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Rifacimento terrazza condominiale

Questa è la discussione "Rifacimento terrazza condominiale" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
ok ,gianfrancoElly, mi hai convinto puoi darmi sentenze e/o normative accessorie a favore di questa tesi?? Grazie a tutti comunque per l'interesse che avete dimostrato ...

  1. #16
    L'avatar di Marco Giovannelli
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    ok ,gianfrancoElly, mi hai convinto

    puoi darmi sentenze e/o normative accessorie a favore di questa tesi??

    Grazie a tutti comunque per l'interesse che avete dimostrato per questa mia problematica!

    saluti

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  2. #17
    Membro Senior L'avatar di GianfrancoElly
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    Il caso prospettato è illustrato, anche con disegno, a pag. 271 di un vecchio libro:
    Francesco Tamborrino - Come si amministra un condominio - Pirola Editore, Milano


  3. #18
    L'avatar di Marco Giovannelli
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    ok, grazie ti ho mandato un messaggio in ptv.

    saluti e grazie a tutti!

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  4. #19
    L'avatar di Oronzo Crescenzio
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    Ciao le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione [ 1104, 1118 comma 2;68 ss. att.].
    Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
    Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [ 1124-1126; 63 att.].

    Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti [ 1105-1108], salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [ 882]. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
    Il cessionario del partecipante è tenuto in solido [ 1292 ss.] con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.



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  5. #20
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    Citazione Originariamente Scritto da GianfrancoElly
    Se la terrazza non è accessibile ma è solo di copetura la spesa compete per millesimi ai condomini sottostanti, se è accessibile a tutti si applica per analogia l'art. 1126, cioè 1/3 tra tutti (che sono gli utilizzatori) e 2/3 fra quelli sottostanti.
    Si...mi sono andato a rileggere il Tamborrino...è così...chiedo venia...ha ragione Gianfranco...ma il Tetto sopra l'appartamento A se si rompe...come si procede alla ripartizione della spesa?...a questo punto se è un tetto e non un lastrico solare a cui accede SOLO il propr. dell'appartamento A...divido per millesimi...ma solo per le proprietà che sono sottostanti alla porzione interessata!...avendo gli altri sopra il lastrico solare condominiale...intendo per COLONNA sottostante...e se gli appartamenti non sono egualmente suddivisi sotto le COLONNE interessate dalle rispettive coperture?...non so se mi spiego...io dividerei a questo punto per i millesimi di proprietà cmq tutto...perchè alla fine è tutto TETTO..come nel caso di lastrico solare accessibile a tutti i condomini.. (ma è una mia opinione)...saluti!


  6. #21
    L'avatar di Marco Giovannelli
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    grazie ragazzi, siete fantastici!!

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  7. #22
    Membro Senior L'avatar di GianfrancoElly
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    Re: Rifacimento terrazza condominiale

    L'argomento è complesso.
    Bisogna vedere cosa dice il Regolamento condominiale: se indica il tetto come proprietà comune, le spese si dividono per millesimi fra tutti i proprietari Se il Regolamento non dice nulla si dovrebbe dividere la spesa tra i proprietari coperti dal tetto. Il problema si complica se solo una parte di un appartamento è sottostante il tetto: si dovrebbe tener conto della parte coperta...calcolandone la percentuale su tutto l'appartamento. Se nessuno obietta conviene dividere la spesa fra tutti i proprietari...


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