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Richiesta documenti da parte dell'amministratore del condominio

Questa è la discussione "Richiesta documenti da parte dell'amministratore del condominio" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Originariamente Scritto da condobip Ripeto solo un cretino afferma e paga per una cosa non sua. Non solo un cretino: anche uno che vuole usucapire ...

  1. #121
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    Citazione Originariamente Scritto da condobip Visualizza Messaggio
    Ripeto solo un cretino afferma e paga per una cosa non sua.
    Non solo un cretino: anche uno che vuole usucapire ventennalmente, afferma e paga una cosa non sua OGGI, ma SUA fra vent'anni.

    A renato2011 e condobip piace questo messaggio.

  2. #122
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    Chiedo scusa se riapro un argomento di qualche tempo fa, ma solo oggi sono venuto a conoscenza di una sentenza;

    Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati per partecipare alle delibere dell' assemblea, pur se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unita' immobiliari di cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento di beni comuni, ma è onere dell' acquirente dell' unità assumere iniziative, magari anche con l' alienante, per far conoscere all' amministratore di esser il nuovo proprietario, non avendo questi l'obbligo di verificare i registri immobiliari. (Cass.985 del 4 febbraio 1999)


  3. #123
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    Ed allora come la pensi adesso ?


  4. #124
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    Citazione Originariamente Scritto da renato2011 Visualizza Messaggio
    Ed allora come la pensi adesso ?
    Esattamente come prima, l'amministratore non è obbligato a ottenere copia del rogito direttamente dal condomino ed il condomino non è obbligato a consegnarla, perchè non c'è nessuna Legge o Norma che lo preveda, e la Sentenza citata lo conferma.

    Ultima modifica di condobip; 4-03-2012 alle 14:10

  5. #125
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    Constato che continui a persistere su una questione che da parte mia non è
    stata impostata in tali termini.....e che quindi sostieni a torto ( ovvio dal mio
    punto di vista della problematica) che per non avere dubbi sulla proprietà non
    è necessario esibire il Titolo, ma è l'amministratore che debba " arrangiarsi ".


  6. #126
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    Citazione Originariamente Scritto da renato2011 Visualizza Messaggio
    Constato che continui a persistere su una questione che da parte mia non è
    stata impostata in tali termini.....e che quindi sostieni a torto ( ovvio dal mio
    punto di vista della problematica) che per non avere dubbi sulla proprietà non
    è necessario esibire il Titolo, ma è l'amministratore che debba " arrangiarsi ".
    Infatti, io rispondo all'origial poster maxvero, il quale chiedeva;
    - Oggi l'amministratore telefona a mia figlia chiedendole copia del rogito notarile.
    E' la prima volta che mi capita una simile richiesta da parte di un amministratore condominiale.
    Ci sono delle disposizioni legislative in merito?
    Potrebbe essere sufficiente una auto dichiarazione?

    Quindi le risposte sono
    - non ci sono disposizioni in merito
    - si, è sufficiente un'autocertificazione
    Se poi vogliamo inventarci, scuse, problemi o altro, è un'altro discorso.


  7. #127
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    L'autocertificazione è valida solo nell'ambito "Pubblico" mentre in ambito privato
    essa non ha nessun valore.Insisto in caso di acquisto abitazione l'amministratore
    ha titolo per riconoscere il proprietario tramite esibizione del relativo "Titolo".


  8. #128
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    Se l'autocertificazione è valida per il "pubblico" non vedo perchè non sarebbe valida nel privato, comunque poco cambia, non c'è normativa che preveda la consegna della copia del rogito da parte del condomino all'amministratore, per cui è sufficiente la Sentenza postata la quale toglie ogni dubbio;

    ... ma è onere dell' acquirente dell' unità assumere iniziative, magari anche con l' alienante, per far conoscere all' amministratore di esser il nuovo proprietario, non avendo questi l' obbligo di verificare i registri immobiliari. (Cass.985 del 4 febbraio 1999)

    l'iniziativa potrebbe essere una semplice sottoscrizione e/o autocertificazione in cui si dice che Pinco Pallino è proprietario di quell'U.I.


  9. #129
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    E da cosa deduci ciò che dici....l'obbligo dell'acquirente per far conoscere
    all'amministratore che è il nuovo proprietario dell'u.i. consiste proprio nel
    dimostrare ciò presentando copia del relativo "Titolo" (= Rogito).
    E' talmente ovvio che anche uno sprovveduto capisce ciò.((


  10. #130
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    Citazione Originariamente Scritto da renato2011 Visualizza Messaggio
    E da cosa deduci ciò che dici....l'obbligo dell'acquirente per far conoscere
    all'amministratore che è il nuovo proprietario dell'u.i. consiste proprio nel
    dimostrare ciò presentando copia del relativo "Titolo" (= Rogito).
    E' talmente ovvio che anche uno sprovveduto capisce ciò.((
    Questo lo dici tu, non la Sentenza, la sentenza dice semplicemente - ma è onere dell' acquirente dell' unità assumere iniziative .... per far conoscere all' amministratore di esser il nuovo proprietario, non parla di titoli, quindi è sufficiente una dichiarazione e quando chi dichiara ciò, paga le relative quote e partecipa (o no) alle assemblee e non crea inconvenienti (come impugnazioni ecc ecc) al condominio, all'amministratore deve essere sufficiente

    Ultima modifica di condobip; 5-03-2012 alle 14:27

  11. #131
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    Deve essere suffiente....e se per un amministratore che vuole fare
    innanzitutto gli interessi dei suoi mandatari...ciò non lo è chi e cosa
    gli impedicse di chiedere un " Titolo" atto a confermare quanto sta
    asserendo tale persona ( che nemmeno conosce ) sia vero ?
    Sei capatosta l'onere della dimostrazione sta al nuovo acquirente....
    lo dice appunto la Sentenza!! La stessa non sentenzia che l'amm.re
    deve credere alle "parole" dell'acquirente, ma alle prove=iniziative
    che egli porta a conoscenza per la veridicità di quanto asserisce.


  12. #132
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    Citazione Originariamente Scritto da renato2011 Visualizza Messaggio
    Deve essere suffiente....e se per un amministratore che vuole fare
    innanzitutto gli interessi dei suoi mandatari...ciò non lo è chi e cosa
    gli impedicse di chiedere un " Titolo" atto a confermare quanto sta
    asserendo tale persona ( che nemmeno conosce ) sia vero ?
    Sei capatosta l'onere della dimostrazione sta al nuovo acquirente....
    lo dice appunto la Sentenza!! La stessa non sentenzia che l'amm.re
    deve credere alle "parole" dell'acquirente, ma alle prove=iniziative
    che egli porta a conoscenza per la veridicità di quanto asserisce.
    Mi spiace per te ma leggi quello che vuoi tu, innanzi tutto NON esiste nessuna norma o Legge che obblighi il condominio a esibire documenti all'amministratore, se la trovi sei bravo, ricorda che l'amministratore NON è un pubblico ufficiale per questo non può chiedere documenti, ovvero io affermo di essere proprietario, se lui non mi crede ha tutte le facoltà di controllo, anche in modo gratuito al Agenzia del Territorio neppure spostandosi dall'ufficio se ha un collegamento Internet, altrimenti se vuole si può recare direttamente all'ufficio e consultare l'atto, tanto è un atto pubblico.
    Basta, sono stufo di ripetere sempre la medesima cosa, se ti va bene chiudiamo quì, tu rimani con la tua convinzione ed io con la mia STOP.

    Ultima modifica di condobip; 5-03-2012 alle 17:31

  13. #133
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  14. #134
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    Sentenza cassazione 574 del 12/01/2011
    E non dico altro!!!!


  15. #135
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    La sentenza non fa altro che avvalorare la mia tesi....infatti eventuali iniziative volte a far credere
    di essere proprietari senza che ciò venga suffragato da un "Titolo" porta a volte a creare un disservizio
    e/o danno verso gli altri condomini. Se come asserisce condobip l'amministratore non ha nessun potere
    a richiedere ciò ( a mio parere però un buon padre di famiglia dovrebbe operare in tal senso ) è bene che
    sia l'organo condominiale ( l'assemblea dei condomini) che sopperisca a ciò.Come ? Una soluzione sarebbe
    quella di inserire questo obbligo da parte dei nuovi acquirenti nel Regolamento Condominiale.


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