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Risultati da 1 a 13 di 13

Mancata conservazione delle parti comuni da parte dell’Amministratore

Questa è la discussione "Mancata conservazione delle parti comuni da parte dell’Amministratore" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Il Comune ha comunicato ufficialmente che lo stabile dove abito non ha l’agibilità delle parti comuni: per ottenerla il condominio deve presentare un progetto di ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di Maratrieste
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    Mancata conservazione delle parti comuni da parte dell’Amministratore

    Il Comune ha comunicato ufficialmente che lo stabile dove abito non ha l’agibilità delle parti comuni: per ottenerla il condominio deve presentare un progetto di fognatura, il certificato di collaudo dei cementi armati, la fine lavori, i certificati di conformità dell’impianto elettrico e ascensore, ecc. Nonostante la problematica sia stata portata personalmente e per iscritto all’attenzione dell’Amministratore, del legale del Condominio e dell’assemblea, l’Amministratore temporeggia (anche perché bisogna sborsare un sacco di soldi, l’impresa è fallita, l’ex dir.lavori inventa scuse, nella zona garage devono essere installate porte antifuoco, ecc. ).
    E’ quasi passato un anno da quando il Comune ha comunicato ufficialmente la lista dei documenti da presentare e dei conseguenti lavori da fare. Vorrei sbloccare la situazione segnalando il comportamento dell’Amministratore all’Autorità Giudiziaria anche perchè il mancato collaudo delle parti comuni impatta sull'agibilità del mio appartamento al sottotetto. Come farlo al meglio la denuncia e con urgenza? A cosa vado incontro personalmente? E il condominio? Grazie mille per l’aiuto e buon lavoro

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  2. #2
    Membro Senior L'avatar di meri56
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    Ma se l'amministratore non vi soddisfa perchè non lo cambiate?


  3. #3
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    perchè abbiamo già in piedi cause del Condominio contro l'impresa e problemi vari già iniziati. La mia paura è proprio che l'Amministratore voglia recedere dal mandato e lasciarci in spiaggia


  4. #4
    Membro Senior L'avatar di meri56
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    Scusa ma continuo a non capire. Hai paura che l'amministratore rimetta il mandato però vorresti
    segnalare il suo comportamento all'autorità giudiziaria .... Le due cose non stanno insieme.
    E poi cosa significa che temporeggia? L'Amministratore in primo luogo esegue le delibere dell'assemblea.
    Avete deliberato azioni che l'amministratore non ha portato avanti? Avete deliberato di ottemperare alle
    richieste del Comune e l'amministratore non convoca l'assemblea che deve deliberare i lavori?
    Ti copio alcuni articoli del Codice Civile che riguardano l'amministratore e forse ti possono essere
    utili:
    Art.1129 - Nomina e revoca dell'amministratore - Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
    L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
    Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
    La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

    Art.1130 - Attribuzioni dell'amministratore - L'amministratore deve:
    1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
    3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
    4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
    Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

    Art.1131 - Rappresentanza - Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
    Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
    Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
    L'amministratore che non adempie quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.


  5. #5
    Membro Junior L'avatar di Maratrieste
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    ti ringrazio per la cortese segnalazione. Gli articoli sono tutti ben noti. La questione purtroppo è molto delicata e complessa e non posso spiegarla su queste pagine. Per questo chiedevo quale era la prassi più veloce e sicura per costringere l'Amministratore a fare determinate cose, oviamente ampiamente deliberate. Mi preoccupavo delle eventuali conseguenze sul condominio (per es. impossibilità di accedere a certe parti comuni...


  6. #6
    Membro VIP L'avatar di arianna26
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    se le spese sono deliberate potresti cominciare con l'inviargli una raccomandata in cui gli imponi di adempiere precisando che in caso di danni conseguenti dalla mancata esecuzione della delibera ti rivarrai su di lui.


  7. #7
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    non vedo come mai un amministratore sia restio ad dare incarichi ad dei professionisti per sistemare quanto richiesto nei post, mica li paga lui?

    adimecasa

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  8. #8
    Membro Senior L'avatar di uragano
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    non credo che sia restio a farlo,forse ci sono altri problemi.(pensa che lui incassa un percentuale sui lavori che fate)la pecunia smuove il mondo.perche non prendi un appuntamento e ti fai spiegare questo ritardo.poi letterina ricordandogli il tutto, compresi i tempi di esecuzione,ed eventuali azioni risarcitorie.


  9. #9
    Membro Junior L'avatar di Maratrieste
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    ringrazio tutti ovviamente. Ma le raccomandate sono già state inviate, le assemblee fatte, si va avanti a piccoli passi (volutamente? non lo so e cmq non è dimostrabile) e non vorrei che l'andare avanti a piccoli passi portasse ad una scadenza di certi termini (per azioni penali verso dir.lavori e altre figure....). Io pensavo di metterle l'amministratore alle strette con l'invio di una lettera consegnata da un Ufficiale Giudiziario ma non so se basta...


  10. #10
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    X uragano la percentuale che l'amministratore si prende per spese extra deve essere deliberata e quantificata in assemblea altrimenti non le spetta niente

    adimecasa

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  11. #11
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    Se non non c'è l'agitabilità delle parti comuni dovrebbe mancare anche quella degli appartamenti. Diffidate l'amministratore con un avvocato.


  12. #12
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    Ti ringrazio per il consiglio. Infatti alcuni appartamenti sfruttano le vecchie abitabilità, altri (quelli dell'ultimo piano) non ce l'hanno e non possono ottenerla se non si procede prima con l'agibilità delle parti comuni (tetto con terrazze a vasca e solaio sottotetto, prosciugamento muro di timpano che attualmente ha infiltrazioni notevoli. L'avvocato che ci ha seguito fin qui dobbiamo necessariamente cambiarlo perchè si è rivelato pressocchè inutile. Tutti tirano sempre fuori il ricatto "denuncia equivale a inagibilità effetttiva dello stabile". Domani vado a parlare con la Polizia Edilizia per un consiglio e poi vedremo. Grazie a tutti (sigh)


  13. #13
    Membro Senior L'avatar di uragano
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    Citazione Originariamente Scritto da adimecasa Visualizza Messaggio
    X uragano la percentuale che l'amministratore si prende per spese extra deve essere deliberata e quantificata in assemblea altrimenti non le spetta niente
    no: una percentuale minima fissa le spetta per legge.tutto cio' che non e' inerente al funzionamento normale del condominio
    -Pretura di Perugia, Sez. dist. Foligno, 6 febbraio 1998, n. 9 Tedeschi c. Condominio ex Carburo in Foligno
    “ Il compenso dovuto all’amministratore di condominio e determinato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1135 n. 1 c.c. o in mancanza dal giudice, in base all’art. 1709 c.c., è legato da rapporto sinallagmatico solo con le prestazioni professionali dell’amministratore c.d. ordinarie. L’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria occupa l’amministratore oltre misura con riguardo ad attività che per legge non gli competerebbero e con un impegno proiettato ben oltre la fase della sola rappresentanza sostanziale dei condomini. Pertanto, di fronte a lavori che esulano dall’ordinaria amministrazione è dovuto all’amministratore un compenso extra rispetto all’onorario annuale pattuito. “


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