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propit.it - Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136
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4Mi Piace Questa è la discussione "Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari art. 1136" inserita in Diritto Condominiale nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due ...
L'Art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita:
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Possiamo quindi riassumere in questo schema le maggioranze necessarie alle delibere assembleari sia in tema di "costituzione" dell'assemblea, sia in termini di "potenzialità deliberativa" dell'assemblea correttamente costituita.
Infatti per capire se e come l'assemblea possa o meno deliberare su un determinato argomento occorre prima di tutto che sia legittimamente costituita per quella specifica delibera e di conseguenza possa o meno deliberare validamente sul medesimo argomento.
(segue tabella...)
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Ultima modifica di Guardiano; 4-06-2010 alle 10:30
Utilissimo, grazie
g
Agente Immobiliare di immobilio.it
"Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente." (Voltaire)
Mi saranno senz'altro utilissime, ma non riesco a copiarle-incollarle in modo leggibile.
O Guardiano, potresti inserirle come allegato scaricabile?![]()
(il Custode su immobilio lo fa!![]()
![]()
)
Agente Immobiliare di immobilio.it
"Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente." (Voltaire)
Perchè tanta fatica... quando ne hai bisogno son sempre quiOriginariamente Scritto da Maurizio Zucchetti
Mica te le levo!
Il Custode? Un genio![]()
Caro Guardiano,
ti ringrazio per la pubblicazione delle tabelle riassuntive delle maggioranze ma è la seconda volta che
Ciao Alberto a me arrivano indecifrabili.
E' possibile,senza fretta e senza vantare obblighi, inviarle in maniera diversa?
Ringrazio anticipatamente per ciò che potrai fare.
Alberto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
Esperto di propit.it
Esperto in Materie Bancarie, Banche Dati e Anti Usura
Staff di propit.it
Ecco quì:
Le maggioranze conteggiate in assemblea sono sempre doppie.
Si calcolano per testa e per millesimi.
Di seguito si segnano SOLO le maggioranze necessarie in SECONDA CONVOCAZIONE
Nomina, riconferma, revoca e compenso amministratore
Metà +1 intervenuti
almeno 50% valore proprietà
Liti attive e passive relative e materie che esorbitano
dalle normali funzioni dell' amministratore
Metà + 1 intervenuti
Almeno 50% valore edificio
Locazioni con contratti di oltre nove anni
Tutti i condòmini
100% proprietà
Eliminazione di barriere architettoniche
(legge 13/89 articolo 2, 1 comma).
1/3 condòmini
Almeno 1/3 valore edificio
Trasformazione impianto di riscaldamento per risparmio energetico (legge 10/91, articolo 26, 2° comma)
Numero condòmini non richiesta
501 millesimi proprietà
Innovazioni per uso più comodo parti comuni
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 valore proprietà.
Innovazioni che alterino il decoro architettonico, o che rendano alcune parti dell' edificio inservibili all' uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Tutti i condòmini
100% valore dell' edificio
Innovazioni che producano un cambiamento della destinazione originaria dell' edificio
Tutti i condòmini
100% valore dell' edificio.
Manutenzione ordinaria e straordinaria
1/3 dei condòmini
1/3 valore dell' edificio
Manutenzione straordinaria di rilevante entità
Metà + 1 degli intervenuti
almeno 50% del valore edificio
Interventi di recupero (Legge 179/92)
Non richiesta maggioranza condòmini
Almeno 50% valore edificio
Mutamento d' uso dei locali del portiere
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 del valore dell' edificio
Eliminazione del servizio di portierato
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio
Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento assembleare
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.
Se il fatto di eliminare il servizio di portierato modifica un regolamento contrattuale
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.
Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari. (Legge 122/89, articolo 9, 3° comma).
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio
Approvazione o revisione del regolamento (approvato come contratto assembleare).
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.
Modifiche al regolamento contrattuale che implicano variazioni dei diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre delle parti di proprietà esclusiva.
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio.
Approvazione annuale del rendiconto consuntivo e preventivo della gestione
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.
Approvazione della ripartizione delle spese tra i condòmini
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.
Ricostruzione dell' edificio per una parte inferiore ai 3/4 del valore dell' edificio.
1/3 dei condòmini;
almeno il 50% del valore dell' edificio.
Ricostruzione dell' edificio per una parte di almeno 3/4 del valore dell' edificio o l' intera ricostruzione.
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio.
Scioglimento del condomìnio, quando per rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano modifiche dello stato attuale dell' edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e dipendenze tra i condòmini.
Metà + 1 dei condòmini
Almeno 2/3 del valore dell' edificio.
Scioglimento del condomìnio, quando l' edificio può suddividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi (Articolo 61 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile)
Metà + 1 degli intervenuti
Almeno 50% del valore dell' edificio.
Formazione e modifica delle tabelle millesimali
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio
Vendita o cessione di beni comuni
Tutti i condòmini
100% del valore dell' edificio
Tutte le restanti delibere che non sono state espressamente disciplinate
1/3 dei condòmini
Almeno 1/3 del valore dell' edificio.
Ciao!
Antonio Azzaretto | Se la mia risposta ti è stata utile, clicca su Mi Piace qui sopra
Esperto di propit.it
Esperto in Materie Economiche e Condominiali
"Una immensa risata salverà il mondo!"
In effetti con la migrazione si è rotta... Appena ho un minuto la sistemo
Sistemata
Scusate, volevo fare solo una precisazione per quanto riguarda la riconferma dell'amministratore e posto qui sotto la sentenza.
Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701
Per la sola conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. ( un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ).
Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.
Spero che la tabella in .pdf vada bene.
mi viene giusto utile :
il nostro amministratore ,o meglio i suoi due compagni di merende, hanno deciso di non accettare la nostra proposta di acquistare la cantina condominiale e neppure hanno accettato che noi pagassimo i lavori di sostituzione di un tubo in eternit della fognatura in cambio di una locazione a lungo termine
qs perchè un condomino che ci detesta cordialmente la vuol cedere ad un condomino che in cambio lascia la sua affinchè venga usata come cloaca condominiale (per favore non ridete ..siamo messi così)
adesso siamo in causa perchè ci è stata tolta la cantina con votazione non all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale ma se dovesse genius fare un'assemblea in regola quale maggioranza ci vorrebbe ?
faccio presente che qui siamo due condomini con unico amministratore
grazie
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