Il 31 luglio 2012
L. 431/98 art. 3 :
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
L 431/98
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Questa è la discussione "Scadenza naturale contratto locazione" inserita in Locazione, Affitto e Sfratto nella categoria AREA LEGALE
Buon giorno, chiedo un aiuto per una amica che si trova in questa situazione, questo è quello che scrive:
Giorno 1 Agosto 2008 ho ceduto ...
Buon giorno, chiedo un aiuto per una amica che si trova in questa situazione, questo è quello che scrive:
Giorno 1 Agosto 2008 ho ceduto in locazione un appartamento uso abitativo con contratto di locazione 4+4.
Ieri ricevo dall'inquilino una raccomandata avente per oggetto: disdetta contratto ai senso art. 3 ultimo comma L. 431/98 nella quale mi comunica disdetta locazione alla scadenza naturale del contratto rendendosi disponibile a far visionare l'appartamento un'ora una volta a settimana ed invitandomi a riprendere in consegna le chiavi entro la "summenzionata data".
Ma quale data se non ha citato nessuna data?
La naturale scadenza del contratto qual'è?
Intende andar via allo scadere dei 4 anni o 4+4?
E se fosse i 4+4, dunque nel 2016 perchè me lo ha comunicato con 4 anni e mezzo di anticipo?
Sono perplessa, mi sento presa in giro e non ho, a parte voi, nessuno a cui chiedere consiglio.
Come comportarmi, cosa fare?
Grazie di cuore dell'aiuto che vorrete darmi.
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Il 31 luglio 2012
L. 431/98 art. 3 :
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
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Grazie
Maidealista, se la scadenza naturale è Luglio 2012, dunque allo scadere dei primi 4 anni, in che senso citi i gravi motivi che non sono menzionati nella raccomandata di disdetta?
Perdona, è una mia curiosità.
Ancora grazie.
Questo è quanto riporta la Legge citata. Se non ci fosse disdetta del locatore, per i motivi previsti all' art. 3, o del conduttore se il contratto lo prevede, resta sempre al locatario la soluzione del comma 6, ovvero disdettare "per gravi motivi" con 6 mesi di preavviso.
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