Quelle spese che hai elencato vengono ripartite per millesimi (cc art. 1123 1° comma), per modificare il criterio di riparto e dividere in parti uguali è necessaria una delibera all'unanimità di tutti i condomini (1000/1000).
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2Mi Piace Questa è la discussione "Riparto spese condominiali" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Buonasera, abito in un complesso di villette dove le parti in comune sono soltanto la strada, i cancelli carrabili d'entrata e uscita e l'illuminazione .
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Buonasera, abito in un complesso di villette dove le parti in comune sono soltanto la strada, i cancelli carrabili d'entrata e uscita e l'illuminazione .
Sin dall'inizio si sono ripartite le spese inerenti queste parti in millesimi, oggi qualcuno sostiene che sarebbe il caso di dividere tutto in parti uguali poichè tutte queste parti in comune sono usate in maniera eguale da tutti i condomini.
Desidererei da Voi un parere esperto e professionale in merito alla questione.
Grazie in anticipo e saluti.
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Quelle spese che hai elencato vengono ripartite per millesimi (cc art. 1123 1° comma), per modificare il criterio di riparto e dividere in parti uguali è necessaria una delibera all'unanimità di tutti i condomini (1000/1000).
Buon giorno. Mi aggiungo a questo post perche ho una situazione molto simile. C'è un cancello in comune e dei lampioncini lungo il viale , per un totale di 4 ville bifamiliari. Con che criterio vengono applicati i millesimi? Perchè noi paghiamo tutti la stessa cifra . INoltre...per come la vedo io, non sarebbe giusto anche applicare i millesimi anche per le ville non rifinite e difatto non abitate ?(nel senso che io non ci vado mai, quindi il consumo del cancello elettrico è più a carico dei residenti). Sono 2 le ville in fase di costruzione, le altre già rifinite ed abitate. Grazie e saluti!
Condobip ha già fornito una risposta concisa ed azzeccata. Per completare il tutto anche alla luce della domanda di Marciano, occorre dire che la partecipazione alle spese è ininfluente all'uso che si faccia o che non si faccia del bene. E' sufficiente esserne comproprietario. In merito, poi, alla ripartizione delle spese, i millesimi tengono conto dell'uso che un fa del bene. Analogamente a quanto può avvenire per una scala condominiale. Più una sta in alto, più i suoi millesimi sono alti, sia per le spese di ascensore che di illuminazione scale o pulizia della stessa.
Certamente anche il costruttore delle ville attualmente non rifinite e non abitate deve pagare come gli altri. Poi, una volta rifinita la villa e venduta toccherà all'acquirente subentrare nelle spese.
concordo sul fatto che sia la possibilità dell'uso che determina l'obbligo alla parteciapzione delle spese condominiali da parte dei vari condomini.
Dissento invece sul fatto, che le spese dell'illuminazione condominiale vada pagata secondo i millesimi, in quanto chiunque prema un pulsante della luce, utilizza lo stesso tempo di illuminazione.
La spesa per l'illuminazione delle scale non va ripartita per millesimi, ma per altezza piano ossia in modo proporzionale (2°c. art 1123);
l'illuminazione scale così come la pulizia rientrano " nelle spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c. (Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657)
Mentre nel caso che stiamo trattando (illuminazione strada in un complesso di villette), si usa il 1°c. art. 1123 cc.
Infine l'articolo 1123 cc (Ripartizione delle spese), non considera affatto la ripartizione in parti uguali.
Ultima modifica di condobip; 26-01-2012 alle 06:05
Infatti, caro Condobip, la ripartizione dell'illuminazione scale non viene fatta sulla base della tabella di comproprietà, come giustamente rileva la Cass. ma normalmente in base ad una tabella derivata da questa che viene appunto stilata usando i parametri di altezza di piano (50%) e valore di proprietà (50%) come stabilito ne Codice Civile.
Per il resto, non mi sembra di avere sostenuto nulla di diverso. L'ho solo messo giù in modo più pratico che non elencando una serie di articoli e sentenze che, molte volte, nei non "addetti" ingenerano più confusione che non fornire risposte.
In un condominio dove ci siano solai di proprietà individuale e/o condominiali, i condomini proprietari dei singoli solai, e/o delle parti comuni condominiali, hanno diritto di accedere alla proprietà personale e/o condominiale in qualsiasi momento e per quante volte lo ritengono, qundi indipendentemente dall'uso e della colloacazione della loro unità immobilare, devono partecipare al pagamento della totalità dell'illuminazione, quindi la ripartizione va fatta in parti uguali, analogo discorso vale anche per la pulizia scale.
Ultima modifica di romrub; 26-01-2012 alle 10:31
Stiamo parlando di illuminazione di una strada comune in un complesso di villette e non di illuminazione scale in un condominio, la Sentenza che avevo posto era solo ad esempio, il principio a cui fai riferimento (tutto da dimostrare) non l'ho minimamente accennato perchè non inerente con il tema in esame, per cui non credo sia questo il Topic giusto per parlarne, almeno per quanto mi riguarda, non intendo uscire dal tema.
Ultima modifica di condobip; 26-01-2012 alle 10:40
Il mio è un esempio che va bene anche per il caso in questione, perchè sicuramente tutta la strada è condominiale e l'illuminazione non è attivata con il passaggio (in questo caso rientrerebbe in quella sentenza), ma è attiva in maniera costante negli orari previsti perchè serva a tenere illuminata l'area per motivi di sicurezza; quindi non è quantizzabile l'uso del singolo, in quanto è prevalente l'uso collettivo, a mio parere quindi dovrebbe essere pagata da tutti i condomini in maniera identica, visto che la sicurezza è un qualcosa di indivisibile.
Infatti se l'uso è collettivo deve essere ripartito secondo l'art. 1123 1° comma, non esistono altri articoli nel Codice Civile per le ripartizioni delle spese comuni, ovvero esiste il 1°, il 2° ed il 3° comma, altri casi non ne esistono, la partizione in parti uguali deve per forza di cose avvenire per convenzione all'unanimità, quindi il tuo parere è valido se tutti sono d'accorto.
Concordo. ciao
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