Dovrebbe essere il proprietario del bagno di cui fa parte la braga.
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Questa è la discussione "Danni a braga" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
se si rompe la braga del bagno al di sopra del collegamento verticale, chi è tenuto alla riparazione e al risarcimento del danno?
Grazie Raffaele ...
se si rompe la braga del bagno al di sopra del collegamento verticale, chi è tenuto alla riparazione e al risarcimento del danno?
Grazie Raffaele Simbari
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Dovrebbe essere il proprietario del bagno di cui fa parte la braga.
Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!
Per braga si intende il collegamento alla colonna montante. Se si rompe solo la braga paga il proprietario cui appartiene la braga. Se si rompe invece la colonna montante al di sopra della braga pagano tutti i proprietari sovrastanti il danno, se la rottura è al di sotto della braga pagano tutti i proprietari sottostanti.
Non capisco il motivo delle ripartizioni per le rotture della colonna montante. Sapevo che pagavano i proprietari degli immobili i cui bagni erano attaccati alla colonna montante, in proporzione ai millesimi di proprietà generale.
Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!
Non si paga in base ai millesimi di proprietà in quanto il fine della colonna montante è quella di scaricare acque reflue che non avvantaggiano alcun condomino, è l'equivalente della spesa per il citofono o l'antenna centralizzata. Anche se le rotture delle colonne sono per lo più accidentali le legge prevede che i danni debbano essere pagati dal punto di rottura in su, in quanto costoro scaricando acqua verso il basso cagionano danni ai condomini sottostanti.
Nella maggior parte dei regolamenti condominiali è stabilito, giustamente, che le colonne montanti sono parte di proprietà comune dell'edificio, le relative spese di riparazione o manutenzione (disostruzione) sono a carico di tutti i comproprietari in quanto l'uso che se ne fa è indipendente dall'altezza di dove si è verificata la rottura. La braga (o imbraga) è parte integrante della colonna, pertanto rientra nella spesa della stessa. D'altro canto, il C.C. stabilisce che le spese di un impianto sono a carico dei Condomini che lo usano, indipendentemente dall'altezza di dove si è verificato il guasto. Se così non fosse, ci troveremmo davanti a dei contenziosi a non finire.....immaginiamo la rottura di un lastrico solare al nono piano. Il condomino del piano terra o del primo piano potrebbe sempre dire che a lui non interessa, tanto, prima che le infiltrazioni d'acqua arrivano a lui.... oppure la rottura di un impianto elettrico condominiale o quello di adduzione dell'acqua....ecc. ecc.
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