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Pensieri fuori dai denti! (...lettera per i condòmini)

Questa è la discussione "Pensieri fuori dai denti! (...lettera per i condòmini)" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Originariamente Scritto da sarastro Ognuno tragga le sua conclusioni. Questa vicenda non si è svolta in terra di mafia, camorra e 'ndrangheta, ma a Modena. ...

  1. #46
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Citazione Originariamente Scritto da sarastro Visualizza Messaggio
    Ognuno tragga le sua conclusioni. Questa vicenda non si è svolta in terra di mafia, camorra e 'ndrangheta, ma a Modena.
    Vedete un po' voi quali conclusioni trarre.
    La mia conclusione è che bisogna riformare il mercato.
    La polemiche servono a poco.
    Inoltre, come hai notato, anche i professionisti più esperti a volte hanno delle sviste.

    E' necessaria una nuova organizzazione. che possa promuovere buona economia relazionale tra vicini di casa.

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  2. #47
    Membro Junior L'avatar di sarastro
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    Grazie per la risposta e il consenso. Penso che possa rappresentare una buona svolta
    la prossima introduzione della mediazione obbligatoria per tutte le cause condominiali.
    I costi molto contenuti, e i tempi brevissimi (massimo quattro mesi) porebbero convincere
    i condomini a portare davanti al conciliatore le loro controversie, anche quelle con
    l'amministratore. Ora, la conciliazione non è un arbitrato, e le parti possono accettare o meno
    le proposte del conciliatore (possono anche rifiutare la conciliazione). Però, se una parte rifiuta
    la mediazione, il giudice può considerare il rifiuto come prova; e una o entrambe le parti rifiutano
    la proposta del mediatore, una volta davanti al giudice chi ha rifiutato saprà di partire col piede
    sbagliato (addirittura, se la sentenza replicherà la proposta del mediatore, e la parte vincente ha
    rifiutato la proposta di conciliazione, sarà condannata a pagare le spese della parte soccombente).
    Credo insomma che la conciliazione obbligatoria potrà servire a togliere agli amministratori
    disonesti una delle loro armi principali: la paura dei costi e dei tempi di una azione giudiziaria.
    In effetti, se un condomino, per contrastare l'amministratore furbastro, deve spendere qualche
    migliaio di euro e aspettare una media di cinque-dieci anni, chi glielo fa fare?
    Se invece di euro ne spende cinquecento, e aspetta quattro mesi, bè, allora...

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  3. #48
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    A settembre seguirò il corso per conseguire la qualifica di conciliatore, e spero tanto che tu abbia ragione.

    Però la conciliazione non basta!

    E' necessario creare una struttura organizzata che stabilisca delle linee guida, le quali possano fare la differenza tra gli amministratori che lavorano bene e gli amministratori che lavorano male.

    Conosco soggetti eleganti, che sanno parlare in pubblico, che possono contare su strutture organizzate, i quali abbattono sui condòmini ignari dei costi altissimi, e ci fanno pure una buona figura perchè il compenso richiesto (ovviamente) è risibile.

    Questa situazione è diventata insostenibile, ed io voglio ribellarmi.

    Per questo ho deciso di farla io questa organizzazione, e chiedo a tutti di aiutarmi in questa impresa.

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  4. #49
    Membro Senior L'avatar di pippodoc
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    interesssante il discorso conciliatore
    vorrei saperne di piu potrei avere link e riferimenti normativi ?'
    io di tre amministratori non riesco a farne uno onesto !!!! l'unico onesto è stato spedito da un condomino che si è raccolto 15 deleghe !!
    in attesa la proposta di chiedere una consulenza al commercialista ...mi pare ottima
    quindi devo chiedere al ns amministratore-bagnino tutti i documenti contabili ??
    grazie
    su propit sempre un consiglio utile !!


  5. #50
    L'avatar di maidealista
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    Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
    "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53
    Art. 5
    Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
    1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
    2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
    3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
    4. I commi 1 e 2 non si applicano:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
    c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
    d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
    e) nei procedimenti in camera di consiglio;
    f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
    5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
    Da : Dlgs 027/10


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  6. #51
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    grazie mille !!!!!!!!!!!!!!
    siete mitici


  7. #52
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    Citazione Originariamente Scritto da pippodoc Visualizza Messaggio
    in attesa la proposta di chiedere una consulenza al commercialista ...mi pare ottima
    quindi devo chiedere al ns amministratore-bagnino tutti i documenti contabili ??
    Certo, se vuoi far rivedere il bilancio da qualcuno devi richiedere i documenti contabili (cosa che èp nel tuo pieno diritto: mandi una racc. a.r. all'amministratore, e chiedi). Ti costerà qualche soldo di fotocopie, ma intanto l'amministratore comincerà a sentirsi meno sicuro. Se poi te li nega, puoi pensare di procedere contro di lui, cominciando a parlarne in assemblea.


  8. #53
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Cari amici

    E' difficile uscire dai ruoli sociali che ci hanno imposto, soprattutto quando non abbiamo punti di riferimento che ci guidino al cambiamento.

    Oggi, per fortuna, ci sono realtà nuove che stanno mutando il panorama economico; sono realtà innovative come la nostra, le quali non accettano le logiche speculative e di corruzione che caratterizzano la nostra società capitalista.

    Ultimamente sto leggendo un libro che tratta di business sociale, e dei modi in cui con questo sistema si possa creare un capitalismo più umano.

    ...leggi l' articolo sul blog:
    http://buoneparole.blogspot.com/2010...costruire.html

    Ultima modifica di Antonio Azzaretto; 29-10-2010 alle 11:46
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