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Posso impedire a mio padre di lasciare la casa alla compagna?

Questa è la discussione "Posso impedire a mio padre di lasciare la casa alla compagna?" inserita in Successione, Eredità, Donazione e Diritto di Famiglia nella categoria AREA LEGALE
Buongiorno a tutti, vi spiego in breve la mia sutuazine: io sono proprietaria del 25% di un appartamento in seguito la successione alla morte di ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di DX27
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    Posso impedire a mio padre di lasciare la casa alla compagna?

    Buongiorno a tutti,
    vi spiego in breve la mia sutuazine: io sono proprietaria del 25% di un appartamento in seguito la successione alla morte di mia madre, mio padre è proprietario al 75% dello stesso appartamento. in questo appartamento vive lui con la nuova compagna (straniera), ma quest'ultima non ha la residenza ne è attualmente sposata con mio padre. Mio padre a espesso il desiderio di lasciare intero appartamento a quest'ultima persona.
    mio padre a 82 anni.
    consideranto l'eta e fatto che io sono l'unica e legittima erede, posso impedire che venda parte dell'appartamento o faccia una donazione a quest'ultima persona?

    Discussioni Simili:
    Ultima modifica di maidealista; 5-08-2010 alle 22:54

  2. #2
    L'avatar di Jrogin
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    Per quanto riguarda il tuo 25% sei tu che decidi e tuo padre non può fare nulla.
    Per quanto riguarda il suo 75%, se è capace di intendere e di volere, può farne quello che vuole, venderlo o donarlo.
    In caso di donazione, al decesso di tuo padre, se avviene entro 20 anni dalla donazione, potrai se lo riterrai opportuno e se ci saranno i presupposti, impugnare la donazione e chiedere l'azione di riduzione della stessa con conseguente azione di restituzione del bene (se avrai ragione).
    Però, ribadisco, fino a che tuo padre è in vita, non hai alcun diritto sui suoi beni.

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  3. #3
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    allora non è vero come mi hanno detto che avendo superato gli 80 anni, è neccessario il mio consenso per effettuare la vedita o la donazione?


  4. #4
    L'avatar di Jrogin
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    Citazione Originariamente Scritto da DX27 Visualizza Messaggio
    allora non è vero come mi hanno detto che avendo superato gli 80 anni, è neccessario il mio consenso per effettuare la vedita o la donazione?
    Non mi risulta, ma se trovi qualche riferimento giuridico di prego di farcelo sapere in modo accrescere le conoscenze di tutti noi.

    A guido73 e placidolupo piace questo messaggio.
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  5. #5
    L'avatar di maidealista
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    Il Presidente della Repubblica ha 85 anni e non è "sotto tutela".
    Per impedire che il proprio padre faccia "colpi di testa" unica (e molto difficile da perseguire) possibilità è l' interdizione.

    Si parla di interdizione in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermità di mente e sia cioè incapace di provvedere ai propri interessi.

    L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).

    La domanda per dichiarare l'interdizione può essere chiesta solo da determinati soggetti.

    Con la sentenza che dichiara l'interdizione viene disposta la nomina un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

    A placidolupo piace questo messaggio.

  6. #6
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    quindi io non ho nessuna possibiltà di impedire a mio padre di alienare parte della casa?


  7. #7
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    "A posteriori" potresti contestare la vendita, finta, dimostrando il mancato passaggio di denaro ecc. oppure in caso di donazione chiedendo la legittima che ti compete.


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  8. #8
    Membro Junior L'avatar di DX27
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    posso almeno impedire di mettere la residenza/domicilio nel appartamento ad altre persone ad esclusione di mio padre, essendo proprietaria del 25%?
    cosa posso fare per evitare che occupino l'appartamento?

    Aggiunto dopo 1 :

    possibile che io come proprietarie del 25% non posso fare niente per impedire che qualcuno altro sfrutti appartamento senza il mio consenso...?

    Ultima modifica di DX27; 27-07-2010 alle 10:28 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da DX27 Visualizza Messaggio
    posso almeno impedire di mettere la residenza/domicilio nel appartamento ad altre persone ad esclusione di mio padre, essendo proprietaria del 25%?
    cosa posso fare per evitare che occupino l'appartamento?

    Aggiunto dopo 1 :

    possibile che io come proprietarie del 25% non posso fare niente per impedire che qualcuno altro sfrutti appartamento senza il mio consenso...?




    come ti hanno detto gli altri fino a che tuo padre e' in vita, lui puo' fare quello che vuole del suo patrimonio.
    l'unica cosa che ti rimane da fare dopo la morte di tuo padre se ha lasciato
    la sua quota di casa alla sua convivente e la questione non ti va giu' puoi
    rivolgerti ad un avvocato che ti consigliera'.
    una ipotesi e' quella di fare una causa in tribunale per una vendita giudiziale.
    cioe' tu hai il 25% di proprieta' e quello non te lo toglie nessuno.
    la casa verra' venduta all'incanto - asta - e il ricavato sara' diviso,tolte le spese processuali, tra i proprietari in base alle quote di proprieta'.
    amara consolazione, tu non avrai piu' la tua quota di casa ma nemmeno la convivente straniera di tuo padre a meno che', in tribunale, non decida di pagarti la tua quota.
    auguri.

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  10. #10
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    ma allora io che diritti ho sull'appartamento (proprietaria al 25%), se non posso decidere chi e chi non puo viverci? io non stipulato nessun contratto di usufrutto o di locazione.
    Possibile che non posso fare niente per impedire che godino della mia proprietà?


  11. #11
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    Probabilmente tuo padre ha un diritto reale di abitazione.

    Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

    Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

    La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in locazione.

    Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

    Nota a parte merita invece l'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o - dopo le modifiche introdotte dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - in caso di affidamento condiviso, al coniuge con il quale la prole minore stabilisce la propria residenza abituale. Tale fattispecie, infatti, non integra in capo al coniuge assegnatario un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto di natura personale, in quanto disposta unicamente nell'interesse della prole (Cass. Civ., Sez. V, sent. 6192/2007).


  12. #12
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    ma con questo diritto reale di abitazione, puo senza il mio consenso far nettere la residenza ad altre persone nell'appartamento?


  13. #13
    L'avatar di maidealista
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    Sì, lui risiedendo.



  14. #14
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    Per quanto riguarda l'abitare in quella casa credo che tuo padre possa invitare chiunque. Forse potresti chiedere un affitto per il 25% di tua proprietà (bisogna sentire un avvocato). Per quanto riguarda la sua parte tuo padre può venderla a chi vuole. Se muore e lascia in eredità la sua parte bisogna verificare che ciò non superi la parte di legittima, sul totale dell'eredità, che ti spetta per legge


  15. #15
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    Citazione Originariamente Scritto da DX27 Visualizza Messaggio
    ma allora io che diritti ho sull'appartamento (proprietaria al 25%), se non posso decidere chi e chi non puo viverci? io non stipulato nessun contratto di usufrutto o di locazione.
    Possibile che non posso fare niente per impedire che godino della mia proprietà?
    fino a che tuo padre vive non puoi fare niente. puoi solo andare a vivere anche tu nell'appartamento insieme a tuo padre ed alla sua compagna essendo una comproprieta'. ma immagino sarebbe una vitaccia per tutti voi.
    dopo la morte di tuo padre, se vuoi dare fastidio alla convivente di tuo padre se le ha lasciato in eredita' una quota
    puoi pretendere legalmente di vivere anche tu nell'appartamento dal momento che sei proprietaria di una quota che ti deriva dalla morte di tua madre.
    alla morte di tuo padre hai diritto alla legittima di legge che si aggiungera' alla quota gia' di tua proprieta'.
    tuo padre puo' comunque destinare una quota della casa a chi vuole lui anche alla sua convivente per cui in questo caso, per quote diverse sarete proprietari dello stesso immobile.
    se invece tuo padre dovesse fare una donazione della casa alla sua convivente dovresti rivolgerti, dopo la sua morte, ad un avvocato per far rispettare la tua quota di legittima. ricordati che le donazioni sono delle brutte faccende per chi le riceve se qualcuno poi fa causa.
    in tutti questi casi l'unica possibilita' che ti rimane e' vendere giudizialmente.
    nel caso tuo padre non facesse niente di tutto questo, la casa andrebbe solo a te che sei l'unica legittima erede.

    Ultima modifica di acquirente; 28-07-2010 alle 15:12

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