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  • 1 Post di Antonio Azzaretto
  • 1 Post di Antonio Azzaretto

Impugnazione di delibera assembleare

Questa è la discussione "Impugnazione di delibera assembleare" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
L'impugnazione, di un consuntivo non fatto secondo il C.C., presentato dal D.L. all'assemblea senza tener cura di dividere le spese condominiali da quelle private e ...

  1. #1
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    Impugnazione di delibera assembleare

    L'impugnazione, di un consuntivo non fatto secondo il C.C., presentato dal D.L. all'assemblea senza tener cura di dividere le spese condominiali da quelle private e purtroppo accettato dalla maggioranza, ha una scadenza ?

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  2. #2
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    30 giorni dalla data dell' assemblea, se eri presente e hai votato contro.
    30 giorni da quando hai avuto notizia del verbale se eri assente.

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  3. #3
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    Grazie per la tua pronta risposta. Mi dispiace che per queste situazioni l'impugnazione sia limitata a 30gg. Cmq andro' in causa, l'amministratore e il D.L. mi dovranno spiegare nelle sedi opportune per quale motivo hanno presentato all'assemblea direttamente un consuntivo al di fuori di ogni regola! grazie
    Francopau66


  4. #4
    Membro Junior L'avatar di pavlik02
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    Ciao, questi tempi valgono anche per le delibere assembleari per la disposizione dei pagamenti per fatture come ad esempio pagamento della redazione dei millesimi o perizie tecniche? Da specificare che in quelle assemblee c'erano le maggioranze per l'apertura dell'assemblea e i voti sono stati unanimi favorevoli.
    Grazie in anticipo


  5. #5
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    I termini valgono per tutte le delibere annullabili.
    Per altri approfondimenti su questo argomento leggi quì:
    La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Nullità e annullabilità della delibera condominiale

    Buona giornata!

    A pavlik02 piace questo messaggio.
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  6. #6
    Membro Junior L'avatar di pavlik02
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    Citazione Originariamente Scritto da Antonio Azzaretto Visualizza Messaggio
    I termini valgono per tutte le delibere annullabili.
    Per altri approfondimenti su questo argomento leggi quì:
    La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Nullità e annullabilità della delibera condominiale

    Buona giornata!
    Grazie ancora, ho posto questa domanda perchè è successo che un condomino "speciale" dopo 4/5 mesi ha contestato una delibera in cui c'era la disposizione di un pagamento di una fattura di una redazione dei millesimi perchè ha trovato un perito che farebbe pagare un 5/10% in meno di quello incaricato sempre dopo una delibera. Sevondo me non si può fare così altrimenti anche io tra un pò di tempo posso indicare un pincopallino che costa ancora meno...sottolineo che questo condomino ha votato a favore sia della nomina del perito che la disposizione di pagamento...bah...le persone si vogliono inventare sempre tutto e pensare che ora vuole andare da un avvocato per protestare la sentenza...e nel caso lui perdesse chi le dovrà pagare le spese?...lui o il condominio?


  7. #7
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Se ha votato a favore della delibera, non ha titolo per impugnarla.

    Comunque, in generale, la ripartizione delle spese legali la dispone il giudice nel dispositivo della sentenza.

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  8. #8
    Membro Junior L'avatar di FRANCOPAU66
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    Vorrei sapere qual'è il nuovo orientamento della cassazione o dei giudici di pace per quanto riguarda la nullità o l'annullabilità di una assemblea condominiale. Ho sentito che vogliono portare tutto a trenta giorni, anche
    quelle che potrebbero considerarsi nulle.
    Ovvero, le sentenze di cassazione civ. II n. 747 del 14.1.2009 e quella n°6714 del 19.3.2010 dove "credo" che si affermi che le delibere da considerarsi nulle non sono soggette ai 30 giorni per presentare il ricorso.
    Saluti
    Francopau66


  9. #9
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Le delibere nulle sono sempre impugnabili, poichè la nullità non si può sanare con un termine.

    Ad esempio, se una delibera è viziata perchè il quorum non era sufficiente, ma comunque la decisione è stata portata a termine, il tempo naturalmente sana questa delibera, e se un condòmino volesse impugnare la decisione dopo tre anni perchè mancava il quorum, avrebbe poche possibilità di vincere.

    Invece, se in un rendiconto vengono addebitate delle spese ad un condòmino, non dovute perchè, ad esempio, il condòmino gode di un esenzione prevista dal regolamento, questo condòmino ha il diritto di impugnare quella delibera anche dopo dieci anni, perchè quella delibera è radicalmente nulla; lede un diritto in modo permanente.

    ...spero di essermi spiegato!

    A condobip piace questo messaggio.
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  10. #10
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da Antonio Azzaretto Visualizza Messaggio
    ...spero di essermi spiegato!
    Lo hai fatto benissimo, infatti la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha Sentenziato;

    In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà eslusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.
    Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806)


    Ultima modifica di condobip; 23-09-2011 alle 07:06

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