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Risultati da 1 a 14 di 14
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  • 2 Post di Adriano Giacomelli
  • 1 Post di Marco Costa

Causa condominiale, condomino non consenziente

Questa è la discussione "Causa condominiale, condomino non consenziente" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
salve,scusate ma ho cercato e non ho trovato il parere che mi serviva. Allora vorrei sapere per favore,se l'amministratore inizia una causa condominiale contro un ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di Davide001
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    Causa condominiale, condomino non consenziente

    salve,scusate ma ho cercato e non ho trovato il parere che mi serviva.
    Allora vorrei sapere per favore,se l'amministratore inizia una causa condominiale contro un altro condomino piu' l'affittuario,e ci sono uno o piu' condomini che anche se riconoscono la legittimita' della posizione dell'Amministrazore,non vogliono fare la causa,se gli stessi condomini oppositivi,sono comunque costretti a pagare per la causa.
    Specifico meglio:un condomino ha affittato un locale a una societa' di gastronomia.Subito dopo hanno messo delle fioriere su una zona condominiale,in pratica riservadosi una zona di corte condominiale adibita a parcheggio auto,cosi da impedire il parcheggio di fronte alla loro vetrina.
    1 e' legale impedire la sosta auto di fronte a una vetrina? anche se la zona e' corte condominiale?
    2 nel caso che non fosse legale cio',e' possibbile dopo aver mandato loro una raccomandata in cui si contesta il fatto,di far togliere dall'amministratore le suddette fioriere? oppure bisogna per forza andare in causa?
    grazie per le risposte.

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  2. #2
    Membro Junior L'avatar di augusto1
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    il mio parere e se questa gastronomia lavora potete chidergli un affitto

    Aggiunto dopo 2 minuti :

    e poi penso che sia meglio vedere una bella vetrina con del cibo piutosto che delle macchine parcheggiate

    Aggiunto dopo 5 minuti :

    fare causa serve solo a far guadagnare soldi agli avocati

    Ultima modifica di augusto1; 21-12-2010 alle 06:59 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  3. #3
    L'avatar di Adriano Giacomelli
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    La situazione è più facile di quel che sembra. Mettiamo a fuoco ciò che ho capito:
    A) Un condomino ha affittato dei locali che hanno delle vetrine che affacciano sulla corte interna, non verso il suolo pubblico, ad una gastronomia. La corte del condominio, è da sempre e innegabilmente destinata a posti auto. (esiste un regolamento condominiale con menzionati i posti auto?)
    B) I condomini si sono visti usurpare i loro posti auto e hanno protestato.
    C) E il condomino locatore che deve attivarsi a far rispettare il regolamento condominiale e nello specifico, richiamare al buon senso i conduttori della gastronomia.
    D) Il locatore dovrà ricorrere allo sfratto se non ottenesse il ripristino dei posti auto.
    E) Se nemmeno il condomino Locatore si attiverà, allora spetta all'amministratore agire contro Locatore e conduttore, solo se l'assemblea condominiale darà l'incarico a maggioranza.

    A Marco Costa e Davide001 piace questo messaggio.
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  4. #4
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    Per la domanda 1. Risposta. Dipende da cosa specifica in proposito il regolamento di condominio
    Per la domanda 2. Ti dico per esperienza che molto probabilmente l'Amministratore non accetterà di togliere personalmente le fioriere (se lo fa è ammirevole), poiché potrebbe essere denunciato. Occorrerà in questo caso fare causa.

    Come sempre, in questi casi, fatte salve le norme di condominio e il regolamento, che sono la base per tutte le discussioni, se chi è coinvolto mostra ragionevolezza e disponibilità a trattare, tutto si risolve.
    Altrimenti le vie legali sono inevitabili.


  5. #5
    Nuovo Iscritto L'avatar di Davide001
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    Citazione Originariamente Scritto da Adriano Giacomelli Visualizza Messaggio
    La situazione è più facile di quel che sembra. Mettiamo a fuoco ciò che ho capito:
    A) Un condomino ha affittato dei locali che hanno delle vetrine che affacciano sulla corte interna, non verso il suolo pubblico, ad una gastronomia. La corte del condominio, è da sempre e innegabilmente destinata a posti auto. (esiste un regolamento condominiale con menzionati i posti auto?)
    B) I condomini si sono visti usurpare i loro posti auto e hanno protestato.
    C) E il condomino locatore che deve attivarsi a far rispettare il regolamento condominiale e nello specifico, richiamare al buon senso i conduttori della gastronomia.
    D) Il locatore dovrà ricorrere allo sfratto se non ottenesse il ripristino dei posti auto.
    E) Se nemmeno il condomino Locatore si attiverà, allora spetta all'amministratore agire contro Locatore e conduttore, solo se l'assemblea condominiale darà l'incarico a maggioranza.
    grazie per le risposte.Allora siccome il condomino locatore non vuole toglierle,la via legale e' l'unica possibile giusto?
    in questo caso si possono richiedere i danni della occupazione? sono 7 mesi ormai. Nel frattempo ci sono state anche le raccomandate che intimavano di togliere le fioriere.
    e i condomini che non vogliono fare la causa? devono partecipare alle spese legali? Perche' mi pare che nessuno puo' rinunciare a possedere una parte comune dello stabile.


  6. #6
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    non credo che l'amministratore tolga le fioriere, che del resto, anche qualora le togliessero altri, potrebbero essere prontamente rimesse. deve attivarsi il locatore ad imporre il rispetto del contratto che, si spera non comprenda l'utilizzo esclusivo del bene comune. comunque sono d'accordo anch'io con ilfatto che potreste chiedere un affitto per tale godimento esclusivo.


  7. #7
    L'avatar di Marco Costa
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    Salve,
    se il titolo era ......
    Citazione Originariamente Scritto da Davide001 Visualizza Messaggio
    Causa condominiale, condomino non consenziente
    il condomino dissenziente puo' non aderire e non pagare le parcelle relative alla causa instaurata dall'Amministratore, se la causa viene vinta e ne vuol trarre pure lui giovamento deve rifondere la sua quota di spese al condominio.

    Art.1132 del codice civile - Dissenso dei condomini rispetto alle liti - Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
    Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
    Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

    saluti ed auguri Marco

    Ultima modifica di Marco Costa; 21-12-2010 alle 11:38
    A Adriano Giacomelli piace questo messaggio.
    Pallinoalba = Marco Costa = GURU si', ma per caso | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su "Mi Piace" o stellina nera
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  8. #8
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    Accertato che l'area condominiale è destinata in via esclusiva a parcheggio auto dei condomini, come risulta da reglomanto condominiale, la materia è di esclusiva competenza condominiale e non del locatore che non poteva promettere contrattualmente l'utilizzo per fini privati dell'area che è stata delimitata abusivamente dal conduttore. Ergo, solo l'amministratore con il consenso della maggioranza dei condomini potrà fare valere i diritti condominiali in via giudiziaria, ottenendo una sentenza di condanna del conduttore alla rimozione delle fioriere, con, eventuale, richiesta di risarcimento danni per i disagi prodotti ai condomini. Per i condomini che vogliano dissociarsi dalla causa vale l'art. 1132 c.c.. Il dissenso alla causa occorre manifestarlo o a mezzo dichiarazione espressa al verbale d'assemblea, se presenti, oppure a mezzo raccomandata nei termini previsti dall'art. citato.


  9. #9
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    grazie per le risposte che avete dato.Comunque mi premeva sottolineare una cosa:mi e' stato detto che nessuno puo' esimersi dal contribuire alla manutenzione delle parti comuni(tetto,muri,ecc) e che non si puo' esimersi dal pagare le quote condominiali per le parti comuni,anche rinunciando alla propia parte di propieta' delle cose comuni.Allora se il Condominio deve difendersi da una appropiazione indebita,o di un condomino o di altri,di parti condominiali,come si fa a non pagare le spese di rappresentanza legale?


  10. #10
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    Vale in generale che il condomino deve partecipare a tutte le spese relative alle parti comuni e non può esimersi. Tuttavia per le liti condominiali, vale specificamente l'articolo del 1132 del c.c. che è stato citato.

    In assemblea, se e quando si deciderà per la causa, ogni condomino dovrà far presente la propria posizione.
    Come già scritto da Raflomb, il dissenso alla causa occorre manifestarlo o a mezzo dichiarazione espressa al verbale d'assemblea, se presenti, oppure a mezzo raccomandata entro 30 gg.


  11. #11
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    ok vi ringrazio per le risposte.
    Grazie a tutti


  12. #12
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    La fattispecie che hai sottoposto a discussione esula dal concetto di manutenzione delle parti comuni dell'edificio alle quali non potresti esimerti. Qui si tratta di tollerare o meno un abuso da parte di un conduttore su un'area comune. Da che ne consegue che è tua facoltà aderire o meno all'eventuale azione giudiziaria che la maggioranza dei condomini deliberasse.
    E' chiaro che se il condominio non raggiunge una maggioranza per deliberare l'azione giudiziaria ciò equivarrebbe ad accettare passivamente l'abuso. Pertanto rifletti bene su quanto deciderai. Io comprendo il tuo timore di affrontare delle spese, ma talvolta quando sussiste un diritto da tutelare occorre assumersi delle responsabilità, anche perchè se le cose stanno nei termini che hai affermato ci sarà sicuramente soccombenza del terzo conduttore e conseguentemente sarà lui a doverle sostenere.


  13. #13
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    Tutto giusto ... salvo la solita affermazione del solone di turno che far causa serve solo a far guadagnare soldi agli "avocati" (sic).
    Capita spesso però che questi non ricevono il pagamento del loro lavoro e allora devono avviare una causa ... sempre che riescano così a farsi pagare !
    A parte ciò passando ad argomenti seri il condomino dissenziente, nel rispetto della procedura di notifica di cui all'art. 1132 del codice civile, non è tenuto al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza.
    Avv. Luigi De Valeri

    Ultima modifica di StLegaleDeValeriRoma; 23-12-2010 alle 06:10

  14. #14
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    Se legge tra le righe della mia risposta non emerge quanto Lei afferma nel Suo primo capoverso, anzi esorto l'istante a seguire le vie legali affinchè non rinunci a far valere un suo diritto.


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