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Morte dell'usufruttuario di appartamento dato in locazione

Questa è la discussione "Morte dell'usufruttuario di appartamento dato in locazione" inserita in Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato nella categoria AREA LEGALE
se l'usufruttuario muore mentre è in corso una locazione a terzi, il nudo proprietario è costretto a rispettare il contratto stipulato dall'usufruttuario fino alla scdenza ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di rosmanz
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    Morte dell'usufruttuario di appartamento dato in locazione


  2. #2
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    Dal Codice Civile :
    Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario

    Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata stabilita (1599), ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

    Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51).



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  3. #3
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    Quindi se ho capito bene,faccio un esempio, l'usufruttuario stipula un contratto commerciale 6+6,il giorno dopo muore,il contratto rimane in vigore per 5 anni e poi decade? Il conduttore quindi non può opporre nulla ne chiedere risarcimenti?
    grazie e complimenti a propit


  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da stefanel Visualizza Messaggio
    l'usufruttuario stipula un contratto commerciale 6+6,il giorno dopo muore,il contratto rimane in vigore per 5 anni e poi decade?
    Così sembra ma non sono avvocato....
    Attendiamo nuovi contributi.


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  5. #5
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    Grazie mille.
    .Mi preoccupa anche la possibilità che l'usufruttuario dia il bene in comodato e il proprietario non riesca a rientrare in possesso del bene, se non adendo le vie legali.


  6. #6
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    In effetti potrebbe esserci questa possibilità, come la richiesta di indennizzo....
    Il rientrare in possesso è sempre affidato alla Giustizia e in Italia non è particolarmente sollecita.

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  7. #7
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    Richiesta di indennizzo per cosa? Anche in caso di comodato?


  8. #8
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    Avevi ipotizzato un' affittanza commerciale...

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  9. #9
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    Ah, no! Per fortuna mi riferivo ad un appartamento


  10. #10
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    Premetto che non sono uno "specialista" della subiecta materia.
    Quindi laddove il mio contributo fosse non esaustivo,potrà altro Collega intervenire.
    Da un esame della giurisprudenza e dottrina è incontrovertibile che la cessione del contratto di locazione di beni immobili urbani avviene,fra l'altro,ex lege anche nell'ipotesi di morte del conduttore.
    Ex 1406cc nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuna parte può sostituire a sè un terzo,purchè -ovviamente -l'altra acconsenta.
    Tanto in linea generale,ma occorre far riferimento alla lex 392/78 che disciplina le locazioni di immobili urbani.
    In particolare, sia per le locazioni a uso abitativo che per quelle a uso diverso da quello di abitazione, la cessione del contratto di locazione è prevista, come effetto ex lege, nelle ipotesi di morte (o estinzione del conduttore, di cessione d’azienda e di vendita dell’immobile locato): in tale(i )caso(i), si prescinde dal consenso del contribuente ceduto, cioè del locatore.
    In particolare l'art.6 della legge de qua statuisce che in caso di morte del conduttore succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi (comma 1); il diritto è stato esteso altresì al convivente (cfr.sentenza n404/98 della Corte Costituzionale).
    Nel contratto di locazione a uso diverso da quello di abitazione, in base all’articolo 37 della citata legge n. 392/78, alla morte del conduttore subentrano coloro che per successione ereditaria o per precedente rapporto (ad esempio, societario), risultante da atto di data certa anteriore alla morte, hanno diritto a continuare l’attività (anche se poi decideranno di svolgere un’altra attività o di recedere dal contratto).
    "Tutte le modifiche soggettive indicate determinano il subentro nel contratto di locazione di questi nuovi soggetti in modo automatico, senza che sia necessario stipularne uno nuovo.
    E’ opportuno, però, che i nuovi intestatari provvedano a inviare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ove è registrato il contratto ceduto una comunicazione del loro subentro.
    Per diritto di successione, nel contratto di locazione di beni immobili, la morte del locatore determina, come effetto ex lege, il subentrare degli eredi o legatari nel rapporto, che nasce dal contratto di locazione, nell’identica posizione che aveva il contraente originario, senza che sia necessario stipularne uno nuovo.
    Attraverso la presentazione della denuncia di successione, l’Agenzia delle entrate ha conoscenza del trasferimento del contratto." (sito Juris Data).
    Sperando di esser stato utile a Stefanel dopo le valide argomentazioni di maldealista.
    Gatta

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