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  • 1 Post di condobip

Spese funi,argano e messa a norma ascensore con relativo quadro elettrico

Questa è la discussione "Spese funi,argano e messa a norma ascensore con relativo quadro elettrico" inserita in Riparto spese, Millesimi di Proprietà e Consuntivo nella categoria COMUNIONE E CONDOMINIO
Buon giorno a tutti voi. Qualcuno potrebbe indicarmi il criterio di ripartizione delle spese per la sostituzione delle funi,argano e messa a norma dell'ascensore? Cioè, ...

  1. #1
    Membro Junior L'avatar di renzanna
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    Spese funi,argano e messa a norma ascensore con relativo quadro elettrico

    Buon giorno a tutti voi. Qualcuno potrebbe indicarmi il criterio di ripartizione delle spese per la sostituzione delle funi,argano e messa a norma dell'ascensore? Cioè, tali spese le devono sopportare solo coloro che usano di fatto l'ascensore, oppure tutti i proprietari che comunque hanno l'uso potenziale dello stesso, compresi i proprietari di negozi appartenenti allo stabile ove tra l'altro si trovano le utenze enel dei medesimi ? Grazie e buona giornata.

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  2. #2
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    Salvo non ci siano sentenze più recenti ....

    Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità – vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell’argano e del motore dell’ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali).
    - Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357

    Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra. - Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859


    A renzanna piace questo messaggio.

  3. #3
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    Grazie per la gentilezza e rapidità


  4. #4
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    Mi permetto di aggiunere un dato.

    Quanto sopra è corretto: ma lo è altrettanto la prassi che porta a stilare un regolamento condominiale con due tabelle millesimali relative all'ascensore: uan per le spese ordinarie, una per quelle straordinarie.

    In questo caso potrebbe capitare che sin dall'origine del RdC, i negozi a piano terra siano esclusi dalle spese sia ordinarie che straordinarie dell'ascensore. In questo caso sarebbebro sempre esclusi dal riparto.
    Almeno fino a che , all'unanimità, non si cambia il RdC.....


  5. #5
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    Questo è vero, però nel RdC molto spesso non si tiene conto di come evolvono le leggi, quello che 10 anni fa era lecito ora non lo è più, e allora? Il RdC ha valore come le Tavole della Legge oppure ha precedenza il Codice civile e la normale giurisprudenza??? Poi c'è da dire che il RdC per quanto possa interessarsi tutto non può certo contenere e contemplare tutti i casi che in condominio possano annoverarsi...


  6. #6
    Membro VIP L'avatar di condobip
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    Il Regolamento di Condominio se è Contrattuale può stabilire delle partizioni diverse da qualle previste dal Codice civile, è previsto proprio dall'art. 1123 cc;

    cc Art. 1123 (Ripartizione delle spese)
    Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio , per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
    ...


    Ultima modifica di condobip; 3-02-2012 alle 09:27

  7. #7
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    Ti ringrazio, ma se si tratta di RdC assembleare, che oltretutto non contempla quella tipologia di spesa ma solo quella inerente la manutenzione dell'ascensore, credo che bisognerebbe riferirsi alla relativa corrente giurisprudenza.


  8. #8
    Membro Senior L'avatar di basty
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    Citazione Originariamente Scritto da renzanna Visualizza Messaggio
    ma se si tratta di RdC assembleare ....
    E' del tutto indifferente che sia contrattuale o assembleare: conta quello che stabilisce.

    La differenza tra i due verte le modalità per cambiarlo: se è contrattuale oggi occorre l'unanimità; se è assembleare, una nuova maggioranza qualificata può sostituire le disposizioni.


  9. #9
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    Ok, ma io mi riferivo proprio al fatto che il regolamento, essendo assembleare, per essere cambiato non c'è bisogno dell'unanimità dei condomini, e quindi, nel caso specifico, qualora il caso lo avesse richiesto, poteva essere cambiato. Ma poichè lo stesso contempla come suddividere solo le spese per la manutenzione ordinaria e non la straordinaria, credo che, non essendoci indicazioni in merito, bisognerebbe riferirsi alle vigenti normative di merito.
    Grazie.


  10. #10
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    in mancanza di tabella per le straordinarie, dovrebbe essere applicata la tab millesimi di proprietà, come citato nel post #2.


  11. #11
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    grazie per la cortesia


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