Benvenuto su PROPIT.IT


La prima esclusiva community per Proprietari Immobiliari!


  •  » Ti piacerebbe discutere di Compravendita Mutui Edilizia e Catasto?
  •  » Hai bisogno di aiuto per risolvere un problema che riguarda la Casa?
  •  » Ti piacerebbe saperne di più sulle leggi, sulla Finanza e sul Fisco?
  •  » Ti piacerebbe condividere tutto questo con migliaia di persone come te?

...allora sei nel posto giusto!


La nostra Community è molto attiva e cresce ogni giorno di più. Unisciti a noi per discutere su ogni cosa riguardi la Casa, la Proprietà Immobiliare e non solo!


SI! Voglio registrarmi gratuitamente e subito!


p.s.: Se sei già registrato ma non ti ricordi i tuoi dati di accesso, clicca Qui

+ Rispondi + Crea Nuova Discussione
Risultati da 1 a 6 di 6
Like Tree1Mi Piace
  • 1 Post di ergobbo

Tabelle millesimali

Questa è la discussione "Tabelle millesimali" inserita in L'Amministratore di Condominio nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
tabelle millesimali. sono un vs iscritto, dal 1995 sono proprietario di un'appartamento in una palazzina con otto condomini, me compreso, il costruttore non ha dotato ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di menico
    Registrato dal
    01/2012
    Località
    Altofonte
    Messaggi
    1
    Piaciuto
    0 volte
    Discussioni
    1

    Tabelle millesimali

    tabelle millesimali.
    sono un vs iscritto,
    dal 1995 sono proprietario di un'appartamento in una palazzina con
    otto condomini, me compreso, il costruttore non ha dotato di tabelle
    millesimali il condominio.
    dopo tempo , cioè a dicembre 2011 , abbiamo deciso di costituire il
    condominio,e sono stato nominato amministratore di condominio.
    ho girovagato per le strade di internet e sono un pò confuso.
    1) non avendo tabelle millesimali contrattuali quale tabelle adottare?
    2) se si decide di adottare tabelle millesimali "deliberative" e/o
    "assembleari" quant'è la maggioranza?
    3) io ho provato a determinare numericamente le tabelle che sono state
    accettate da sette condomini su otto (il mio calcolo è basato sulle
    planimetrie accluse agli atti di compravendita ed ai coefficienti
    regolati per legge, circolare del 1966 ,il calcolo è semplicemente
    matematico e non ad interpretazione), e se ciò è anche deliberato cosa
    fare per farlo accettare dal condomino non accettante? se si considera
    che il condomino che dovrà pagare di più (terzo piano, terrazzo a
    livello, luminosità)?
    grazie vi prego di rispondermi.
    un caro saluto

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro VIP L'avatar di condobip
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    trieste
    Messaggi
    1.032
    Piaciuto
    299 volte
    Discussioni
    1
    Secondo il mio parere sarà bene che delegate un professionista per la redazione della tabella millesimale, così che sia un esterno (praticamente non interessato) a formarla, anche se nulla vieta che sia un condomino a scriverla.
    Per l'approvazione della tabella in assemblea regolarmente convocata è necessaria la maggioranza del 2° comma art. 1136 cc. purchè tutte le relative ripartizioni tengano conto della disposizioni di cui all’art. 1123, 1124, 1126 cc.
    Una curiosità, ma sinora come avete diviso le spese?

    Ultima modifica di condobip; 23-01-2012 alle 07:19

  3. #3
    L'avatar di Antonio Azzaretto
    Registrato dal
    04/2010
    Località
    Milano
    Messaggi
    1.176
    Piaciuto
    642 volte
    Discussioni
    46
    La tabella millesimale deve essere approvata all' unanimità, perchè è la base su cui poi andranno ripartite le spese condominiali.
    Se solo un condòmino non è d' accordo sulle tabelle che hai redatto, il mio consiglio è di andarci a parlare, per sapere i suoi motivi di dissenso.

    Se le sue motivazioni sono fondate, allora sono da rivedere le tabelle che hai redatto.

    Altrimenti devi approfondire il tuo e il suo punto di vista fino a trovare un punto di accordo possibile.

    E' il tipico lavoro che fa il conciliatore; pertanto, se hai bisogno, puoi farti aiutare da un professionista che vi aiuti a trovare un accordo che vi soddisfi.

    Ultima modifica di Antonio Azzaretto; 23-01-2012 alle 13:04
    Antonio Azzaretto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
    Esperto di propit.it
    Esperto in Materie Economiche e Condominiali
    "Una immensa risata salverà il mondo!"

  4. #4
    Membro VIP L'avatar di condobip
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    trieste
    Messaggi
    1.032
    Piaciuto
    299 volte
    Discussioni
    1
    Regole per la modifica o approvazione tabella;
    Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, CC e senza incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale. La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123, 1124, 1126 CC.

    Mancanza tabella millesimale -
    E’ valida ed efficace la deliberazione dell’assemblea di condominio, che in mancanza della tabella millesimale, adotti temporaneamente e provvisoriamente un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, al fine di provvedere, con le somme anticipate a titolo di acconto dai compartecipanti e da conguagliare successivamente all’approvazione della tabella dei coefficienti millesimali, alla gestione e alla manutenzione annuale dei servizi e delle cose comuni. (Sentenza 24 Luglio 1973 n° 2164)

    Per l'approvazione provvisoria delle tabelle millesimale è sufficiente la delibera a maggioranza. -
    In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali non occorre il consenso di tutti i condomini, necessario, invece, per l'approvazione di tabelle definitive.
    (Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.) (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670)


    p.s. difficile trovare subito l'unanimità, salvo ricorso al Giudice (lungo ed oneroso) per cui è valida ed efficace la tabella approvata a maggioranza del 2° comma art. 1136 cc

    Ultima modifica di condobip; 23-01-2012 alle 13:19

  5. #5
    Membro Senior L'avatar di cautandero
    Registrato dal
    09/2010
    Località
    Acerra
    Messaggi
    440
    Piaciuto
    93 volte
    Discussioni
    10
    Potete delucidarmi per favore?. Mi era stato detto che la Cassazione aveva sancito che le tabelle millesimali, non contratuali, potevano essere approvate con la maggioranza di cui all'Art. 1136 del C. C. e non dall'unanimità dei condomini come praticato prima di detta sentenza. Qualè l'esatta interpretazione?- Grazie.


  6. #6
    Membro Senior L'avatar di ergobbo
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    Roma
    Messaggi
    310
    Piaciuto
    125 volte
    Discussioni
    2
    Citazione Originariamente Scritto da cautandero Visualizza Messaggio
    Mi era stato detto che la Cassazione aveva sancito che le tabelle millesimali, non contratuali, potevano essere approvate con la maggioranza di cui all'Art. 1136 del C. C. e non dall'unanimità dei condomini come praticato prima di detta sentenza.
    La sentenza a cui fai riferimento dovrebbe essere questa: Corte Cassazione, 8 agosto 2010, sentenza 18477

    Il testo si trova facilmente in rete stabilisce un principio: i RdC, a prescindere dall'origine, non vanno più identificati come un corpus unico, ma come una raccolta di norme. Per cui ogni articolo viene approvato o modificato in base al tempa che tratta. Nel caso delle tabelle, art 1136...

    A cautandero piace questo messaggio.

+ Rispondi

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi