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Risultati da 1 a 5 di 5
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  • 1 Post di Alessia Buschi

Separazione consensuale e.... riconciliazione

Questa è la discussione "Separazione consensuale e.... riconciliazione" inserita in Successione, Eredità, Donazione e Diritto di Famiglia nella categoria AREA LEGALE
Salve a tutti, mi sto separando consensualmente e mi chiedevo se a seguito dell'omologa io e mio marito dovremmo riconciliarci tornando a vivere insieme, per ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di lucia
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    Lightbulb Separazione consensuale e.... riconciliazione

    Salve a tutti, mi sto separando consensualmente e mi chiedevo se a seguito dell'omologa io e mio marito dovremmo riconciliarci tornando a vivere insieme, per far cessare gli effetti della separazione dovremmo fare un nuovo ricorso al Giudice oppure cessano automaticamente con la ripresa della convivenza?
    Grazie a chiunque sia in grado di darmi una risposta.

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  2. #2
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    Ciao,
    la separazione dura 3 anni a partire dall'omologa del Tribunale. Non è detto che debba concludersi forzatamente con il divorzio, può durare anche in eterno oppure può avvenire la riconciliazione tra i coniugi.
    Secondo l'art. 69 lettera F Ord. Civ. prevede che la riconciliazione sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
    Per far cessare gli effetti della separazione, non basta solo che uno dei coniugi frequenti la casa e/o l'altro coniuge, ma deve esserci l'intenzione di ristabilire la famiglia, quindi la convicenza matrimoniale.
    Spero di esserti stata utile e ti auguro un grosso in bocca al lupo.

    A maidealista piace questo messaggio.
    Alessia Buschi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  3. #3
    Membro Junior L'avatar di lucia
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    Quindi per poter annotare a margine dell'atto di matrimonio l'avvenuta riconciliazione è necessario rivolgersi al giudice che accerti la sussistenza della volontà di ricostituire la famiglia e con provvedimento disponga la predetta annotazione, ho capito bene?


  4. #4
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Si esatto.
    Comunque, è l'avvocato stesso che prima di formalizzare le pratiche per fissare l'udienza dal Giudice, sia in caso di separazione, che in caso di divorzio, a chiedere ai rispettivi coniugi se c'è una speranza di potersi riunire, perchè in tal caso, ovviamente, blocca la pratica di separazione se non è stata ancora omologata e la comunica al Giudice.

    Ultima modifica di Alessia Buschi; 17-01-2011 alle 16:15
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  5. #5
    Membro VIP L'avatar di raflomb
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    La sentenza che pronuncia la separazione forma cosa giudicata ma è soggetta alla clausola "rebus sic stantibus" e pertanto ciascun coniuge potrà chiederne la modifica al mutare delle situazioni di fatto.

    Come per la separazione consensuale, se i coniugi si riconciliano, col solo fatto del ritorno alla coabitazione, fanno cessare gli effetti della sentenza senza necessità di intervento della autorità giudiziaria


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