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Contratti d'affitto concordato al posto del comodato gratuito

Questa è la discussione "Contratti d'affitto concordato al posto del comodato gratuito" inserita in Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato nella categoria AREA LEGALE
Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento ove risiede mia suocera a titolo gratuito senza che vi siano documenti che lo attestano, pertanto ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di giulianoboss
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    Contratti d'affitto concordato al posto del comodato gratuito

    Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento ove risiede mia suocera a titolo gratuito senza che vi siano documenti che lo attestano, pertanto visto che l'usufrutto con atto notarile costa parecchio avrei pensato di fare un contratto d'affitto tipo concordato art. 2 c. 3 Legge 431/98) con canone annuale di 100 euro in modo che la suocera in sede di dichiarazione redditi (sotto i 15000 euro) possa usufruire di un rimborso di 497 euro (mi pare). Non sono troppo sicuro che la cosa sia corretta anche se all'agenzia delle entrate mi hanno detto di si.
    Qualcuno sa darmi notizie in merito ?
    saluti e ringraziamenti

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  2. #2
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    Fattibile ma le detrazioni di cui godrà la suocera saranno compensate da un aumento del vostro imponibile.
    Possibile anche il "comodato gratuito" con un costo di registrazione di € 168,00.

    A GIANA piace questo messaggio.

  3. #3
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    l'aumento dell'imponibile di 85 euro annui non è un problema, ci si guadagna sempre
    mi piacerebbe anche il comodato gratuito, come da te suggerito, se così facendo l'appartamento, per quanto riguarda l'irpef (e l'ici ?), andasse a carico della suocera; in quel caso lo farei anche per mia mamma che è anche lei in un appartamento mio e di mia moglie tenendo conto che attualmente questiimmobili sono tassati come seconda casa


  4. #4
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    L' Ici dipende dal regolamento comunale, alcuni comuni per concedere agevolazioni richiedono il contratto, di locazione o di comodato.
    Ai fini Irpef si dichiara la rendita catastale rivalutata (utilizzando il codice 10) :
    da pag. 22 delle Istruzioni Unico 2010-07-24
    ATTENZIONE: quest’anno è stato integrato l’elenco dei codici di utilizzo degli immobili. In particolare sono stati introdotti alcuni nuovi codici (da “10” a “13”) da indicare in presenza di alcune tipologie di utilizzo dell’immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale “9”. Si precisa che tale ultimo codice deve comunque essere utilizzato qualora l’immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da “9” a “13” non si applica l’aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione (codice utilizzo “2”).

    La detraibilità per la suocera, in caso di locazione, sarebbe di 300 € .

    A giulianoboss piace questo messaggio.

  5. #5
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    non capisco la cifra di 300 euro a cosa si riferisce
    la durata minima dei contratti concordati è di 3 anni perciò potrei farlo anche di 10 ? (100 euro totali al 2% = 20 euro e quindi si paga il minimo previsto + marche da bollo)
    saluto e ringrazio


  6. #6
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    Hai ragione, avevo fatto confusione tra le possibili detrazioni.

    Sono ben quattro le tpologie di detrazione per canoni di locazione previste dall'art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) . La Sezione VI del quadro E del modello 730/2008 è dedicata all'indicazione delle diverse tipologie di detrazione:

    - Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E39 ;

    - Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, RIGO E40 ;

    - Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, RIGO E41 ;

    - Detrazione d’imposta per canone di locazione spettante ai giovani, dai 20 ai 30 anni, per l’abitazione principale, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, RIGO E42 .

    Le detrazioni non sono tra loro cumulabili ma il contribuente può la detrazione più conveniente.

    http://www.uilpa.it/Documenti/13-Nor...20famiglia.pdf

    Ultima modifica di maidealista; 24-07-2010 alle 18:12
    A giulianoboss piace questo messaggio.

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