Benvenuto su PROPIT.IT


La prima esclusiva community per Proprietari Immobiliari!


  •  » Ti piacerebbe discutere di Compravendita Mutui Edilizia e Catasto?
  •  » Hai bisogno di aiuto per risolvere un problema che riguarda la Casa?
  •  » Ti piacerebbe saperne di più sulle leggi, sulla Finanza e sul Fisco?
  •  » Ti piacerebbe condividere tutto questo con migliaia di persone come te?

...allora sei nel posto giusto!


La nostra Community è molto attiva e cresce ogni giorno di più. Unisciti a noi per discutere su ogni cosa riguardi la Casa, la Proprietà Immobiliare e non solo!


SI! Voglio registrarmi gratuitamente e subito!


p.s.: Se sei già registrato ma non ti ricordi i tuoi dati di accesso, clicca Qui

+ Rispondi + Crea Nuova Discussione
Risultati da 1 a 12 di 12
Like Tree3Mi Piace
  • 2 Post di jac0
  • 1 Post di Busolegna

Ripartizione spese per rifacimento tetto

Questa è la discussione "Ripartizione spese per rifacimento tetto" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Buongiorno a tutti, il proprietario di una mansarda in che percentuale concorre all'eventuale rifacimento del tetto condominiale? solo per la sua quota millesimale o in ...

  1. #1
    Nuovo Iscritto L'avatar di citronetta64
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    5
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    1

    Ripartizione spese per rifacimento tetto

    Buongiorno a tutti, il proprietario di una mansarda in che percentuale concorre all'eventuale rifacimento del tetto condominiale? solo per la sua quota millesimale o in quanto abitante sottotetto avrebbe maggiori oneri?
    Grazie in anticipo

    Discussioni Simili:

  2. #2
    Membro Senior L'avatar di nicoz
    Registrato dal
    03/2011
    Località
    piossasco
    Messaggi
    213
    Piaciuto
    48 volte
    Discussioni
    1
    Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
    Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. ciao


  3. #3
    Nuovo Iscritto L'avatar di citronetta64
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    5
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    1
    Citazione Originariamente Scritto da nicoz Visualizza Messaggio
    Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo
    Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle ripartizioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. ciao
    Grazie nicoz! quindi se la mia mansarda sta da sola sotto questo tetto (non calpestabile) che è il tetto di tutto il condominio mi tocca comunque un terzo della spesa?


  4. #4
    Membro Senior L'avatar di nicoz
    Registrato dal
    03/2011
    Località
    piossasco
    Messaggi
    213
    Piaciuto
    48 volte
    Discussioni
    1
    si ciao


  5. #5
    Membro VIP L'avatar di jac0
    Registrato dal
    09/2010
    Località
    Roma
    Messaggi
    1.746
    Piaciuto
    409 volte
    Discussioni
    153
    Citazione Originariamente Scritto da citronetta64 Visualizza Messaggio
    Grazie nicoz! quindi se la mia mansarda sta da sola sotto questo tetto (non calpestabile) che è il tetto di tutto il condominio mi tocca comunque un terzo della spesa?
    No. Se il tetto copre gli immobili al 100%, pagate tutti in proporzione ai millesimi di proprietà dell'immobile che possedete. Qualora la copertura di un immobile da parte del tetto è tot%, il contributo di quell'immobile alla spesa è: tot% x millesimi dell'immobile detto. Ossia i millesimi vengono "pesati" con le superfici coperte dal tetto, superfici non necessariamente coincidenti con la superfici totali degli immobili.

    Ultima modifica di jac0; 29-11-2011 alle 08:06
    A ergobbo e citronetta64 piace questo messaggio.
    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

  6. #6
    Membro Junior L'avatar di mirkomanowar
    Registrato dal
    07/2011
    Località
    zogno
    Messaggi
    26
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    8
    son daccordo con jac0...


  7. #7
    Membro Senior L'avatar di Busolegna
    Registrato dal
    12/2009
    Località
    Milano
    Messaggi
    101
    Piaciuto
    19 volte
    Discussioni
    6
    Jac0 ha perfettamente ragione e non solo, le spese anche solo per il rifacimento di grondaie e quant'altro di interesse comune vengono ripartite proporzionalmente in millesimi di proprietà tra tutti i condomini. Personalmente ho una mansarda ad uso esclusivo il cui tetto copre tutto lo stabile e tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati divisi come sopra accennato.

    A citronetta64 piace questo messaggio.

  8. #8
    Nuovo Iscritto L'avatar di citronetta64
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    5
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    1
    Grazie davvero, le risposte di Jac0 e Busolegna decisamente mi confortano un po'


  9. #9
    Membro Senior L'avatar di nicoz
    Registrato dal
    03/2011
    Località
    piossasco
    Messaggi
    213
    Piaciuto
    48 volte
    Discussioni
    1
    ristrutturare un tetto di un edificio
    Nel condominio occorre distinguere l’insieme delle opere che formano il tetto e quelle che formano il sottotetto: solo le prime, infatti, essendo destinate alla funzione di copertura dell’edificio, rientrano tra le parti comuni e, quindi, devono porsi a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 codice civile “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione”. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dell’edificio, copre solo una parte del fabbricato o parti dello stesso in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.
    Inoltre, ai sensi dell’art.1126 codice civile, quando il lastrico solare, che oltre a fungere da copertura del fabbricato, costituisce una superficie piana e praticabile, è di uso esclusivo di uno o alcuni dei condomini, su questi ultimi gravano nella misura di 1/3 le relative spese, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini (compresi quelli che hanno l’uso esclusivo) che fruiscono della copertura comune in proporzione alle quote millesimali di proprietà.
    I sottotetti, invece, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura si presumono di pertinenza dell’unità immobiliare sottostante e non di natura condominiale, sicché le relative spese restano a carico dei possessori esclusivi dei sottotetti.
    scritto da Erminia Acri-Avvocato


  10. #10
    Nuovo Iscritto L'avatar di citronetta64
    Registrato dal
    09/2011
    Località
    Genova
    Messaggi
    5
    Piaciuto
    3 volte
    Discussioni
    1
    Citazione Originariamente Scritto da nicoz Visualizza Messaggio
    ristrutturare un tetto di un edificio
    Nel condominio occorre distinguere l’insieme delle opere che formano il tetto e quelle che formano il sottotetto: solo le prime, infatti, essendo destinate alla funzione di copertura dell’edificio, rientrano tra le parti comuni e, quindi, devono porsi a carico di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1123 codice civile “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione”. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dell’edificio, copre solo una parte del fabbricato o parti dello stesso in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.
    Inoltre, ai sensi dell’art.1126 codice civile, quando il lastrico solare, che oltre a fungere da copertura del fabbricato, costituisce una superficie piana e praticabile, è di uso esclusivo di uno o alcuni dei condomini, su questi ultimi gravano nella misura di 1/3 le relative spese, mentre i restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini (compresi quelli che hanno l’uso esclusivo) che fruiscono della copertura comune in proporzione alle quote millesimali di proprietà.
    I sottotetti, invece, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura si presumono di pertinenza dell’unità immobiliare sottostante e non di natura condominiale, sicché le relative spese restano a carico dei possessori esclusivi dei sottotetti.
    scritto da Erminia Acri-Avvocato
    Grazie Nicoz. A questo punto se si rifa la sola copertura (ardesie esterne) vado per millesimi, ma se scoprendo il tetto ne consegue che bisogna coibentare e magari rifare la travatura perchè in qualche modo compromessa allora in quanto proprietaria del sottottetto (mansarda) quella parte è tutta e solo mia? sarà meglio vedere qualche preventivo e poi ........


  11. #11
    Membro Senior L'avatar di Busolegna
    Registrato dal
    12/2009
    Località
    Milano
    Messaggi
    101
    Piaciuto
    19 volte
    Discussioni
    6
    tutto quello che è di natura portante è a carico dei millesimi dei condomini, quello che è finitura interna, eventuali abbaini, ecc.. cioè tutto quanto potrebbe non esserci ed il palazzo non ne risentirebbe,è a carico tuo, ti è chiaro?


  12. #12
    Membro VIP L'avatar di jac0
    Registrato dal
    09/2010
    Località
    Roma
    Messaggi
    1.746
    Piaciuto
    409 volte
    Discussioni
    153
    Citazione Originariamente Scritto da citronetta64 Visualizza Messaggio
    abitante sottotetto
    Che significa?

    Cari politici che guadagnate tanto, togliete la mano dal portafogli e mettetevela sul cuore!

+ Rispondi

Tag per Questa Discussione

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi