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Risultati da 1 a 6 di 6

L'amministratore del condominio dimissionario può rifiutarsi di passare le consegne?

Questa è la discussione "L'amministratore del condominio dimissionario può rifiutarsi di passare le consegne?" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Scusate, ho alcuni dubbi. Una volta nominato l'amministratore su ricorso, possono gli altri condomini revocarlo e ripristinare lo status precedente? Puo' l'attuale amministratore, che e' ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di Donata
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    L'amministratore del condominio dimissionario può rifiutarsi di passare le consegne?

    Scusate, ho alcuni dubbi. Una volta nominato l'amministratore su ricorso, possono gli altri condomini revocarlo e ripristinare lo status precedente? Puo' l'attuale amministratore, che e' l'inquilino con l'appartamento piu' grande, rifiutarsi di cedere la gestione al nuovo amministratore? Le utenze, infatti sono a suo nome. Posso io in qualche modo obbligare il condominio alla creazione delle tabelle millesimali, cosa che finora non e' stata fatta per evitare spese? Io mi sentirei sicuramente piu' tutelata, ma, al solito, sono sicura avrei la netta opposizione di quei condomini con appartamenti piu' grandi. Solo se obbligati, questi accetterebbe la scala millesimale.
    Per essere amministratori di condominio, bisogna essere iscritti all'albo o chiunque lo puo' fare?

    Grazie

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  2. #2
    Membro Senior L'avatar di Manuela Fragale
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    Pasaggio di consegne

    Quante domande in un solo messaggio!
    Andiamo per punti.
    - Se l'amministratore è stato nominato con una delibera assembleare caratterizzata da quorum validi, non vedo come/perchè procedere alla revoca dell'incarico.
    - L'attuale amministratore (non importa di quanti millesimi sia portatore) non può rifiutarsi di cedere la gestione al nuovo amministratore. L'obbligo di restituzione dei documenti al condominio trova esplicita disciplina nell'articolo 1713 del Codice civile, il quale prevede il dovere del mandatario di rimettere al mandante, al termine dell'incarico, tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
    - Le utenze non devono essere registrate a nome dell'amministratore, ma a nome del condominio (rappresentato legalmente dall'amministratore)...altrimenti ad ogni passaggio di consegne - che potrebbe avvenire ogni 12 mesi considerato che il mandato è di durata annuale - si dovrebbe disdire l'utenza e procedere a nuovi contratti...con aggravio di spesa.
    - Può chiedere la creazione delle tabelle millesimali. Le consiglio di contattare un tecnico abilitato che rilasci un preventivo per la redazione delle tabelle edi chiedere all'amministratore di inserire la redazione delel tabelle all'ordine del giorno della prossima assemblea.
    - Attualmente non sono previsti requisiti particolari e iscrizione all'albo per ricevere il mandato di amministratore; tuttavia, è consigliabile rivolgersi a chi svolge questa professione con partita iva (e preferibilmente assicurazione rischi professionali), abbia un titolo di studio che attesti conoscenze contabili e giuridiche. L'iscrizione ad associazioni di categoria dovrebbe garantire un aggiornamento costante, ma non è di per sè requisito per lo svolgimento dell'attività.

    Dottoressa Manuela Fragale
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  3. #3
    Membro Senior L'avatar di Manuela Fragale
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    utenze

    In merito alle utenze, sottolineo che

    l'amministratore deve recarsi, con il verbale di assemblea che ne attesta la nomina, presso l'Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale attribuito al condominio. Ovviamente, ad ogni passaggio di consegne, il nuovo amministratore dovrà provvedere a far modificare il nome del rappresentante del condominio, sempre producendo il verbale di nomina.

    Dottoressa Manuela Fragale
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  4. #4
    Nuovo Iscritto L'avatar di Donata
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    ok. grazie


  5. #5
    Nuovo Iscritto L'avatar di StefanoMa
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    cosa succede se il precedente amministratore continua a non eseguire il passaggio di consegne e le utenze intestate al condominio (conti correnti, bollette, ecc) vanno in 'rosso'? come posso cautelarmi come condomino ed evitare di pagare eventuali morosità generate dall'ammintratore che non passa le consegne?


  6. #6
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Tribunale di Bari Sentenza del 17/03/2010 n. 967

    L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.
    Pertanto, a norma dell'art. 1713 cc. alla scadenza, l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio. Inoltre se a causa del ritardo consegue un danno, il condominio, che nè può dare prova, è legittimato a chiedere il risarcimento.

    Alessia Buschi | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    Staff di propit.it
    Esperto in Materie Condominiali
    "Non temo la cattiveria della gente malvagia, ma il silenzio della gente onesta." Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. M. L. King

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