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Risultati da 1 a 7 di 7

Sottotetto : a chi appartiene ?

Questa è la discussione "Sottotetto : a chi appartiene ?" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Salve a tutti, avrei bisogno di capire se in una casa con due appartamenti –piano terra e primo piano, ognuno con il suo ingresso indipendente, ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di ametiste
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    Sottotetto : a chi appartiene ?

    Salve a tutti,
    avrei bisogno di capire se in una casa con due appartamenti –piano terra e primo piano, ognuno con il suo ingresso indipendente, il sottotetto di chi è? visto che l’unico accesso a questo è da una botola presente nell’appartamento di sopra?

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro Senior L'avatar di ada1
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    questo deve risultare dal titolo di proprietà


  3. #3
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    È quello il problema che non è specificato niente da nessuna parte nei 2 atti di proprietà


  4. #4
    Membro Senior L'avatar di ada1
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    allora :
    "In mancanza di titolo, la natura del diritto su di un manufatto dipende dalla struttura o destinazione all'uso o al servizio dei piani o delle porzioni di piano del fabbricato condominiale; pertanto se un cortile dà aria e luce a questo ed ha la funzione di consentirne l'accesso, ancorché costituisca copertura di un sottostante locale costruito fuori della proiezione verticale dei piani sopraelevati, ha natura condominiale e perciò l'assemblea dei condomini, con la partecipazione del proprietario del locale in proporzione ai corrispondenti millesimi, è legittimata a deliberare i lavori di manutenzione necessari per la conservazione del piano di calpestio, fungente altresì da soffitto del predetto locale, mentre la ripartizione delle conseguenti spese va effettuata secondo l'omologo criterio stabilito per la terrazza a livello dall'art. 1126 c.c., sì che il proprietario di questo deve contribuire per due terzi e i condomini per un terzo.

    * Cass. civ., sez. II, 10 novembre 1998, n. 11283, Cond. V. Cilea 57 Napoli c. Autostar Snc."

    da :
    Soffitti e solai

    e anche (cito9 :
    Il sottotetto di un edificio costituisce una pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolve la funzione esclusiva di isolare e proteggere lo stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo: in quest'ultima ipotesi, se il sottotetto risulta oggettivamente destinato, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, opera la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. (Cass.4266/1999).:

    da :
    Il sottotetto. di chi ? Come si ripartiscono le spese di manutenzione.


  5. #5
    Membro Junior L'avatar di ametiste
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    grazie ada 1, ma tutto questo a me non interessa perche non esiste un condominio, non esiste un amministratore, non esiste un'assemblea.... esistono solo 2 appartamenti ognuno con il suo cortile e ingresso che non abbiano a che fare uno con l'altro - uno al piano terra e l' altro al primo piano. All’interno dell'appartamento sito al primo piano c'è una botola da dove si accede al sottotetto. Il sottotetto ha un'altezza di 1,5 m nel punto di massima altezza. La mia domanda è: in questo caso, il proprietario dell'appartamento di sotto, che non ha nessun modo di accedere al sottotetto da casa sua e deve andare a bussare al vicino di sopra e passare dal suo salotto per accedere alla botola, ha qualche diritto di proprietà del sottotetto?
    Grazie mille, per me qualsiasi tipo di informazione è importante!!!
    Saluti


  6. #6
    Membro Senior L'avatar di nicoz
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    La Corte di Cassazione, con sentenza 23 maggio 1991 n. 5854, ha ribadito che il sottotetto di un edificio in , non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art. 1117 del Codice civile, non costituisce - in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo - oggetto di comunione e, poiché esso, di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza, qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa. Alla luce di ciò - ove si sia nella condizione suindicata - non occorre alcuna comunicazione al condominio per effettuare lavori di rinforzo e di apertura di botola. Ove su porzione del sottotetto di proprietà esclusiva vi siano servitù di passaggio di cavi TV a favore del condominio, il singolo condomino a proprie spese può modificarne il percorso.ciao


  7. #7
    Membro Junior L'avatar di ametiste
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    grazie nicoz


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