No, non è obbligatoria la registrazione ai registri immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), per approvare una tabella "A" è necessaria la maggioranza del 2° comma art 1136 cc.
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Questa è la discussione "Registrazione tabelle millesimali" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Vi risulta che una volta variate e approvate le nuove tabelle millesimali devono essere depositate all'Ufficio Registri immobiliari?
Che maggioranza occorre in millesimi per approvare ...
Vi risulta che una volta variate e approvate le nuove tabelle millesimali devono essere depositate all'Ufficio Registri immobiliari?
Che maggioranza occorre in millesimi per approvare dette variazioni?
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No, non è obbligatoria la registrazione ai registri immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), per approvare una tabella "A" è necessaria la maggioranza del 2° comma art 1136 cc.
Stesso discorso è anche valido per le tabelle B e C (spese luce e pulizia scale)?
Cosa succede se l'amministratore che cambia una tabella millesimale a vantaggio di alcuni condomini senza
una delibera d'assemblea? Grazie condobip
L'amministratore di sua iniziativa non può cambiare le tabelle di riparto, le quali devono seguire i criteri legali (art. 1123 cc e seguenti), salvo diversa convenzione all'unanimità (1000/1000)
Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, CC e senza incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale. La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123, 1124, 1126 CC.
Ultima modifica di condobip; 19-12-2011 alle 08:28
per ora modificare la tabella A occorre 1000 mm. non rientra nel secondo comma dell'art, 1136, ed è necessario che sia trascritto onde eventuali vendite facciano riferimento a queste variazioni delle tabelle
adimecasa
località : Bergamo
Sempre che la tabella non sia contrattuale, sono d'accordo con te, ma se la tabella è stata approvata NON all'unanimità (convenzionale) può essere modificata a maggioranza con lo stesso quorum che l'ha approvata.
A differenza delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che abbiano natura convenzionale, le tabelle millesimali deliberative richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'articolo 1136 secondo comma del codice civile e sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese. (Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4219)
p.s. per il momento non esiste nessun obbligo di trascrivere la tabella ai registi immobiliari (Agenzia del territorio), essendoci un accordo tra condomini, ovvero per il momento è ancora sufficiente la classica stretta di mano.
Ultima modifica di condobip; 19-12-2011 alle 13:56
se non è trascritta qualsiasi atto pubblico non può reperire ed essere recepita questa tabella negli atti di vendita ai posperi acquirenti, rimane una tabella reclusa.
adimecasa
località : Bergamo
Infatti, rimane un accordo tra condomini, non opponibile ai terzi acquirenti, mentre se la tabella sarà registrata (ma all'unanimità accordo notarile) potrà esserlo, ma non è scritto da nessuna parte che la tabella deve essere registrata per Legge.
Questo è quello che interessa all'original poster
Scritto da busta55;
-- Vi risulta che una volta variate e approvate le nuove tabelle millesimali devono essere depositate all'Ufficio Registri immobiliari?
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