Il condòmino che trasformi il sottotetto di sua proprietà esclusiva in vani abitabili «non deve agli altri condòmini nessuna indennità e non è nemmeno obbligato ad accettare la revisione della tabella millesimale, a nulla rilevando il fatto che le opere effettuate siano oppure no illegittime nei confronti della pubblica amministrazione in relazione agli strumenti urbanistici vigenti» . La trasformazione, tuttavia, non è consentita ove sia espressamente vietata dal regolamento di condominio di natura contrattuale. In tal caso gli altri condòmini possono agire al fine di ottenere il ripristino della situazione originaria. La trasformazione del sottotetto in vani abitabili può essere inoltre impedita laddove possa causare danni alle parti comuni o ad altre proprietà esclusive, o comprometta la sicurezza dello stabile o, infine, impedisca agli altri condòmini di fare uso di parti comuni dell’edificio secondo il loro diritto.
Nell’ambito dei limiti su esposti, il proprietario esclusivo del sottotetto ha inoltre il diritto di sopraelevare, di aprire finestre, costruire abbaini, impiantare comignoli.


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