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  • 2 Post di condobip

Proseguimento dell'assemblea dopo qualche giorno

Questa è la discussione "Proseguimento dell'assemblea dopo qualche giorno" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Esiste una normativa che regoli le assemblee? Se dopo sei ore di riunione e l'ora tarda è possibile rinviare l'assemblea di qualche giorno o settimana ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di spada
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    Proseguimento dell'assemblea dopo qualche giorno

    Esiste una normativa che regoli le assemblee?
    Se dopo sei ore di riunione e l'ora tarda è possibile rinviare l'assemblea di qualche giorno o settimana pepoi riprenderla.
    Come ci si regola con le convocazioni? L'amministratore le deve rifare e spedirle di nuovo?
    E l'ordine del giorno rimane lo stesso o può essere modificato?

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  2. #2
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Leggi questo;

    Vi è stata la sentenza della Suprema Corte n.4648/81 la quale ha stabilito : “l’assemblea condominiale riunita in seconda condizione ai sensi dell’art.1136 c.c. 3° comma può con la prescritta maggioranza, aggiornarsi ad altra data per completare l’esame degli argomenti posti all’o.d.g. non prevedendo la legge una convocazione successiva alla seconda; per cui tale aggiornamento deve considerarsi una nuova convocazione di una nuova assemblea, che, di conseguenza, non può validamente deliberare se non consti che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati, integrando la preventiva convocazione come requisito essenziale per la validità dell’assemblea”.
    A ciò, in pieno contrasto, vi è la sentenza n.1516/88 sempre della Cassazione, che ha stabilito che allorquando un’assemblea condominiale operante in seconda convocazione sia rinviata per il proseguo ad altra data sugli stessi argomenti all’o.d.g., con il debito accordo degli intervenuti e previo tempestivo avviso della data fissata a coloro che risultavano assenti, tale assemblea non può considerarsi di prima convocazione, risultando soltanto la legittima continuazione dell’assemblea in seconda convocazione.
    Per cui riteniamo di poter affermare che l’assemblea di seconda convocazione può essere aggiornata senza che occorra una nuova convocazione di tutti i condomini e l’aggiornamento può essere comunicato per le vie brevi, ai soli condomini assenti.
    L’aggiornamento dell’assemblea di condominio


    Quindi secondo me, se non si esauriscono tutti i punti all'Ordine del Giorno presenti in quella convocazione, ad evitare contestazioni che potrebbero allungare ulteriormente delle decisioni, è forse meglio rimandare ad un'assemblea successiva quello che non si è potuto deliberare in tempo utile e/o per lungaggine delle riunione aggiornando anche eventuali punti che si riterranno opportuni, così facendo si elimineranno del tutto casi di eventuali impugnazioni per qualsivoglia cavillo o presunta irregolarità.

    A Antonio Azzaretto e romrub piace questo messaggio.

  3. #3
    Membro Senior L'avatar di romrub
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    Il tuo è un suggerimento valido, visto che riconvocare l'assemblea è un disturbo da poco, però la sentenza dell'88 non va a modificare la giurisprudenza rispetto a quella dell'81?


  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Citazione Originariamente Scritto da romrub Visualizza Messaggio
    Il tuo è un suggerimento valido, visto che riconvocare l'assemblea è un disturbo da poco, però la sentenza dell'88 non va a modificare la giurisprudenza rispetto a quella dell'81?
    Ti ringrazio di aver valutato positivamente il mio personale suggerimento.
    Per quanto riguarda la giurisprudenza, si sa che ci sono delle correnti che alle volte valutano in una maniera ed alle volte in un altra e non fanno Legge, per cui ogni sentenza vale per il caso in esame, ovvero in questo caso (di cui stiamo discutendo), lascerei perdere e come detto ad evitare lungaggini, secondo me sarebbe meglio convocare una nuova assemblea, questo il mio consiglio.


  5. #5
    Membro Senior L'avatar di romrub
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    ..... purtroppo è la legge che non è legge, se ciascuno la interpreta come vuole!
    Io ho un chiodo fisso : ritengo che l'intepretazione della legge, in primis viola la Costituzione che sancisce che il giudice è soggetto alla legge, nell'interpretarla il giudice la sottomette al suo pensiero; poi toglie la certezza del diritto, ed annulla l'assunto che la legge sia uguale per tutti.
    Ricordo poi che nello Statuto Albertino che ha governato il nostro Paese per circa 100 anni, c'era un articolo che specificava nel dettaglio, che la legge poteva essere interpretata solo da chi la aveva fatta.
    Scusa la divagazione. Ciao.


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