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Diritto di abitazione ed usufrutto

Questa è la discussione "Diritto di abitazione ed usufrutto" inserita in Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato nella categoria AREA LEGALE
In caso di comunione dei beni, se non ho compreso male, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione e non l'usufrutto dell'abitazione di proprieta' ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di Frank Vincent Serpico
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    Diritto di abitazione ed usufrutto

    In caso di comunione dei beni, se non ho compreso male, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione e non l'usufrutto dell'abitazione di proprieta' (nella quale entrambi i coniugi vivevano con i figli).

    Per quanto riguarda la proprieta' dell'abitazione stessa questa viene "ripartita" in quote a seconda del numero dei figli.

    Ad esempio, nel caso in cui i figli siano 2, avviene che il 50% del coniuge deceduto viene ripartito in 3 parti.

    Le cose stanno cosi' e, in tal caso, possono esservi delle eccezioni a questa castistica "generale" ?

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  2. #2
    Membro Senior L'avatar di Betty Boop
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    SERPICO Buongiorno
    No di Norma e' come hai inteso TU ,a meno che,.. non ci sia un Testamento ..c'e'.. .?
    forse in quel caso le cose potrebbero cambiare


  3. #3
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    possono cambiare solo se c'è un testamento in cui il testatore dispone della sua quota disponibile.


  4. #4
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    nel caso che il deceduto ha 2 figli, metà del patrimonio va al coniuge sopravvissuto, l'altra metà va divisa tra i 2 figli!!!!!!
    es. SE la casa era intestata tutta al coniuge defunto il 50% va al coniuge superstite e l'altro 50% va suddiviso tra i figli (che possono essere 1, 2, 3 o anche di più).


  5. #5
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    se la casa era del defunto al 100% la divisione della proprietà va divisa 1/3 all coniuge rimasto ed i 2/3 agli eredi x 2/3 figli, rimane il diritto di abitazione al coniuge

    in caso di comunione si devide solo il 50% del coniuge defunto

    si parla sempre di propietà immobiliari

    Ultima modifica di adimecasa; 16-05-2011 alle 10:20 Motivo: Uniti i due post consecutivi
    adimecasa

    località : Bergamo

  6. #6
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Citazione Originariamente Scritto da Frank Vincent Serpico Visualizza Messaggio
    In caso di comunione dei beni, se non ho compreso male, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione
    L'art. 540, secondo comma c.c. dispone che:
    "Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
    Tale disposizione vale indipendentemente da quale sia il regime patrimoniale della famiglia (legale ex art. 159 o convenzionale ex art. 162).


  7. #7
    Membro Junior L'avatar di Frank Vincent Serpico
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    se la casa era del defunto al 100% la divisione della proprietà va divisa 1/3 all coniuge rimasto ed i 2/3 agli eredi x 2/3 figli, rimane il diritto di abitazione al coniuge

    in caso di comunione si devide solo il 50% del coniuge defunto

    si parla sempre di propietà immobiliari
    In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?

    Aggiunto dopo 11 minuti :

    Citazione Originariamente Scritto da Frank Vincent Serpico Visualizza Messaggio
    In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?
    Giusto per essere un "pelo" piu' chiaro: l'articolo 1023 mi tutela effettivamente oppure possono esservi delle "eccezioni" visto che anche l'altro figlio fa pur sempre parte della famiglia (Sebbene sia in una situazione meno "critica" visto che la moglie ha casa propria) ?

    Ultima modifica di Frank Vincent Serpico; 16-05-2011 alle 17:53 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  8. #8
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Citazione Originariamente Scritto da Frank Vincent Serpico Visualizza Messaggio
    In caso di comunione dei beni la quota disponibile del coniuge superstite (2 figli) risulta essere il 75% dell'abitazione oppure soltanto 1/3 del suddetto 75% ?
    In caso che gli eredi siano solo i due figli, la quota a loro riservata è pari a 2/3 dell'intero patrimonio del genitore (art. 537, secondo comma c.c.). Quindi la quota disponibile è il restante 1/3 dell'intero patrimonio del genitore.


  9. #9
    Membro Junior L'avatar di Frank Vincent Serpico
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    Citazione Originariamente Scritto da Nemesis Visualizza Messaggio
    In caso che gli eredi siano solo i due figli, la quota a loro riservata è pari a 2/3 dell'intero patrimonio del genitore (art. 537, secondo comma c.c.). Quindi la quota disponibile è il restante 1/3 dell'intero patrimonio del genitore.
    E quindi proprio 1/3 del 75% dell'abitazione, corretto ?


  10. #10
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    Il mio caso è simile a quello letto, e simili sono le risposte.
    In maniera semplicistica:
    in una divisione si aprono due scenari:
    una divisione leggittima ( per legge, dove tutti partecipano)
    il diritto uso abitazione coniuge superstite ( dove per legge partecipano solo i figli).
    ( la coniuge ha una doppia scelta: o rinuncia al diritto abitazione, o acquisisce l' eredità)
    In caso in cui la coniuge vuole il diritto di abitazione, deve per forza rinunciare all eredità.
    In tal caso, i figli acquisiscono in parti uguali la nuda propietà
    Questo vale solo per la successione legittima ( senza testamento)

    Per la successione testamentaria non sò rispondere.

    Inoltre, nella successione legittima, il diritto, (che si commuta in valore monetario) di abitazione del coniuge superstite
    ha una sorpresa, non può valere oltre la quota spettante per legge nella successione legittima.
    Significa che se l' immobile è di propietà esclusiva del defunto ( comprato prima del matrimonio), il diritto di abitazione
    non puo valere oltre la quota spettante per legge. L' eventuale differenza la deve risarcire in natura.

    Il diritto di abitazione della conige superstite è nella casa dove effettivamente vivevano i genitori dei figli, non quella
    dove avrebbero voluto trasferire la residenza negli ultimi mesi. ( caso di exstracomunitari che sposano un vecchio e poi si prendono il diritto di abitazione a danno degli eredi)

    (se viene fatto rilevare al giudice.......so cavoli amari per la coniuge)

    Ultima modifica di danilo13; 16-05-2011 alle 19:03

  11. #11
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    Citazione Originariamente Scritto da danilo13 Visualizza Messaggio
    In maniera semplicistica:
    ... è proprio un post sconclusionato, infarcito di "perle" grammaticali e errori giuridici sesquipedali.


  12. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da Nemesis Visualizza Messaggio
    ... è proprio un post sconclusionato, infarcito di "perle" grammaticali e errori giuridici sesquipedali.
    Puoi sempre esimerti dal rispondere.
    Nessuno ti obbliga.


  13. #13
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Citazione Originariamente Scritto da Frank Vincent Serpico Visualizza Messaggio
    Puoi sempre esimerti dal rispondere.
    Nessuno ti obbliga.
    Vero. Infatti non l'ho fatto.


  14. #14
    Membro Junior L'avatar di moni66
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    Perchè parlate di diritto di abitazione e non di usufrutto?
    Mia madre era sposata in regime di comunione dei beni con mio padre e la loro abitazione era cointestata al 50%, quando mio padre è morto, io e mio fratello abbiamo ereditato solo la nuda proprietà della quota di casa di mio padre, mia madre ha ereditato 1/3 di piena proprietà ed è usufruttuaria per i restanti 2/3.


  15. #15
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Citazione Originariamente Scritto da moni66 Visualizza Messaggio
    Perchè parlate di diritto di abitazione e non di usufrutto
    Perché al coniuge,come avevo già scritto, spetta per legge (e quindi costituisce una specie di legato "automatico") tale diritto, ex art. 540, 2c. c.c. Non spetta (per legge) l'usufrutto. Quindi se davvero esiste l'usufrutto, ciò è possibile solo se tale diritto sia stato costituito con atto inter vivos o a seguito di testamento.
    Ricordo inoltre che i figli ereditano (per legge) la proprietà piena (e non la sola nuda proprietà) del genitore e che il cosiddetto "usufrutto uxorio" è scomparso dal nostro diritto con la riforma del 1975.

    A luket e Agatone piace questo messaggio.

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