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Risultati da 1 a 4 di 4

Spese condominiali non necessarie: obbligo di partecipazione

Questa è la discussione "Spese condominiali non necessarie: obbligo di partecipazione" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Sono proprietaria di un piccolo appartamento in una palazzina situata in una zona periferica della città e decisamente non lussuosa. Quando l'ho acquistato, l'appartamento aveva ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di Maria Graziella
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    Spese condominiali non necessarie: obbligo di partecipazione

    Sono proprietaria di un piccolo appartamento in una palazzina situata in una zona periferica della città e decisamente non lussuosa. Quando l'ho acquistato, l'appartamento aveva quindi tutti i requisiti per essere un appartamento alla portata del mio reddito.
    Ora con un nuovo amministratore i vari condomini si sono scatenati richiedendo continuamente interventi non sempre indispensabili che mi stanno letteralmente salassando. Ora progettano di fare un grande intervento di ristrutturazione di tutto il giardino condominiale eliminando il prato per spostare gli attuali posti macchina e costruirne dei nuovi.
    Poichè mi opporrò a questa decisione sarò poi obbligata a partecipare ugualmente a questa spesa? Possono espropriarmi del posto macchia di mia proprietà per far eseguire i lavori?
    Grazie mille
    Maria Graziella

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  2. #2
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    Se la delibera riguarda le parti comuni, ed è stata regolarmente approvata con la maggioranza prevista dalla legge, sei obbligata a partecipare alle spese per la tua quota parte, per quanto riguarda la tua parte privata (parcheggio) ed espropriarti del tuo posto auto, non se ne parla nemmeno, salvo non sia previsto da un Regolamento di Condominio Contrattuale.


  3. #3
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    Poiché si tratta di un'innovazione voluttuaria e gravosa, non suscettibile di uso separato, il condominio avrà bisogno di deliberare con una maggioranza qualificata, ovvero dovranno partecipare (di persona o per delega) tanti condomini che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi e l'approvazione dovrà avvenire con una maggioranza di almeno la metà più uno dei condomini.

    In questo caso, paga solo chi vuole le innovazioni, ma tutti ne possono fare uso.

    Alcuni riferimenti:
    Art 1120 c.c. «I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
    Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
    »

    Art. 1136, 5° comma, c.c. «Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.»

    Cassazione n. 2846 del 1982: «devono intendersi per innovazioni della cosa comune... le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione».
    Il concetto di innovazione prevede qualcosa di radicalmente nuovo o che modifichi lo scopo o la destinazione dell'esistente. Poiché verrà eliminata una zona con destinazione a verde (il prato) per ricavare nuovi posti auto, si ricade ampiamente in tale circostanza.


  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    L'assemblea di un condominio non può, a norma dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ., rendere inservibile o disattivare la cosa comune nei confronti di uno o più condomini dissenzienti, mediante il mutamento della destinazione strutturale ed economica della cosa comune. - Trib. civ. Rimini, 6 dicembre 1988, n. 672

    L'eliminazione del giardino per far posto ai parcheggi è innovazione vietata poichè si rendono alcune parti inservibili all'uso (giardino) e al loro godimento (giardino). Il mutamento e l'alterazione della cosa comune può essere validamente deliberata solo all'unanimità dei consensi Cass. 4922 /77


    infatti lo dice anche l'art. 1120 cc;

    ... Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

    Ultima modifica di condobip; 6-02-2012 alle 14:50

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