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Risultati da 1 a 8 di 8

Nomina amministratore condominio

Questa è la discussione "Nomina amministratore condominio" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Aiutatemi!!!!! c'è chi mi dice che per nominare un'amministratore di condominio servono da 5 o + condomini, chi mi dice che servono 5 o + ...

  1. #1
    Membro Senior L'avatar di bender71
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    Nomina amministratore condominio

    Aiutatemi!!!!!
    c'è chi mi dice che per nominare un'amministratore di condominio servono da 5 o + condomini, chi mi dice che servono 5 o + appartamenti!!! chi dice il vero??? cosa dice la legge al proposito? scusate l'ignoranza, ma quando sento per una questione diverse soluzioni, non so mai a chi ascoltare!!!!!!!!!
    grazie per l'aiuto a quanti vorranno aiutarmi!!!

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  2. #2
    Membro Junior L'avatar di giannigiliola
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    50%+1 condomini e 501 millesimi


  3. #3
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da bender71 Visualizza Messaggio
    Aiutatemi!!!!!
    c'è chi mi dice che per nominare un'amministratore di condominio servono da 5 o + condomini, chi mi dice che servono 5 o + appartamenti!!! chi dice il vero??? cosa dice la legge al proposito? ...
    Ti avevo già risposto, comunque lo ripeto volentieri, servono come minimo 5 proprietari;

    Codice Civile - Articolo 1129 (Nomina e revoca dell'amministratore)
    Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
    ...


    Il Codice Civile è chiaro, parla di condomini, quindi persone fisiche, per cui un condomino può avere più appartamenti e diritto ad un voto solo durante l'assemblea (testa), rappresenterà però la somma dei millesimi delle sue unità immobiliari.


  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da giannigiliola Visualizza Messaggio
    50%+1 condomini e 501 millesimi
    Per le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione concernenti le materie indicate dall'art. 1136, quarto comma, c.c., tra le quali la nomina dell'amministratore, il richiamo alle maggioranze stabilite dall'art. 1136, secondo comma, c.c., non vale ad estendere il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione, ma importa che per la costituzione dell'assemblea, come per l'approvazione di esse, è richiesta una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e che sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio. In difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condómino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega. (Cass. 26/04/94 - n. 3952)

    p.s. metà del valore dell'edificio è 500 mlm e non 501.

    Ultima modifica di condobip; 19-01-2012 alle 06:22

  5. #5
    Membro Premium L'avatar di Luigi Barbero
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    In effetti si tratta di una piccola lacuna Infatti, per Condomino, normalmente si intende normalmente "un" proprietario di "una" unità immobiliare. Ma se "un" proprietario ha più di "una" unità immobiliare? Oppure, se nella stessa unità immobiliare ci sono 4 fratelli comproprietari al 25% a testa?.
    Occorre usare il buon senso e le consuetudini per arrivare dove le norme sono lacunose. Perciò, normalmente si fa riferimento alle unità immobiliari. Dove sono più di 4 (da 5 in su) si procede con la nomina di un amministratore ed ogni proprietario vale come "testa" prima, e come millesimi di proprietà poi.

    Ultima modifica di Luigi Barbero; 19-01-2012 alle 10:15

  6. #6
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da Luigi Barbero Visualizza Messaggio
    ... Ma se "un" proprietario ha più di "una" unità immobiliare? Oppure, se nella stessa unità immobiliare ci sono 4 fratelli comproprietari al 25% a testa?.
    Se uno ha più unità ha sempre una testa e un voto.

    se invece ci sono più proprietari con una unità indivisa, la risposta ci viene dall'art. 67 2° comma, delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile;

    Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a pù' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

    Ultima modifica di condobip; 19-01-2012 alle 10:47

  7. #7
    Membro Premium L'avatar di Luigi Barbero
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    Si, ma nelle votazioni conta sia la testa che i millesimi.


  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Luigi Barbero Visualizza Messaggio
    Si, ma nelle votazioni conta sia la testa che i millesimi.
    Infatti, se uno ha più unità, il voto è uno ed i millesimi la somma delle sue proprietà, se ha p.es. 2 appartamenti nello stesso condominio di 100 mlm ciascuno, il suo (unico) voto avrà il peso di 200 mlm.

    Ultima modifica di condobip; 19-01-2012 alle 11:09

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