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Risultati da 1 a 7 di 7

Ripartizione spese contratto di allaccio acqua condominiale

Questa è la discussione "Ripartizione spese contratto di allaccio acqua condominiale" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
salve a tutti, il mio condominio ha stipulato ed effettuato il contratto di allaccio acqua per una spesa complessiva di 1970 euro. come deve essere ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di antonio guerra
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    Post Ripartizione spese contratto di allaccio acqua condominiale

    salve a tutti, il mio condominio ha stipulato ed effettuato il contratto di allaccio acqua per una spesa complessiva di 1970 euro. come deve essere ripartita questa spesa? utilizzando la tabella di proprietà oppure in parti uguali?
    grazie a tutti per la risposta.

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  2. #2
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Salvo accordi o convenzioni diverse si applica l'art. 1123 cc 1° comma il quale prevede la spesa per quote millesimali.
    Per i consumi del'acqua (bolletta) vi consiglierei di installare dei sottocontatori a defalco per la lettura singola (uno per u.i.), con la conseguente spesa per il solo consumo per l'esatto uso di cui ciascuno potrà utilizzare, oppure dividere la somma totale per persone residenti in ciascuna u.i., ma questo 2° sistema ha delle mancanze in quanto potrebbe esserci p.es. una u.i. (lavanderia o bar ecc ecc) con un solo residente/proprietario, il quale potrebbe consumare di più e pagare di meno degli altri, con la conseguenza che il sottocontatore a defalco è preferibile.

    Ultima modifica di condobip; 11-02-2012 alle 09:37

  3. #3
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    Grazie per la risposta celere e chiara, potresti dirmi se esistono sentenze di cassazione a riguardo?
    Grazie anticipatamente per l'aiuto


  4. #4
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    Si c'è il d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996 (G.U. 14-3-1996, n.62) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

    ...
    8.2.8. MISURAZIONE
    La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.854, recepente la Direttiva Comunitaria n.75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
    In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n.36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
    E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
    La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza
    http://www.ato1acquepiemonte.it/legi...e/DM1-8-96.pdf



  5. #5
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    L'amministratore del nostro condominio ha ripartito la spesa tra i condomini in parti uguali.Attualmente siamo in possesso di tabelle millesimali di proprieta', scale ed ascensore. Cosa posso fare per oppormi a questa decisione?


  6. #6
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    L'amministratore di sua iniziativa non può decidere un tipo diverso di riparto, è l'assemblea che eventualmente all'unanimità (1000/1000) potrebbe stabilire una partizione diversa da quella stabilita dal Codice Civile, per opporti a questa presa di posizione la cosa da fare è adire a vie legali.

    Ultima modifica di condobip; 12-02-2012 alle 16:27

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da condobip Visualizza Messaggio
    Si c'è il d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996 (G.U. 14-3-1996, n.62) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

    ...
    8.2.8. MISURAZIONE
    La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.854, recepente la Direttiva Comunitaria n.75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
    In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n.36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
    E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
    La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza
    http://www.ato1acquepiemonte.it/legi...e/DM1-8-96.pdf
    Ciao hai per caso sentenze che stabiliscono il criterio di ripartizione delle spese di allaccio in millesimi proprietà?


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