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  • 2 Post di Antonio Azzaretto
  • 1 Post di raflomb

Sospensione fornitura acqua

Questa è la discussione "Sospensione fornitura acqua" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Buongiorno a tutti. Vi espongo il mio problema,nel condominio ci sono un paio di famiglie che non pagano le spese condominiali. Oggi mi è arrivata ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di tomas
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    Sospensione fornitura acqua

    Buongiorno a tutti. Vi espongo il mio problema,nel condominio ci sono un paio di famiglie che non pagano le spese condominiali. Oggi mi è arrivata un avviso della società di servizi idrici che ci avvisa di provvedere entro 48 ore al pagamento delle bollette scadute,in caso contrario la fornitura verrà sospesa a tutto il condominio. Ho sentito l'amministratore e mi è stato detto che in banca non ci sono soldi sufficienti a pagare la bolletta.L'amministratore in questi 2 anni non ha fatto niente per far pagare le spese condominiali ai 2 condomini.Vorrei dei consigli su come ci dobbiamo comportare noi condomini che paghiamo le spese e rischiamo di rimanere senza acqua.
    Grazie

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  2. #2
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Se questa situazione la conoscete solo adesso, allora l' amministratore non ha agito correttamente, perchè non vi ha informato per tempo.

    Vi consiglio di organizzarvi in fretta, nominare un rappresentante o un comitato, andare dall' amministratore e verificare l' importo del debito verso il fornitore dell' acqua.

    Dopo di che organizzatevi per pagare almeno un acconto, e negoziate una dilazione.

    Appena risolto il problema, cambiate amministratore.

    A arianna26 e alex1956 piace questo messaggio.
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  3. #3
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    concordo con azzaretto e cambiare l'amministratore mi sembra urgentissimo. comepartire alpiù presto con un decreto ingiuntivo verso i morosi. quindi vi suggerirei di ricorrere e subito ad un legale.


  4. #4
    L'avatar di maidealista
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    Valuterei anche la liceità della minaccia di sospensione del servizio, per le implicazioni che comporta quali la perdita dell' agibilità/abitabilità :
    "Nella fattispecie in esame si ritiene applicabile la soluzione prospettata (limitazione della fornitura d’acqua potabile all’utente moroso nel rispetto del livello minimo vitale) pur in presenza di una difforme previsione regolamentare (art. 24, comma 2) che contempla la sola e più restrittiva ipotesi della sospensione della fornitura dell’acqua sulla cui legittimità residua in capo a chi scrive non poche perplessità (la giurisprudenza non pare infatti ammettere tale ipotesi con riferimento ad un servizio pubblico essenziale quale il servizio di acquedotto)."
    http://www.comunitrentini.it/index.p...nte+moroso.doc
    +
    Cassazione 3539 / 2008, Sentenza - Sezione III - Alphaice


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  5. #5
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Da questo punto di vista il ragionamento non mi sembra coerente.
    Se l' acqua è valutata un servizio essenziale lo è per tutti (anche per i morosi).
    Se invece l' acqua non è considerata servizio essenziale, allora il debitore è il condominio (tutti i condòmini nel loro insieme).

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  6. #6
    L'avatar di maidealista
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    Citazione Originariamente Scritto da Antonio Azzaretto Visualizza Messaggio
    Se l' acqua è valutata un servizio essenziale lo è per tutti (anche per i morosi).
    Questa è la mia valutazione

    Ultima modifica di maidealista; 6-04-2011 alle 14:35
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  7. #7
    Membro VIP L'avatar di raflomb
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    E' vero che l'erogazione dell'acqua potabile è un bene di prima necessità o essenziale, ma è anche vero che la morosità di alcuni condomini, per questo motivo, possa restare sine die.
    Detto questo, la concessionaria del servizio idrico non interrompe con facilità ed immediatezza il servizio ad un Condominio, ove solo alcuni condomini si siano resi morosi, per questi motivi in considerazione che il contatore generale dell'acqua è uno per tutti i condomini, altrimenti varrebbe il criterio della "parziarietà della spesa," (ovvero sarebbero esclusi dal servizio solo i morosi) c'è tutto il tempo per l'amministratore di prendere contatti con la concessionaria dell'acqua per acquisire uno spazio di tempo sufficiente per indire un'assemblea straordinaria (non avendo, come nel caso in specie fondi in cassa, altrimenti ovrebbe provvedere esso stesso al pagamento con successiva rivalsa) per fare adempiere al pagamento i c.d. morosi, o in assenza di essi, reperire i fondi necessari dagli altri condomini, in virtù della solidarietà passiva, per poi agire in regresso nei confronti dei morosi.
    tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza” (così Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148).

    In sostanza in queste circostanze, nel silenzio della legge, o meglio, nell’impossibilità per l’amministratore di chiedere ai condomini, sulla base di una disposizione legislativa, l'anticipazione delle somme da recuperare dal comproprietario moroso, sono due le possibili soluzioni:

    a)assembleare, vale a dire un accordo tra tutti i condomini (eccezion fatta per il condomino o i condomini morosi) per coprire la quota spese mancante, salvo rimborso al termine della procedura di recupero;
    b)regolamentare, ossia una clausola del regolamento di condominio contrattuale che preveda un qualcosa di simile alla deliberazione di cui si è detto nel precedente punto a)

    A maidealista piace questo messaggio.

  8. #8
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    L'amministratore avrebbe dovuto già agire nei confronti dei condomini morosi e non aspettare un eventuale ed improbabile disservizio idrico da parte della società erogatrice, pertanto ora ci vuole un solidale intervento dei condomini, ed in seguito l'amministratore dovrà assumersi ogni responsabilità, perchè x questo è pagato

    adimecasa

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  9. #9
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    Lo scorso anno in un condominio in particolare, dopo avere inserito nel regolamento condominiale quanto previsto dall’art. 63 ddacc 3° c, in collaborazione con la Polizia Locale, dopo avere chiuso il riscaldamento e l’acqua calda ai condomini morosi, abbiamo chiuso anche l’acqua fredda (il condominio ha i tre contatori divisionali nel vano scale) e dopo il sopralluogo di verifica dell’AzUSL, il Sindaco ha dichiarato l’inagibilità delle u.i. (n. 10), che sono state sigillate, ed i condomini morosi hanno dovuto uscire.
    Abbiamo supportato l’intervento con le uniche due sentenze a noi conosciute: del 3 Dicembre 1993 della Pretura di Genova e la sentenza del 19 Ottobre 1998 n. 11384 del Tribunale di Milano.
    Con le stesse due sentenze siamo riusciti ad ottenerne una nuova, recentissima, dal Tribunale di Modena, con la quale il Giudice ci autorizza ad entrare con l’ufficiale giudiziario e la forza pubblica all’interno dell’u.i. per chiudere l’acqua fredda (in questo caso i contatori sono all’interno).
    Ancora non è stata eseguita, stiamo aspettando l’Uff. Giudiz.
    In ogni caso, nella ns zona se gli utenti, soprattutto singole abitazioni, se non pagano le bollette, l’Aimag (ente gestore) chiude i rubinetti; l’acqua è un servizio, se lo vuoi devi pagare.
    Saluti


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