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Sospensione temporanea del riscaldamento

Questa è la discussione "Sospensione temporanea del riscaldamento" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Cari amici ho URGENTE !!!!! bisogno del vostro aiuto. L'appartamento di mia proprietà fino a ieri in affitto, da oggi è vuoto e prevedendo un ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di pulcino
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    Sospensione temporanea del riscaldamento

    Cari amici ho URGENTE !!!!! bisogno del vostro aiuto. L'appartamento di mia proprietà fino a ieri in affitto, da oggi è vuoto e prevedendo un lungo periodo di attesa prima di riaffittarlo di nuovo, vorrei sapere se è possibile sospendere il riscaldamento che è centralizzato, pagando naturalmente soltanto una piccola parte. Grazie

    Discussioni Simili:

  2. #2
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Ciao,
    innanzitutto verifica, se c'è, cosa dice il regolamento di condominio, perchè se presente, dovrebbe essere menzionata la possibilità di poter "piombare i radiatori" e contenere anche la percentuale di riduzione del pagamento.

    Se invece non avete un regolamento di condominio, è necessario comunicare all'amministratore che non usi il riscaldamento, causa casa disabitata, e far indire un assemblea affinche ti accordino il permesso per piombare i termosifoni. Sappi che pagherai comunque una percentuale di costi fissi.

    Ultima modifica di Alessia Buschi; 16-01-2012 alle 19:52
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  3. #3
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    Grazie Alessia Buschi. I termosifoni vengono piombati dall'amministratore o da chi? Il regolamento condominiale non contempla questa possibilità. Mi pare, però, che tanti anni fà si è presentata una cosa analoga e c'era lo stesso amministratore di oggi. Ti farò sapere il prosieguo della vicenda. Ciao


  4. #4
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Ok.

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  5. #5
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    Io so di molte persone che, nonostante la casa vuota, sono state costrette a pagare.

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  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da arianna26 Visualizza Messaggio
    Io so di molte persone che, nonostante la casa vuota, sono state costrette a pagare.
    Anch'io! Unica eccezione è il caso in cui esistano i TERMOCONTABILIZZATORI, ossia dei misuratori di calore - UNO PER OGNI APPARTAMENTO - dai quali si evinca l'uso o meno dei caloriferi: se uno tiene chiusi i caloriferi, il termocontabilizzatore resta fermo, altrimenti avanza, com'è normale che sia. Attenzione: i costi fissi per la manutenzione ORDINARIA e STRAORDINARIA della CALDAIA CENTRALIZZATA saranno SEMPRE DOVUTI, mai e poi mai ci si potrà esimere dal sostenere la relativa quota di spesa.


  7. #7
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    Infatti, l'eventuale riduzione e/o esenzione dalle spese di riscaldamento deve essere approvata all'unanimità dei condomini (1000/1000)

    In tema di ripartizione delle spese del servizio condominiale di riscaldamento, i criteri stabiliti dai commi primo e secondo dell'art. 1123, cc. possono essere derogati - secondo quanto sancisce la detta norma - soltanto da una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con la unanimità dei consensi dei partecipanti alla comunione; e pertanto non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza. di porre in via provvisoria le spese di riparazione degli impianti singoli a carico indistintamente di tutti i condomini. (Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1995, n. 946)

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  8. #8
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    se chiudi completamente i termosifoni, sbilanci tutto l'impianto termico.non lo puoi fare.crei un danno a tutti i confinanti.


  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da uragano Visualizza Messaggio
    se chiudi completamente i termosifoni, sbilanci tutto l'impianto termico.non lo puoi fare.crei un danno a tutti i confinanti.
    Questa non l'ho mai sentita in vita mia! Ma veramente??


  10. #10
    Membro Senior L'avatar di uragano
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    purtroppo e' cosi,se tu non riscaldi il tuo appartamento lo riscaldo io che sono di fianco.il calore non si blocca al muro ma lo attraversa,quindi io per ottenere la stessa temperatura devo spendere di piu'.la dispersione termica esiste per tutti i materiali chi piu' chi meno.

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  11. #11
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    Non lo sapevo, grazie per la spiegazione


  12. #12
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    Citazione Originariamente Scritto da uragano Visualizza Messaggio
    purtroppo e' cosi,se tu non riscaldi il tuo appartamento lo riscaldo io che sono di fianco.il calore non si blocca al muro ma lo attraversa,quindi io per ottenere la stessa temperatura devo spendere di piu'.la dispersione termica esiste per tutti i materiali chi piu' chi meno.
    da mio suocero hanno messo un termostato ad ogni termosifone mi sapresti spiegare a cosa serve? e poi non vale lo stesso per chi ha il riscaldamento autonomo? eppure in quel caso non esiste ceerto una norma che ti imponga di riscaldare il tuo appartamento per favorire il vicino..

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  13. #13
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    Dove abitava mia madre uno degli appartamenti è rimasto chiuso per anni e per non pagare le spese sono stati staccati i termosifoni, cioè hanno tolto il collegamento e nessuno ha avuto da ridire, ci mancherebbe altro. Ci sarà pure un metodo meno cruento dallo staccare il collegamento.


  14. #14
    L'avatar di Alessia Buschi
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    L’impianto di riscaldamento centralizzato distribuisce, mediante un’unica centrale termica, calore in tutte le unità abitabili dell’edificio condominiale. Esso viene gestito a cura dell’amministratore con l’osservanza della normativa relativa al risparmio energetico. Gli impianti di riscaldamento autonomo, per converso, forniscono calore alle singole unità abitative, e la loro gestione è riservata ai proprietari di queste ultime.
    Gli impianti di riscaldamento centralizzato, ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., si presumono di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, fino al punto di diramazione degli impianti stessi ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Qualora l’impianto sia stato installato dopo la costituzione del condominio, a spese di una parte soltanto dei condòmini, esso deve ritenersi di proprietà di questi ultimi, fatta salva la possibilità, da parte degli altri, di allacciarvisi in un secondo tempo, pagando una somma a titolo di contribuzione alle spese di impianto ed esercizio.
    Gli impianti autonomi, invece, sono di proprietà dei singoli condòmini proprietari delle unità abitative servite.
    Trasformazione dell’impianto e distacco - La maggior parte dei condomìni, soprattutto quelli di grandi dimensioni, sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato. la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi richiede il consenso unanime di tutti i condòmini, cioè un atto negoziale, poiché l’abbandono del detto impianto e la rinuncia alle precedenti modalità di riscaldamento, la necessità di nuove opere e relativi oneri di spesa non possono essere imposti al condòmino dissenziente, trattandosi di innovazioni vietate ai sensi dell’art. 1120, 2° co., c.c.». Questo principio subisce tuttavia delle deroghe qualora il condominio intenda operare nell’ambito di applicabilità della L. 10/91. L’art. 26, 2° co., della citata legge, infatti, stabilisce che per gli interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico, sono valide le deliberazioni assembleari assunte a maggioranza delle quote millesimali. Tali interventi consistono nella trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura.
    Secondo parte della giurisprudenza la delibera è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28, 1° co., L. 10/91 cit., attenendo il progetto stesso alla successiva fase di esecuzione della delibera (Cass. 1-7-1997, n. 5843; Trib. Avellino 19-12-1996, n. 1246). Un altro orientamento, invece, propende per la nullità della delibera assunta in assenza del suddetto progetto, sul rilievo che essa non consentirebbe ai condòmini dissenzienti di verificare che il sacrificio del loro diritto al mantenimento del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni di legge (Trib. Roma 3-3-1993, n. 3390; Trib. Chiavari 3-5-1995, n. 151; Trib. Trani 6-3-1996). La delibera vincola anche i dissenzienti, i quali non potranno continuare ad usufruire del riscaldamento centrale, neanche modificandolo opportunamente.
    Qualora alcuni dei condòmini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato, gli stessi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione dell’impianto medesimo, non essendo configurabile una rinuncia alla sua comproprietà, ma sono esonerati dalle spese per l’uso, in quanto il contributo per queste ultime è commisurato al godimento che i condòmini possono ricavare dalla cosa comune (Cass. 20-11-1996, n. 10214). D’altro canto la giurisprudenza ha affermato che, essendo l’impianto centralizzato normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell’edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell’immobile, il distacco da parte di uno o alcuni dei condòmini deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio per i condòmini che continuano a servirsi dell’impianto centralizzato. Il distacco è, invece, consentito:
    a) quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione;
    b) quando, da parte dei condòmini interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa derivare alcun inconveniente (Cass. 30-11-1984, n. 6269);
    c) quando, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dell’impianto, comporti una effettiva proporzionale riduzione del consumo, con esclusione di aggravi di sorta per gli altri condòmini (Trib. Milano 7-10-1991).

    Vizi dell’impianto - Nel caso di insufficiente riscaldamento di un appartamento, dipendente da una deficienza nell’organizzazione e conduzione dell’impianto comune, l’amministrazione condominiale è tenuta ad eliminare ogni vizio o difetto dell’impianto, risarcendo il singolo partecipante danneggiato (Trib. Milano 26-1-1989, n. 680).
    Sicurezza - Di particolare rilievo, in materia di sicurezza degli impianti di riscaldamento, è la L. 46/90. Per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di tali impianti è obbligatoria la redazione di un progetto da parte di soggetti iscritti negli albi professionali; tale progetto dovrà essere preceduto da una perizia e dal capitolato dei lavori. Sono esclusi dalla redazione del progetto i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti.

    A Pitiuso piace questo messaggio.
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  15. #15
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    come minimo devono pagare un 30% del consumo e della manutenzione all'impianto

    Come minimo devino pagare un fisso del 30% per manutenzione e spese di conduzione impianti salvo l'autorizzazione dei condomini allo stacco

    adimecasa

    località : Bergamo

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