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Se l'usufruttuaria cambia residenza per ricovero in casa di riposo

Questa è la discussione "Se l'usufruttuaria cambia residenza per ricovero in casa di riposo" inserita in Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato nella categoria AREA LEGALE
Originariamente Scritto da hanton21 non e' possibile ,per legge, prendere la residenza in una casa di riposo E' falso. Si consiglia la lettura dell'art. 5 ...

  1. #16
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Citazione Originariamente Scritto da hanton21 Visualizza Messaggio
    non e' possibile ,per legge, prendere la residenza in una casa di riposo
    E' falso. Si consiglia la lettura dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Tali strutture residenziali non sono luoghi di cura, con la conseguenza che l'art. 8, comma 1, lett. b) dello stesso D.P.R. non può trovare applicazione.
    Ne consegue che chi dirige la convivenza ha l'obbligo di rendere le dichiarazioni anagrafiche (art. 6, comma 2 di quel D.P.R.) entro i termini dell'art. 18 dello stesso D.P.R. e che il rifiuto, o il ritardo, comporta l'applicazione dell'art. 11 della legge 24/12/1954, n. 1228.

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  2. #17
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Infatti l'art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223, toglie ogni dubbio, se il ricovero non supera i due anni, non c'è l'obbligo di modificare la variazione di iscrizione anagrafica;

    Articolo 8
    Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
    1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; c) detenuti in attesa di giudizio.


    Ultima modifica di condobip; 7-02-2012 alle 14:50
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  3. #18
    Membro Senior L'avatar di Nemesis
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    Quella lett. b) dell'art. 8 si riferisce agli istituti di cura. Le RSA non sono istituti di cura, come avevo già scritto.

    Ultima modifica di Nemesis; 7-02-2012 alle 15:02

  4. #19
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    in effetti è così
    Casa di riposo - Wikipedia


  5. #20
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Ok, va bene, comunque il problema posto da Roccogri;

    La casa dove attualmente abita ( per usufrutto ) rimane prima casa anche se viene trasferita la residenza in altro comune ?

    credo si possa risolvere con quanto avevo precedentemente postato, ovvero;

    PRIMA CASA & ABITAZIONE PRINCIPALE
    Per il fisco, per prima casa si intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive.
    La prima casa gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (di registro, iva, ipotecarie e catastali).
    L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.
    L’abitazione principale gode delle agevolazioni ai fini della imposta I.C.I. e sui redditi.


    per cui la 1° casa rimarrà quella dell'usufrutto e l'abitazione principale sarà nella casa di riposo.

    Ultima modifica di condobip; 7-02-2012 alle 15:55
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  6. #21
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    jerry : grazie dell'informazione....ma pensi veramente che TUTTI osserveranno le regole ?


  7. #22
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    per tutti : molto bene e complimenti :non si smette mai di apprendere ma,anche ammettendo il tutto, qui sembra che la RSA PRETENDA di prendere la residenza : domanda personale : NON riesco a comprendere la PRETESA: anche questa e' diventata una legge ?


  8. #23
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    Citazione Originariamente Scritto da hanton21 Visualizza Messaggio
    sembra che la RSA PRETENDA di prendere la residenza : domanda personale : NON riesco a comprendere la PRETESA: anche questa e' diventata una legge ?
    A meno che una persona non vada in una RSA, o casa di cura (non istituto di cura) solo per un tempo definito e limitato, la dimora abituale (cioè la residenza) di quella persona sarà presso quella struttura. Dunque, come avevo già scritto, chi dirige la convivenza (come definita dall'art. 5 del Reg. anagrafico) della RSA, o casa di cura ha l'obbligo giuridico di rendere le dichiarazioni anagrafiche relative alle persone che dimorano abitualmente (e che quindi hanno la loro residenza) presso la struttura da lui diretta.

    Ultima modifica di Nemesis; 8-02-2012 alle 09:25

  9. #24
    Membro VIP L'avatar di hanton21
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    nemesis : boh...non so che dire...o almeno ; te lo sapro' dire quando ...mi ci manderanno


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