sito di stalli di sosta destinati ai disabili si deve tenere presente che ci sono già diverse sentenze che danno ragione al disabile, obbligando il condominio a prevedere tale area. Vi cito quanto ha stabilito il Giudice Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi nel procedimento cautelare RG.3155/2006 ex art. 700 c.p.c. promosso da XXXXX contro il Condominio di Via XXX n. XX di Bologna con ricorso depositato il 28/02/2006:
"....Il caso in esame non rientra nell'ambito applicativo della Legge n. 13 del 1989 (oggi art. 78 del D.P.R. 380/2001) sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Non si applica, infatti, né l'art. 1 relativo agli edifici privati di nuova costruzione (cioè successivi al 1989, entrata in vigore della legge) atteso che l'edificio condominiale in oggetto risulta, dagli atti, costruito antecedentemente (cfr. doc. 1 fase. resistente), né l' art. 2, anche se tale disposizione riguarda gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche negli immobili preesistenti alla entrata in vigore della suddetta legge.....". "..... .
Il caso in esame appare sussumibile sotto l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune da parte di tutti i condomini. La fattispecie concreta deve essere considerata in un'ottica costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 32, 2, 3 e 42 comma II della Cost., nei quali trova la sua PROTezione. In particolare, l'interesse del ricorrente invalido ad ottenere, nell'ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi alle persone disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 della cost., ed al diritto alla salute -inteso anche come interesse del singolo e della collettività alla eliminazione delle discriminazioni dipendenti dalle situazioni invalidanti- tutelato dall'art. 32 Cost.
Il diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 42 comma II cost., può d'altro canto subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustifica la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall'art. 2 cost., anche in relazione all'esistenza di un principio inteso a consentire l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (ex art. 3 comma II Cost.).
La tutela di tali principi ha trovato consacrazione nella suddetta legge del 1989 n. 13 nonché in quella del 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che hanno segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.
Ciò considerato, anche l' art. 1102 c.c. deve essere interpretato alla luce dei suddetti principi costituzionali contemperando i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.
A riguardo, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, le limitazioni all'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c., sono consentite laddove sono tollerabili. In particolare, si ritiene tollerabile anche una modesta compressione del diritto all'uso della cosa comune quando essa sia giustificata dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio (cfr. Cass. 8 maggio 2000 n. 1572). Orbene nel caso di specie, sembra potersi affermare che la richiesta di cui si discute appare meritevole di PROTezione e non risulta lesiva di alcun interesse concreto del condominio resistente." "...
P.Q.M. (Per Questi Motivi) visti gli artt.669-sexies seg., 700 c.p.c., respinta ogni altra domanda ed istanza, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XXX nei limiti indicati in motivazione, ordina al Condominio di Via XXXX n. X di riservare al servizio di Cirilli Angelo un posto auto del cortile condominiale fino a quando permangono le sue condizioni di invalidità."
--------------
Quindi si deve inoltrare la richiesta scritta all'Assemblea condominiale, l'importante è AVERE il riconoscimento della 104/92 e il contrassegno arancione.ciao


3Mi Piace
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi Citando





Segnalibri