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Sospensione temporanea del riscaldamento

Questa è la discussione "Sospensione temporanea del riscaldamento" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Cara Alessia sono strabiliato dalla risposta esaurientissima che mi la S.V. ha dato. Credo quindi che non mi rimanga altro da fare che rivolgermi all'Assemblea ...

  1. #16
    Membro Junior L'avatar di pulcino
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    Cara Alessia sono strabiliato dalla risposta esaurientissima che mi la S.V. ha dato. Credo quindi che non mi rimanga altro da fare che rivolgermi all'Assemblea generale per ottenerne l'autorizzazione. Grazie


  2. #17
    Membro VIP L'avatar di adimecasa
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    Cose l'assemblea generale??


  3. #18
    Membro Junior L'avatar di pulcino
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    Ho sbagliato, intendevo l'Assemblea condominiale.


  4. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da arianna26 Visualizza Messaggio
    da mio suocero hanno messo un termostato ad ogni termosifone mi sapresti spiegare a cosa serve? e poi non vale lo stesso per chi ha il riscaldamento autonomo? eppure in quel caso non esiste ceerto una norma che ti imponga di riscaldare il tuo appartamento per favorire il vicino..
    vedi questa sentenza:
    * Cas. civ., sez. II, 14 febbraio 1995, n. 1597, Maddalena c. Cond. Parco delle Magnolie. Conf. App. civ. Milano, 19 gennaio 1996. n. 139, in Arch. loc. e cond 1996, n. 5 e Giud. pace Roma, 5 settembre 1996, ibidem.
    L'impianto centrale di riscaldamento è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell'immobile. Conseguentemente, il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto centralizzato. Il distacco è, invece, consentito quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione, ovvero anche quando, da parte dei condomini interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa derivare alcuno dei suddetti inconvenienti.
    * Cass. civ., sez. II, 30 novembre 1984, n. 6269, Ciuffi c. Cond. V. Kiew FI.
    Posto che un impianto centrale di riscaldamento destinato a riscaldare i vari appartamenti di uno stabile è proporzionato nei suoi organi fondamentali (caldaia, bruciatore e tubazioni) alla quantità di calorie necessarie a riscaldare l'intero stabile, il distacco di una parte dell'impianto dalla centrale termica, così come la creazione di un impianto autonomo di riscaldamento. concretano una alterazione della destinazione della cosa comune e non già una delle modifiche consentite dall'art. 1102 c.c., poiché in tal caso si altera la destinazione della cosa comune, snaturandola o impedendone o compromettendone la funzione che le è propria.


  5. #20
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Queste sono più recenti, la Giurisprudenza a quanto pare ha cambiato orientamento;

    E' legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, senza necessità di autorizzazione o di accettazione da parte degli altri partecipanti, ove l'interessato dimostri che dalla rinunzia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per i condomini che continuano ad usufruire, né uno squilibrio termico pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Con il conseguente esonero dal pagamento delle spese per l'uso, ma non certo di quelle per la conservazione. (Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974)

    Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
    Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. (Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518)

    Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né una squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
    Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale.
    Pertanto, la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune. (Corte di Cass., Sez. II, ordinanza del 22 marzo 2011, n. 6481)

    Poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, comma secondo, c.c., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma secondo, c.c., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento . Il condomino, dunque, come ripetutamente affermato da questa Corte, può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
    A tali considerazioni occorre aggiungere che non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento (per la questione dell'interesse meritevole di tutela).
    Pertanto, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 comma quarto c.c. e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art. 1102 c.c. non dichiarato inderogabile.
    Il che non è ravvisarle, anzi è il contrario, quanto al distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, giacché proprio l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali; in secondo luogo, giacché la ratio atipica dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale.(Corte di Cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19893)


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  6. #21
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    p.s. però Pulcino chiede una sospensione temporanea e non un vero e proprio distacco, per cui è necessaria l'unanimità per ridurre e/o l'esonero dalle spese.


  7. #22
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    Ma perchè in Italia le cose sono tutte maledettamente complicate? Il problema è sempre di più intricato.


  8. #23
    Membro Junior L'avatar di Areszed
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    sospensione temporanea riscaldamento

    Citazione Originariamente Scritto da pulcino Visualizza Messaggio
    Cari amici ho URGENTE !!!!! bisogno del vostro aiuto. L'appartamento di mia proprietà fino a ieri in affitto, da oggi è vuoto e prevedendo un lungo periodo di attesa prima di riaffittarlo di nuovo, vorrei sapere se è possibile sospendere il riscaldamento che è centralizzato, pagando naturalmente soltanto una piccola parte. Grazie
    * non indichi se l'appartamento è dotato di termostato (se l'impianto è centralizzato, di solito c'è) che può essere semplicemente impostato ad una temperatura fissa di 5°, così non vi saranno consumi rilevanti.
    * importante è anche la zona in cui è situato l'appartamento, visto che in funzione della zona ci sono delle limitazioni a periodo di accensione ed orari.
    Se la zona di tua competenza cessa le accensioni dal 15 marzo, da tale data l'amministratore ha il compito di far spegnere l'impianto di riscaldamento, con l'impostazione solo su acqua sanitaria.

    * anche senza consumi, ti competono comunque un 30% di costi fissi, calcolati sui millesimi di proprietà,
    sia per riscaldamento che per acqua calda.


  9. #24
    Membro Junior L'avatar di Odelli Felice
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    Salve a tutti, questo argomento interessa anche al mio condominio, è da venti anni che ne parliamo nelle assemblee annuali. Abbiamo incaricato più volte l'Amministratore perchè studiasse la fattibilità degli impianti singoli e facesse fare dei preventivi per i lavori. Alla fine si è sempre soprasseduto. Preciso che nel ns. condominio trovandosi in un paesino di montagna, la metà dei condomini ci abita solo per brevi periodi a Natale, a Pasqua e alle ferie estive. Più e più volte in tanti hanno chiesto di chiudere i loro caloriferi, però non l'hanno mai spuntata, perchè la maggioranza ha bocciato le loro proposte. Presumo che sia quasi impossibile staccarsi dall'impianto centralizzato, non è corretto illudere che si possa fare. saluti


  10. #25
    Membro Junior L'avatar di nuba
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    oltre a quanto detto sinora, per ottenere la riduzione sulle spese di riscaldamento non è sufficiente che l'appartamento sia vuoto soltanto per alcuni mesi, ma deve esserlo per l'intera gestione del riscaldamento.
    ciao
    nuba


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