Infatti. Non hai ancora compreso che:
- al coniuge superstite non è riconosciuto per legge il diritto di usufrutto, che è regolato dagli artt. 978 e ss. c.c.;
- al coniuge, invece, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Che è quanto prevede il secondo comma dell'art. 540 c.c, come modificato in seguito della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). Precedentemente, a favore del coniuge era riservato l'usufrutto di 2/3 del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto disposto dagli artt. 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso.
- i due diritti (usufrutto e abitazione) sono diversi.


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