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Richiesta modulo non rinnovo della locazione

Questa è la discussione "Richiesta modulo non rinnovo della locazione" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Ciao a tutti, Volevo chiedere gentilmente se qualcuno può inviarmi un fac simile di una disdetta da parte del locatore alla scadenza dei primi 4 ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di omar 1977
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    Richiesta modulo non rinnovo della locazione

    Ciao a tutti,
    Volevo chiedere gentilmente se qualcuno può inviarmi un fac simile
    di una disdetta da parte del locatore alla scadenza dei primi 4 anni di contatto.
    l 'appartamento mi serve per andarci ad abitare.il contratto è un 4 + 4.
    grazie a tutti in anticipo.

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  2. #2
    L'avatar di maidealista
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    Le comunico con la presente che, ai sensi della L. 431/78, art. 3, comma 1 lettera a), non intendo intendo rinnovare il contratto di locazione da noi sottoscritto il.....e registrato presso l' AdE di....il.....che avrà così termine il....


    NB: dovrà essere comunicato con RRR e con un preavviso minimo di 6 mesi sulla scadenza contrattuale.

    Ultima modifica di maidealista; 16-11-2011 alle 21:47
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  3. #3
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    Sì, ma credo si debba specificare che si ha bisogno dell'immobile per sè e/o la propria famiglia, specifica
    che non è invece necessaria se il contratto viene disdettato dopo la seconda scadenza (8 anni).

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  4. #4
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da meri56 Visualizza Messaggio
    credo si debba specificare che si ha bisogno dell'immobile per sè e/o la propria famiglia
    Infatti :
    Art. 3.
    (Disdetta del contratto da parte del locatore).

    1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
    a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
    http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm


    Ultima modifica di maidealista; 17-11-2011 alle 00:16
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  5. #5
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    E bene conoscere integralmente il già citato art. 3 della legge 431/98:
    " Art. 3.
    (Disdetta del contratto da parte del locatore).

    1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
    a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
    b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
    c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
    d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
    e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
    f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
    g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

    2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

    3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

    4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

    5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

    6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
    "

    Ultima modifica di jac0; 17-11-2011 alle 07:34
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    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

  6. #6
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    richiesta moduli : vedi su internet : lo potrai downlodare e stampare

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  7. #7
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    e poi ricordati di portare la risoluzione all' agenzia delle entrate quando la locazione sarà finita

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  8. #8
    Nuovo Iscritto L'avatar di omar 1977
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    grazie a tutti informazioni molto utili.
    a presto


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