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Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

Questa è la discussione "Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita: L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due ...

  1. #1
    L'avatar di Guardiano
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    Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

    L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
    L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
    Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
    L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
    Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

    Possiamo quindi riassumere in questo schema le maggioranze necessarie alle delibere assembleari sia in tema di "costituzione" dell'assemblea, sia in termini di "potenzialità deliberativa" dell'assemblea correttamente costituita.
    Infatti per capire se e come l'assemblea possa o meno deliberare su un determinato argomento occorre prima di tutto che sia legittimamente costituita per quella specifica delibera e di conseguenza possa o meno deliberare validamente sul medesimo argomento.

    (segue tabella...)

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  2. #2
    L'avatar di Guardiano
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    Re: Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

    Ultima modifica di Guardiano; 4-06-2010 alle 10:30

  3. #3
    Membro Junior L'avatar di giorgino
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    Re: Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

    Utilissimo, grazie

    g


  4. #4
    Membro Junior L'avatar di Maurizio Zucchetti
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    Re: Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136





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    "Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente." (Voltaire)

  5. #5
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    Re: Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

    Mi saranno senz'altro utilissime, ma non riesco a copiarle-incollarle in modo leggibile.
    O Guardiano, potresti inserirle come allegato scaricabile?
    (il Custode su immobilio lo fa! )



    Agente Immobiliare di immobilio.it

    "Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente." (Voltaire)

  6. #6
    L'avatar di Guardiano
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    Re: Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136

    Citazione Originariamente Scritto da Maurizio Zucchetti
    Mi saranno senz'altro utilissime, ma non riesco a copiarle-incollarle in modo leggibile.
    O Guardiano, potresti inserirle come allegato scaricabile?
    (il Custode su immobilio lo fa! )

    Perchè tanta fatica... quando ne hai bisogno son sempre qui Mica te le levo!
    Il Custode? Un genio


  7. #7
    Nuovo Iscritto L'avatar di janka
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    Citazione Originariamente Scritto da Guardiano Visualizza Messaggio
    L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
    L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
    Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
    Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
    Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
    Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
    L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
    Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

    Possiamo quindi riassumere in questo schema le maggioranze necessarie alle delibere assembleari sia in tema di "costituzione" dell'assemblea, sia in termini di "potenzialità deliberativa" dell'assemblea correttamente costituita.
    Infatti per capire se e come l'assemblea possa o meno deliberare su un determinato argomento occorre prima di tutto che sia legittimamente costituita per quella specifica delibera e di conseguenza possa o meno deliberare validamente sul medesimo argomento.

    (segue tabella...)
    Segue tabella... dove?


  8. #8
    L'avatar di AlbertoF
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    Caro Guardiano,
    ti ringrazio per la pubblicazione delle tabelle riassuntive delle maggioranze ma è la seconda volta che
    Ciao Alberto a me arrivano indecifrabili.
    E' possibile,senza fretta e senza vantare obblighi, inviarle in maniera diversa?
    Ringrazio anticipatamente per ciò che potrai fare.

    Alberto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  9. #9
    L'avatar di Antonio Azzaretto
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    Ecco quì:

    Le maggioranze conteggiate in assemblea sono sempre doppie.
    Si calcolano per testa e per millesimi.
    Di seguito si segnano SOLO le maggioranze necessarie in SECONDA CONVOCAZIONE

    Nomina, riconferma, revoca e compenso amministratore
    Metà +1 intervenuti
    almeno 50% valore proprietà

    Liti attive e passive relative e materie che esorbitano
    dalle normali funzioni dell' amministratore

    Metà + 1 intervenuti
    Almeno 50% valore edificio

    Locazioni con contratti di oltre nove anni
    Tutti i condòmini
    100% proprietà


    Eliminazione di barriere architettoniche
    (legge 13/89 articolo 2, 1 comma).
    1/3 condòmini
    Almeno 1/3 valore edificio

    Trasformazione impianto di riscaldamento per risparmio energetico (legge 10/91, articolo 26, 2° comma)
    Numero condòmini non richiesta
    501 millesimi proprietà

    Innovazioni per uso più comodo parti comuni
    Metà + 1 dei condòmini
    Almeno 2/3 valore proprietà.

    Innovazioni che alterino il decoro architettonico, o che rendano alcune parti dell' edificio inservibili all' uso o al godimento anche di un solo condòmino.
    Tutti i condòmini
    100% valore dell' edificio

    Innovazioni che producano un cambiamento della destinazione originaria dell' edificio
    Tutti i condòmini
    100% valore dell' edificio.

    Manutenzione ordinaria e straordinaria
    1/3 dei condòmini
    1/3 valore dell' edificio

    Manutenzione straordinaria di rilevante entità
    Metà + 1 degli intervenuti
    almeno 50% del valore edificio

    Interventi di recupero (Legge 179/92)
    Non richiesta maggioranza condòmini
    Almeno 50% valore edificio

    Mutamento d' uso dei locali del portiere
    Metà + 1 dei condòmini
    Almeno 2/3 del valore dell' edificio


    Eliminazione del servizio di portierato
    1/3 dei condòmini
    Almeno 1/3 del valore dell' edificio


    Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento assembleare
    Metà + 1 degli intervenuti
    Almeno 50% del valore dell' edificio.


    Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento contrattuale
    Metà + 1 degli intervenuti
    Almeno 50% del valore dell' edificio.

    Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari. (Legge 122/89, articolo 9, 3° comma).
    Metà + 1 degli intervenuti
    Almeno 50% del valore dell' edificio


    Approvazione o revisione del regolamento (approvato come contratto assembleare).
    Metà + 1 degli intervenuti
    Almeno 50% del valore dell' edificio.


    Modifiche al regolamento contrattuale che implicano variazioni dei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre delle parti di proprietà esclusiva.
    Tutti i condòmini
    100% del valore dell' edificio.

    Approvazione annuale del rendiconto consuntivo e preventivo della gestione
    1/3 dei condòmini
    Almeno 1/3 del valore dell' edificio.


    Approvazione della ripartizione delle spese tra i condòmini
    1/3 dei condòmini
    Almeno 1/3 del valore dell' edificio.

    Ricostruzione dell' edificio per una parte inferiore ai 3/4 del valore dell' edificio.
    1/3 dei condòmini;
    almeno il 50% del valore dell' edificio.


    Ricostruzione dell' edificio per una parte di almeno 3/4 del valore dell' edificio o l' intera ricostruzione.
    Tutti i condòmini
    100% del valore dell' edificio.


    Scioglimento del condomìnio, quando per rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano modifiche dello stato attuale dell' edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e dipendenze tra i condòmini.
    Metà + 1 dei condòmini
    Almeno 2/3 del valore dell' edificio.


    Scioglimento del condomìnio, quando l' edificio può suddividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (Articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile)
    Metà + 1 degli intervenuti
    Almeno 50% del valore dell' edificio.

    Formazione e modifica delle tabelle millesimali
    Tutti i condòmini
    100% del valore dell' edificio


    Vendita o cessione di beni comuni
    Tutti i condòmini
    100% del valore dell' edificio


    Tutte le restanti delibere che non sono state espressamente disciplinate
    1/3 dei condòmini
    Almeno 1/3 del valore dell' edificio.

    Ciao!



    A wally e Fiorefeifellafa piace questo messaggio.
    Antonio Azzaretto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
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  10. #10
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  11. #11
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  12. #12
    L'avatar di Alessia Buschi
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    Scusate, volevo fare solo una precisazione per quanto riguarda la riconferma dell'amministratore e posto qui sotto la sentenza.
    Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701
    Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).

    Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.

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  13. #13
    Membro VIP L'avatar di jac0
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    Spero che la tabella in .pdf vada bene.

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  14. #14
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    mi viene giusto utile :
    il nostro amministratore ,o meglio i suoi due compagni di merende, hanno deciso di non accettare la nostra proposta di acquistare la cantina condominiale e neppure hanno accettato che noi pagassimo i lavori di sostituzione di un tubo in eternit della fognatura in cambio di una locazione a lungo termine
    qs perchè un condomino che ci detesta cordialmente la vuol cedere ad un condomino che in cambio lascia la sua affinchè venga usata come cloaca condominiale (per favore non ridete ..siamo messi così)
    adesso siamo in causa perchè ci è stata tolta la cantina con votazione non all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale ma se dovesse genius fare un'assemblea in regola quale maggioranza ci vorrebbe ?
    faccio presente che qui siamo due condomini con unico amministratore
    grazie


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