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  • 1 Post di ergobbo
  • 1 Post di condobip

Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare?

Questa è la discussione "Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare?" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare? Vi prego di commentare. Si avvisano i Sig. Condomini, che il giorno 17.01.2012 alle ore ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di xunmondomigliore
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    Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare?

    Ma questa lettera di convocazione all’assemblea condominiale vi sembra regolare? Vi prego di commentare.

    Si avvisano i Sig. Condomini, che il giorno 17.01.2012 alle ore 05.00 in prima convocazione o nel caso non si raggiunga il numero legale
    Il giorno 20.01.2012 alle ore 21.00 in seconda convocazione
    Presso l’amministratore
    Si svolgerà l’assemblea ordinaria del condominio per deliberare sul seguente ordine del giorno:
    1- Approvazione bilancio consuntivo 2012
    2-Nomina amministratore anno 2012
    3- Approvazione bilancio preventivo anno 2012
    4- Varie

    L’Amministratore


    Intervenire in seconda convocazione – Si prega i condomini di essere presenti o di lasciare delega.

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  2. #2
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    L' avviso di convocazione, così come ogni altro atto formale redatto da chi ha preso l' incarico dall' assemblea, è regolare finchè nessuno lo impugna.

    Se tu ritieni che questo avviso dovrebbe essere fatto meglio (ed anche secondo me, effettivamente, potrebbe migliorare), puoi confrontarti con i tuoi soci condòmini e con l' amministratore, e stabilire insieme le regole di qualità da adottare.

    Nel condominio conta la politica, molto di più delle regole e della legge (anche perchè le regole e la legge non possono imporre le regole di gestione della vita di casa tua; possono solo dare delle generiche indicazioni).

    Per tanto la domanda è: Come si fa l' avviso di convocazione del condominio?
    Di seguito ti segnalo un link che ti porterà a leggere un po' di informazioni utili per orientarti:
    La Community AziendaCondominio • Leggi argomento - Avviso di convocazione di assemblea di condominio

    Ultima modifica di Antonio Azzaretto; 19-01-2012 alle 05:25
    Antonio Azzaretto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  3. #3
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    Non vi è nessun appiglio legale per impugnare detto avviso. L'unico neo è quell'invito (e non ordine) ad intervenire in seconda convocazione, ma nulla vieta che se in prima convocazione si presentano tanti condomini quanti ne servono per la validità dell'assemblea, questa è regolarmente regolarmente convocata e può benissimo deliberare. Nelle riunioni condominiali non vi è necessità assoluta della presenza dell'amministratore.


  4. #4
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    Ciao,
    io farei un'alzataccia ma in prima convocazione mi presenterei presso l'amministratore e aspetterei con lui che qualcun altro si presenti!
    Credo che la volta successiva ci pensi un poco prima di rifare lo stesso "errore".
    Luigi


  5. #5
    Membro Senior L'avatar di ergobbo
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    Citazione Originariamente Scritto da cautandero Visualizza Messaggio
    Non vi è nessun appiglio legale per impugnare detto avviso.
    Mica vero....


    Citazione Originariamente Scritto da xunmondomigliore Visualizza Messaggio
    Presso l’amministratore
    e che vuole dire? Nel suo studio? A casa sua? Nel ristorante che gestisce a tempo perso? intorno alla panchina che occupa nel parco?

    e poi:
    Citazione Originariamente Scritto da xunmondomigliore Visualizza Messaggio
    Intervenire in seconda convocazione
    a me non sembra affatto un invito, ma una prescrizione; rafforzata peraltro dal fatto che la prima convocazione è stata fissata in un orario "impossibile" (il che non è vietato, ma nella fattispecie è sospetto...) e che dovendosi tenere "presso l'amministratore", la riunione diviene impossibile se lui non apre la porta.

    Questo, ovviamente, se si vuole spaccare il capello in 4.
    Rimane chiaro, comunque, che l'amministratore è, a voler usare un tenero eufemismo, un tantino "grezzo" sotto diversi punti di vista!

    A Luigi Barbero piace questo messaggio.

  6. #6
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    La convocazione di tutti i condomini per l’assemblea, ai sensi dell’art. 1136, sesto comma, cod. civ., non essendo prescritte particolari formalità, può essere compiuta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, con possibilità, per chi ne ha l’onere, di provare con qualsiasi mezzo, e quindi anche con presunzioni, il possesso del condomino delle informazioni sufficienti a renderlo edotto della riunione ed a metterlo in condizione di parteciparvi. Pertanto, ove il relativo invito sia stato fatto per iscritto, l’omissione in esso del luogo, giorno od ora dell’assemblea, non è di per sè decisiva ai fini della validità o meno della delibera assembleare, dovendo invece accertarsi dal giudice di merito (con valutazione incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata) se il condomino ne abbia avuto notizia aliunde ma in tempo utile rispetto alla consegna dell’avviso, con la conseguenza della validità (ed efficacia) di detta delibera e, in caso negativo, della sua radicale nullità, che è deducibile senza l’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137, terzo comma, cod. civ. e, data l’imprescrittibilità ex art. 1422 successivo, può essere fatta valere in ogni tempo. (Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1982, n. 6919)

    Quindi se uno ravvisa qualche anormalità, il deliberato non è nullo, bensì annullabile nei termini dell'art 1137 cc. P.es. se era stabilito o usanza che l'assemblea si teneva nell'ufficio dell'amministratore, l'eventuale mancanza sull'invito non rende nulla la convocazione me neppure annullabile, perchè era consuetudine svolgere la riunione in quel luogo, se invece era consuetudine cambiare sede di tanto in tanto, si potrebbe impugnare.

    Ultima modifica di condobip; 19-01-2012 alle 10:13
    A romrub piace questo messaggio.

  7. #7
    Membro Junior L'avatar di xunmondomigliore
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    E' consetudine che l'assemblea venga fatta nel suo ufficio.....più che altro mi chiedevo se
    la frase "Intervenire in seconda convocazione" fosse ammissimile.....cioè l'amministratore può fissare una prima e seconda convocazione e poi richiedere espressamente ai condomini di intervenire alla seconda?


  8. #8
    Membro Senior L'avatar di cautandero
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    L'Amministratore non ha dato un ordine cui bisogna obbedire per forza. Potete intervenire benissimo in prima convocazione e se questa è valida per numero dei presenti e per numero dei millesimi, tutta le delibere prese in quella sede e secondo l'o.d.g. sono valide, se contengono i requisiti richiesti dalla Legge.


  9. #9
    Nuovo Iscritto L'avatar di topippo
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    Mi intrometto, perdonate, ma il quarto punto? Varie? che vuole significare? che l'assemblea sarà chiamata a discutere di? cosa? della carenza di infrastrutture nella mongolia?
    Se non erro ( e cerco di tornare serio) se non erro l'avviso di convocazione deve specificare tutti gli argomenti per cui si procede alla convoca: risulta per tanto (a mio personale avviso) poco chiaro il punto varie.....
    Sappiamo che l'assemblea potrebbe essere disertata per molti motivi da tizio che cmq ha la facoltà di delegare: al punto 1 voti x al punto 2 y eccetera, ora al punto eventuale? secondo me il qyuarto punto non andrebbe messo.
    scusate e buona continuazione



  10. #10
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da topippo Visualizza Messaggio
    Mi intrometto, perdonate, ma il quarto punto? Varie? che vuole significare? che l'assemblea sarà chiamata a discutere di? cosa? della carenza di infrastrutture nella mongolia?
    Infatti, nelle "varie ed eventuali" non si può deliberare nulla, appunto perchè non esiste un argomento ben specificato, ma si tratta di eventuali segnalazioni (senza decisioni) e/o proposte da trattare nelle prossime riunioni.

    Ultima modifica di condobip; 19-01-2012 alle 12:32

  11. #11
    Membro Senior L'avatar di Giovanni de Matteis
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    E' come precisa "condobip", le varie ed eventuali attengono a discussioni marginali su problematiche che potrebbero essere sollevate in assemblea dai condomini. Per il resto non ci sono assolutamete irregolarità nell'atto in discussione. Dappertutto si usa indicare la 2^ convocazione come quella possibile per raggiungere il numero legale. Per il resto ...lasciamo perdere non impelaghiamoci al microscopio per suddividere il classico capello.


  12. #12
    Membro Senior L'avatar di romrub
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    condivido quanto scritto da condobip, aggiungo che è prassi fare le assemblee in seconda convocazione, in quanto le maggioranze richieste sono più facilmente raggiungibili.
    Noto inoltre, che l'ordinamento giudiziario, probabilmente per fare calare il contenzioso condominiale, tenda sempre di più a restringere le possibilità di impugnare le delibere, sovvertendo precente giurisprudenza.


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