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Qual' è il comportamento giusto in caso di eredità?

Questa è la discussione "Qual' è il comportamento giusto in caso di eredità?" inserita in Successione, Eredità, Donazione e Diritto di Famiglia nella categoria AREA LEGALE
Originariamente Scritto da uragano alt per la casa: se all'atto di donazione esistevano i figli si puo revocare,avendo leso la quota ereditaria dei figli.per il ...

  1. #16
    Membro Junior L'avatar di pingo
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    Citazione Originariamente Scritto da uragano Visualizza Messaggio
    alt per la casa: se all'atto di donazione esistevano i figli si puo revocare,avendo leso la quota ereditaria dei figli.per il resto e' ok.
    ...scusa, ma da ultimi sgradevoli sviluppi della faccenda (ma vah!) vorrei capire...: La donazione fatta da mio padre a mia madre, che risale ad almeno 15/20 anni fa, con noi figli naturalmente tutti presenti... può essere revocata? C'è un termine in questo caso?


  2. #17
    Membro Senior L'avatar di uragano
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    allora:se tuo padre ha fatto una donazione ha superato la soglia di legittima.L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Secondo giurisprudenza costante, se la lesione del legittimario deriva da donazione il termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (da ultimo, Cass. 20644/2004).
    Solo da questo momento, infatti, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il diritto del legittimario a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima.

    L’azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario.
    L’avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l’eventuale azione di riduzione. spero ti sia utile.comunque devi sempre rivolgerti per tutti gli atti ad un professionista.

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  3. #18
    Membro Junior L'avatar di rospan
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    -- A) quando ci sono eredi si apre 1 successione, sia in presenza di beni immobili che o mobili (soldi)
    -- B) 1/3 alla vedova/o e 2/3 ai figli
    -- C) hai 10 anni dalla morte del de cuius per impugnare, in caso di strafalcioni dei tuoi co-eredi
    -- D) se il danaro era in banca, dovete essere chiamati dal direttore tutti voi eredi; in caso di omissione di tale operazione , ne risponde il reggente dell'ag. dell'istituto di credito.

    buona fortuna

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  4. #19
    Membro Junior L'avatar di geppetta
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    Non e' che eravate maggiorenni voi figli quando e' stata fatta la donazione e siete intervenuti all'atto dando assenso?

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  5. #20
    Membro Junior L'avatar di pingo
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    Citazione Originariamente Scritto da geppetta Visualizza Messaggio
    Non e' che eravate maggiorenni voi figli quando e' stata fatta la donazione e siete intervenuti all'atto dando assenso?
    Si, eravamo tutti maggiorenni, ma non ci è stato chiesto nessun assenzo, in quanto è un'operazione fatta da papà per motivi suoi.


  6. #21
    Membro Senior L'avatar di uragano
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    se non hanno firmato per accettazione possono sempre chiedere la riduzione.

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  7. #22
    Nuovo Iscritto L'avatar di Paolona
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    Parenti serpenti, fratelli coltelli!!!


  8. #23
    Membro Junior L'avatar di pingo
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    Citazione Originariamente Scritto da Paolona Visualizza Messaggio
    Parenti serpenti, fratelli coltelli!!!
    ...concordo, purtroppo!

    Volevo aggiungere quest'altro contributo, perchè ho chiesto ad un amico avvocato, che sarà inevitabilmente coinvolto nella faccenda, che ha confermato quanto già detto da alcuni di voi riguardo la divisione, facendo riferimento all'articolo 581 del c.c. che recita:
    - Quando con il coniuge concorrono figli leggittimi o naturali, o figli leggittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre UN SOLO FIGLIO, e ad un terzo negli altri casi!

    Ma non è tutto, mi ha anche fatto presente che nel caso che mi riguarda, il fatto della presenza di una donazione, mette in moto il "meccanismo" della COLLAZIONE...

    In pratica secondo l'articolo 737 del c.c., la "collazione" è IL RIMEDIO PREVISTO DALLA LEGGE PER AUMENTARE LA MASSA EREDITARIA, grazie al quale i figli leggittimi e naturali, i loro discendenti leggittimi e naturali e il coniuge che hanno accettato l'eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da dividerli con gli altri coeredi.

    Ergo, mia madre che ha ricevuto la casa in donazione, non è affatto padrona assoluta del bene, ma deve rimetterlo immediatamente in gioco ed il valore dell'immobile va sommato al contante e si procede quindi alla divisione come da art. 581.

    Non vi nascondo che quest'ultima notizia mi ha sinceramente tranquillizzato.


  9. #24
    Membro VIP L'avatar di arianna26
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    Mah io sapevo che se il tuo diritto alla legittima non viene leso la donazione resta in piedi. insomma tua madre si accaparra almeno la cd quota disponibile. ma io non sono un legale ed il tuo avvocato è sicuramente più ferrato in materia.


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