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  • 1 Post di Gatta

Un condomino ha macchiato il cotto della scala condominiale. Chi paga il danno?

Questa è la discussione "Un condomino ha macchiato il cotto della scala condominiale. Chi paga il danno?" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Nel mio condominio un inquilino ha macchiato il cotto della scala condominiale ora il proprietario non vuol sapere nulla l'inquilino nemmeno ,in assemblea abbiamo deciso ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di reger
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    Un condomino ha macchiato il cotto della scala condominiale. Chi paga il danno?

    Nel mio condominio un inquilino ha macchiato il cotto della scala condominiale
    ora il proprietario non vuol sapere nulla l'inquilino nemmeno ,in assemblea abbiamo deciso di agire per vie legali contro l'iquilino ma se l'inquilino sparisce o non paga non è responsabile il proprietario che oltretutto è stato avvisato del comportamento poco idoneo dei suoi inquilini? Grazie

    Discussioni Simili:
    Ultima modifica di maidealista; 19-08-2010 alle 21:50

  2. #2
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Prima di iniziare delle pratiche legali (incerte, costose, lunghe, estenuanti), vi consiglio di farvi questa domanda:

    Di quanti soldi stiamo parlando? (Ossia quanto costa la riparazione del danno?). Se stiamo parlando di 300, 500 euro, a mio giudizio è molto meglio pagare i danni a spese del condominio e non sprecare tempo a chiedere i "danni".

    Se proprio volete "fargliela pagare" la procedura migliore è la seguente:

    1) Tempestate l' amministratore di telefonate, dicendogli che "il colpevole" deve pagare i danni della riparazione.
    2) L' amministratore riparerà i danni, e addebiterà la spesa al "colpevole".
    3) In assemblea, probabilmente, tutti approveranno il consuntivo, tranne il "colpevole" che voterà contro.
    4) Se il "colpevole" non impugnerà il rendiconto entro 30 giorni, sarà condannato a pagare e non potrà sottrarsi. Altrimenti sarà lui ad iniziare una causa legale e il condomìnio dovrà difendersi.

    Ultima modifica di Antonio Azzaretto; 20-08-2010 alle 05:37 Motivo: Errata corrige
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  3. #3
    Membro Junior L'avatar di reger
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    Ti ringrazio della risposta ma secondo me è sbagliato il concetto primo il danno supera i 2500 euri secondo se noi paghiamo il danno al posto dell'inquilino che lo ha causato questo si sente in diritto di rifarlo come è successo tanto paghiamo noi,inoltre scusami io non volevo sapere la procedura io volevo sapere se il proprietario si può ritenere responsabile di un danno causato dal suo inquilino,però se ho capito bene tu dici di addebbitare al proprietario dell'immobile in quanto in assemblea ci sarà lui non il suo inquilino se è così e si può fare l'idea non è sbagliata Grazie


  4. #4
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Il responsabile del pagamento delle spese comuni (tutte le spese, anche le cosiddette utenze) è sempre e solo il proprietario, il quale ha a sua volta il diritto di addebitare le utenze al suo inquilino, secondo le norme di legge in vigore e il contratto sottoscritto.

    A De Carolis Maurizio e reger piace questo messaggio.
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  5. #5
    Membro Premium L'avatar di Gatta
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    Mah,non vedo quale responsabilià civile (2043cc) possa venir addebitata al proprietario,attesochè il danno è stato provocato dal'inquilino.
    Non esiste una solidarietà passiva.
    Pertanto laddove possa esser provata la colpa,attesa la rilevanza del danno,non avrei dubbi ad inziare un'azione condominiale.
    Nessun coinvolgimento dell'amministratore.
    Gatta

    Ultima modifica di Gatta; 20-08-2010 alle 06:09 Motivo: Uniti i due post consecutivi
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  6. #6
    Membro Senior L'avatar di carlor
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    Nel fare causa citate entrambi - proprietario e inquilino - e accertatevi dell'esattezza delle loro generalità.
    Nel caso del mio condominio per un danno dovuto ad un cane (anno 2008) furono commessi due errori:
    1) Non fu citato il proprietario
    2) Fu trascritto in modo errato il nome dell'inquilino (tipo: Fedele anziché Fedeli)
    E il condominio perse la causa (dovrei avere, per gli interessati, copia della sentenza).

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  7. #7
    L'avatar di Ennio Alessandro Rossi
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    a parere di chi scrive il risarcimento deve essere richiesto nei confronti dei proprietari – custodi delle parti comuni del complesso e non nei confronti degli inquilini. Sarà onere del proprietario rivalersi sull'inquilino

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  8. #8
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    Vi ringrazio tutti delle risposte grazie a voi girando in rete ho trovato anche questa sembrerebbe una sentenza io non me ne intendo
    "Dei danni arrecati dal conduttore alle parti comuni dell'edificio risponde (Trib. Milano, 30/5/1988) il condomino-locatore (che potrà naturalmente rivalersi sul conduttore), a meno che il danno non sia stato provocato dal conduttore al di fuori delle facoltà accordategli dal locatore per l'uso e lo sfruttamento della cosa locata: nel qual caso, infatti, responsabile nei confronti del condominio è esclusivamente l'inquilino"le scale fanno parte delle normali facoltà percui noi possiamo agire contro il proprietario


  9. #9
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    Ritorno sull'argomento.
    Con la locazione si trasferisce la cosa locata (e relative pertinenze )al conduttore.
    Pertanto l'obbligo di custodia del bene locato ricade sul conduttore al quale in caso di danni procurati a terzi (condòmini) andrà imputata la colpa di cui all'art.2051cc.
    Ovviamente il proprietario rimane responsabile dei danni arrecati dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati dei quali conserva sempre la custodia.
    Che poi paghi il proprietario (perchè?) con animo di rivalsa nei confronti dell'inquilino è un argomento anche valido,ma tutto sommato tortuoso.
    Insomma un "solve et repete".
    Altro discorso è quello del conduttore che sparisce.Allora le cose si complicano...
    Gatta

    Ultima modifica di Gatta; 21-08-2010 alle 07:24 Motivo: Uniti i due post consecutivi
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  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Gatta Visualizza Messaggio
    Ritorno sull'argomento.
    Con la locazione si trasferisce la cosa locata (e relative pertinenze )al conduttore.
    Pertanto l'obbligo di custodia del bene locato ricade sul conduttore al quale in caso di danni procurati a terzi (condòmini) andrà imputata la colpa di cui all'art.2051cc.
    Ovviamente il proprietario rimane responsabile dei danni arrecati dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati dei quali conserva sempre la custodia.
    Che poi paghi il proprietario (perchè?) con animo di rivalsa nei confronti dell'inquilino è un argomento anche valido,ma tutto sommato tortuoso.
    Insomma un "solve et repete".
    Altro discorso è quello del conduttore che sparisce.Allora le cose si complicano...
    Gatta
    Secondo me è giusto: il conduttore risponde dei danni all'immobile al locatore; il locatore - che poi chiamerà a rispondere il conduttore - risponde dei danni alle parti comuni al condominio.


  11. #11
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    Grazie carlor della...solidarietà!
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    Ultima modifica di Gatta; 22-08-2010 alle 06:54 Motivo: Uniti i due post consecutivi

  12. #12
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    Ok Carlor,mi fa piacere che condividi.
    Gatta


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