la discussione "Ricevuta affitto. Pagamento effettuato con bonifico bancario." inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Ciao ragazzi, ho bisogno di un'informazione. Ho affittato la casa a studenti che mi pagano regolarmente l'affitto con bonifico bancario. Loro hanno bisogno delle ricevute ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di ncolitti
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    Ricevuta affitto. Pagamento effettuato con bonifico bancario.

    Ciao ragazzi, ho bisogno di un'informazione.
    Ho affittato la casa a studenti che mi pagano regolarmente l'affitto con bonifico bancario.
    Loro hanno bisogno delle ricevute per motivi di borsa di studio.
    Ho sentito che l'attestazione di eseguito bonifico bancario da parte della banca può validamente sostituire la tradizionale ricevuta (con tanto di bollo).
    Mi confermate?

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  2. #2
    Membro Junior L'avatar di ncolitti
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    Subito dopo aver posto il quesito, ho trovato la risposta...

    ...che riporto:

    l’articolo 1199 del codice civile dice: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. Quindi, quando il proprietario percepisce il pagamento del canone di affitto, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, comunque fatto, con bonifico bancario, con assegno o in contanti. La semplice ricevuta del bonifico emessa dalla banca non è sufficiente.
    Il fatto che l’affitto sia pagato da persona diversa dall’intestatario del contratto non determina un obbligo diverso: la ricevuta va rilasciata all’intestatario del contratto per il pagamento del canone mensile. E non ci sono gli estremi perché qualcuno possa contestare che i pagamenti sono stati effettuati da persone diverse dal titolare del contratto. Una volta emessa, la ricevuta potrà essere spedita per posta all’affittuario.
    La materia della marca da bollo è regolata dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. La marca si applica sulle ricevute con importi superiori a 77,47 euro se non soggette a Iva. L’obbligo di applicazione è del locatore che la emette, il costo (1,81 euro) è invece in capo all’inquilino. Per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista la marca e chi la mette sulla ricevuta. Ma c’è sempre un’obbligazione solidale e anche se nei rapporti tra le parti l’obbligo è previsto solo a carico di una di esse (cioè di chi richiede la ricevuta), se la parte obbligata non provvede a pagare l’imposta regolarmente, anche la parte non obbligata sarà responsabile in solido nei confronti dello Stato per l’omissione, salvo il diritto di regresso verso la parte obbligata.
    La marca da bollo è sempre obbligatoria, anche se la ricevuta non è usata a fini fiscali. La spesa non può essere contestata per mancanza di marca da bollo, ma sicuramente si potrà rischiare una sanzione per mancato assolvimento dell’obbligo dell’imposta di bollo. Le ricevute per le spese condominiali, invece, sono esenti da imposta di bollo.

    Però ho un altro quesito: non prendetemi per pignolone, ma, a vostro giudizio, la marca da bollo riportante una data successiva alla ricevuta può creare problemi?


  3. #3
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da ncolitti Visualizza Messaggio
    Quindi, quando il proprietario percepisce il pagamento del canone di affitto, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento,
    Se il conduttore richiede la ricevuta

    Citazione Originariamente Scritto da ncolitti Visualizza Messaggio
    la marca da bollo riportante una data successiva alla ricevuta può creare problemi?
    Le marche da bollo oggi in vigore (per la precisione i contrassegni sostituivi delle marche da bollo) recano un codice numerico, la data e l’ora della stampa. Questo rende conoscibile la loro data di emissione.
    Visto il disposto dell’articolo 2 della legge 642/72: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto” occorre prestare molta attenzione a che la data apposta sulla marca da bollo sia antecedente o contestuale a quella riportata nell’atto da registrare. Sa la data della marca da bollo infatti, dovesse essere successiva alla data riportata nell’atto, si potrebbe incorrere in una sanzione pari al 25% del valore della marca in quanto si sarebbe violato la norma che dispone appunto, la contestualità dell’apposizione della marca da bollo con la sottoscrizione dell’atto stilato, ribadita dal provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate che tratta l’approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
    La data della marca da bollo non deve essere successiva a quella dell

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  4. #4
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    non centra nulla la marca da bollo della ricevuta con quella da apporre alla stipula del contratto percui mettila pure con data successiva...anche perchè la sanzione del 25% su euro 1,81 voglio vedere se sono anche solo capaci di calcolarla...e dovrebbe essere cmq inesigibile...è a carico dell'inquilino...percui se la vogliono per motivi amministrativi te lo pagano...saluti!


  5. #5
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    vorrei vedere chi emette una marca del 25% di 1,81

    adimecasa

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  6. #6
    Membro Junior L'avatar di toto
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    Sono entrato per caso nella discussione solo perche anch'io mi preoccupo sempre di soddisfare gli obblighi
    burocratici,non perche'sia favorevole , ma per stare tranquillo, pur sapendo che tutte queste piccole gabelle come
    il timbro, la marca da bollo (quella sul passaporto non è poco),i "diritti di segreteria"ecc.servono ad alimentare
    l'elefante burocratico: il controllo, la certificazione,l'accertamento,i vari ricorsi ecc.insomma lavoro per molti.
    Un vecchio detto diceva che FARE E DISFARE E' SEMPRE LAVORARE .Mi ha colpito, pero', l'articolo del codice
    civile che non reputa sufficiente la ricevuta della banca ...........credo sia stato scritto in tempi non sospetti
    ma con grande chiaroveggenza.
    Ciao a tutti


  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da toto Visualizza Messaggio
    l'articolo del codice
    civile che non reputa sufficiente la ricevuta della banca ...........credo sia stato scritto in tempi non sospetti
    ma con grande chiaroveggenza.
    Il povero legislatore fascista del 42 non poteva immaginare bonifici bancari online o altre modalità moderne di pagamento!! Il problema è il legislatore attuale che non è in grado di fare semplicissimi aggiornamenti legislativi Che tristezza!


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